F24 online dal 1° ottobre, le istruzioni delle Entrate

Nella Circolