Spetta al Comune dimostrare che è stato effettuato il pagamento dell’ultima mensilità relativa al progetto

L’onere della prova dell’avvenuto pagamento dell’ultimo mese del progetto, una volta dichiarata illegittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dal Sindaco, è a carico del Comune resistente. Se quest’ultimo non fornisce tale prova, è tenuto, a titolo risarcitorio, al pagamento di detto emolumento.

È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 24703, depositata il 4 novembre 2013. Il caso. Un lavoratore di pubblica utilità, in sede di merito, si era visto rigettare la domanda, proposta nei confronti del Comune, con la quale aveva chiesto di essere reintegrato nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni subiti, avendo impugnato il provvedimento di sospensione dal servizio e di risoluzione del rapporto adottato dal Sindaco. La Corte di merito aveva rilevato che era fondato l’assunto del lavoratore secondo cui il Sindaco non avrebbe potuto adottare il provvedimento di risoluzione del rapporto, ma solo segnalare l’inadempimento alla Sezione circoscrizionale per l’impiego, competente in materia. Tuttavia, per il giudice, la domanda di risarcimento dei danni non poteva essere accolta. Per la cassazione di questa decisione, il lavoratore ha presentato ricorso, affermando, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, che incombeva al Comune dimostrare che fosse stato effettuato il pagamento dell’ultima mensilità relativa al progetto. Per la Suprema Corte tale censura è fondata. Erroneamente rigettata la richiesta di danni in ordine all’ultimo mese del progetto. Gli Ermellini hanno evidenziato come, per la Corte d’Appello, non era stata fornita alcuna prova dal dipendente, il quale aveva fondato la sua richiesta risarcitoria sulla incompetenza del sindaco a emettere il provvedimento di risoluzione senza specificare quali danni da ciò gli sono derivati in relazione a un progetto che sarebbe scaduto il mese successivo . Piazza Cavour ha considerato tale statuizione errata nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di danni in ordine all’ultimo mese del progetto. Ciò, in quanto, al riguardo, l’onere della prova dell’avvenuto pagamento di tale emolumento, una volta dichiarata illegittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dal Sindaco, era a carico del Comune resistente, prova che quest’ultimo non ha fornito . Di conseguenza, il Comune è tenuto, a titolo risarcitorio, al pagamento di detto emolumento . Il Collegio, invece, ha confermato la sentenza impugnata con riguardo alla statuizione di rigetto della domanda relativa ai danni successivi alla data di cessazione del progetto di pubblica utilità. La Corte di secondo grado, correttamente, aveva rigettato la domanda sul rilievo che tali danni non erano stati specificati, né, tanto meno, provati. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il S.C. ha deciso la causa nel merito, con la condanna del Comune resistente al pagamento, a titolo risarcitorio, dell’emolumento relativo all’ultimo mese del progetto, con gli interessi legali.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 settembre - 4 novembre 2013, n. 24703 Presidente Miani Canevari – Relatore Venuti Svolgimento del processo La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza in data 25 ottobre - 19 novembre 2007, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti del Comune di Altomonte da F.M., lavoratore di pubblica utilità, il quale aveva impugnato il provvedimento di sospensione dal servizio e di risoluzione del rapporto adottato dal Sindaco del predetto Comune, chiedendo di essere reintegrato nel posto di lavoro ed il risarcimento dei danni subiti. La Corte di merito ha rilevato che nella specie non trovava applicazione la disciplina sui licenziamenti individuali, non trattandosi di rapporto di lavoro subordinato che era fondato l'assunto del lavoratore, secondo cui il Sindaco non avrebbe potuto adottare il provvedimento di risoluzione del rapporto, ma solo segnalare l'inadempimento, previa sospensione dell'interessato, alla Sezione circoscrizionale per l'impiego, competente in materia che la domanda di risarcimento dei danni non poteva essere tuttavia accolta, posto che al F. , il cui rapporto era cessato il 21 luglio 1999, poteva al più competere il compenso per l'ultimo mese del progetto di pubblica utilità 22 luglio - 25 agosto 1999 , sempre che non gli fosse stato corrisposto il relativo emolumento che la richiesta risarcitoria avanzata dal lavoratore non poteva trovare accoglimento, non avendo il medesimo specificato i danni conseguenti alla cessazione del rapporto, che sarebbe scaduto il mese successivo. Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso il lavoratore sulla base di tre motivi. Il Comune resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso, cui fa seguito il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., allora in vigore tale disposizione è stata abrogata dall'art. 47, comma 1, lett. d , della legge 18 giugno 2009 n. 69 a decorrere dal 4 luglio 2009 , il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 18 St. lav., 1418 cod. civ., 51 L. 142/90, come modificato dalla L. 127/97, 9 d. lgs. 468/97, deduce che la domanda non aveva ad oggetto l'impugnativa di un licenziamento per mancanza di giusta causa o giustificato motivo con le conseguenti statuizioni di cui all'art. 18 St. lav., disciplina questa pacificamente inapplicabile al rapporto in esame, ma la radicale nullità del provvedimento di risoluzione del rapporto in quanto adottato dal Sindaco, anziché dal responsabile della Sezione circoscrizionale per l'impiego ex art. 9 d. lgs. n. 468/97. La Corte di merito, pur convenendo sulla incompetenza del Sindaco di adottare il provvedimento risolutivo, non ne ha tratto le necessarie conseguenze giuridiche, omettendo di disporre il ripristino del rapporto di lavoro. 2. Con il secondo motivo, denunziando insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, incombeva al Comune resistente dimostrare che fosse stato effettuato il pagamento dell'ultima mensilità relativa al progetto. Inoltre, la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscergli gli ulteriori assegni mensili, posto che nella domanda avanzata con il ricorso introduttivo era ricompresso anche il danno per non avere usufruito, come i suoi colleghi, delle diverse proroghe del progetto , non percependo quindi i relativi emolumenti. Al riguardo era stata offerta la prova documentale di tali proroghe, per ultimo disposte con leggi regionali e tuttora in corso. Il danno subito non consisteva, contrariamente a quanto affermato dal giudice d'appello, nella mancata percezione dell'ultima mensilità del progetto, ma nella somma corrispondente a tutti gli importi mensili non percepiti in conseguenza della sua mandata riutilizzazione nei progetti più volte prorogati. 3. Con il terzo motivo, denunziando insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente deduce che, per effetto della illegittima risoluzione del rapporto, ha subito un danno esistenziale, danno di cui ha chiesto di essere risarcito sia in primo che in secondo grado, senza che tale richiesta fosse stata presa in esame. Tale danno andava commisurato all'importo di tutti gli assegni mensili non percepiti in corrispondenza dei periodi di utilizzo dei L.P.U. in virtù delle varie proroghe o alla somma ritenuta di giustizia . 4. Il primo motivo non è fondato. La Corte di merito ha affermato che nella materia in esame non era applicabile la disciplina sui licenziamenti individuali, posto che nel progetto di pubblica utilità non si instaura con il lavoratore un rapporto di lavoro subordinato per espressa disposizione di legge ”. Ha quindi confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, rilevando che peraltro sul punto l'appellante non aveva mosso censure specifiche. Tale statuizione è stata contestata dal ricorrente, il quale ha affermato che la domanda aveva ad oggetto la nullità del provvedimento sindacale di risoluzione del rapporto di lavoro perché emesso da organo incompetente, e quindi il giudice d'appello avrebbe dovuto disporre il ripristino del rapporto. Trattandosi infatti di un provvedimento nullo per mancanza di uno dei requisiti essenziali dell'atto ex art. 1418, comma 2, cod. civ., esso doveva considerarsi privo di ogni efficacia a decorrere dalla data della sua adozione, con conseguente eliminazione ex tunc di ogni effetto eventualmente prodottosi medio tempore . Senonchè, tale questione non risulta affrontata dalla sentenza impugnata né il ricorrente deduce di averla dedotta in appello, spiegando le ragioni poste a sostegno del relativo motivo di gravame. Il ricorrente peraltro, nel precisare nella narrativa del ricorso qui proposto, i motivi della impugnazione della sentenza di primo grado pag. 3 , non fa riferimento alla questione sopra indicata. Deduce anzi esplicitamente cfr. pag. 5 del ricorso che, pur non potendo il rapporto in esame rientrare nello schema del rapporto subordinato, con la conseguente inapplicabilità della normativa di cui all'art. 18 St. lav., tuttavia la sentenza impugnata era da censurare sotto un diverso profilo , e cioè per non aver disposto, una volta che il provvedimento di risoluzione del rapporto era nullo per essere stato emesso da organo incompetente, il ripristino del rapporto. Alla stregua di tutto quanto precede, la censura in esame, fondata su una questione che non risulta dedotta in sede di appello, non può trovare ingresso in questa sede, onde va dichiarata inammissibile. 5. Il secondo motivo è fondato nei limiti appresso indicati. 5.1. Il giudice d'appello, nel dichiarare illegittima la risoluzione del rapporto, in quanto disposta con provvedimento del Sindaco anziché dal responsabile della Sezione circoscrizionale per l'impiego - statuizione questa passata in giudicato - ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che all'appellante poteva al più competere il compenso per l'ultimo mese del progetto 22 luglio - 25 agosto sempre che per effetto del provvedimento del sindaco egli non avesse ricevuto alcun emolumento . Ha aggiunto che non era stata fornita in proposito alcuna prova dal ricorrente, il quale aveva fondato la sua richiesta risarcitoria sulla incompetenza del sindaco ad emettere il provvedimento di risoluzione senza specificare quali danni da ciò gli sono derivati in relazione ad un progetto che sarebbe scaduto il mese successivo . Tale statuizione è errata nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di danni in ordine all'ultimo mese del progetto. Al riguardo l'onere della prova dell'avvenuto pagamento di tale emolumento, una volta dichiarata illegittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dal Sindaco, era a carico del Comune resistente, prova che quest'ultimo non ha fornito. Di conseguenza il Comune è tenuto, a titolo risarcitorio, al pagamento di detto emolumento. Sul punto la sentenza impugnata deve dunque essere cassata. 5.2. Va invece confermata la sentenza impugnata con riguardo alla statuizione di rigetto della domanda relativa ai danni successivi alla data di cessazione del progetto di pubblica utilità, danni asseritamente subiti dal ricorrente per non avere il medesimo, per effetto della anticipata risoluzione del rapporto, potuto beneficiare delle numerose proroghe di detto progetto. La Corte territoriale ha rigettato la domanda sul rilievo che tali danni non erano stati specificati né, tanto meno, provati. In effetti, lo stesso ricorrente da atto che il danno in questione è stato provato e quantificato solo con la memoria di costituzione in appello cfr. pagine 10 e segg. del ricorso , memoria con la quale è stato altresì precisato che l'originario progetto era stato prorogato più volte, anche con leggi regionali, e che le relative mensilità fino alla proroga del 31/12/06 ” ammontavano a complessivi Euro 33.640,00. In presenza di queste tardive allegazioni, la sentenza impugnata ha correttamente rigettato la richiesta di tali danni, ritenendo implicitamente inammissibili tali deduzioni. 6. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente denunzia, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno esistenziale, rigettata in primo grado, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ma poi afferma che la relativa censura non è stata presa in esame dal giudice d'appello, così come è effettivamente avvenuto. Orbene, come è stato più volte affermato da questa Corte l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come, in genere, l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. o del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5. cod. proc. civ., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo - ovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - la quale soltanto consente alla parte di chiedere al giudice di legittimità, in tal caso giudice anche del fatto processuale, di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell'assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo Cass. 27 gennaio 2006 n. 1755 Cass. 23 febbraio 2006 n. 4019 Cass. 6 aprile 2006 n. 8097 Cass. 27 ottobre 2006 n. 23071 Cass. 19 gennaio 2007 n. 1196 . 7. In conclusione va accolto il secondo motivo del ricorso nei termini sopra indicati v. sub n. 5.1. , mentre vanno rigettati il primo e il terzo motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la condanna del Comune resistente al pagamento, a titolo risarcitorio, dell'emolumento relativo all'ultimo mese del progetto, con gli interessi legali. 7. Le spese dell'intero processo vanno compensate tra le parti, in relazione all'esito complessivo della lite. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso nei sensi di cui in motivazione e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Altomonte al pagamento, a favore del ricorrente, dell'emolumento relativo all'ultimo mese del progetto di pubblica utilità, oltre interessi legali. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.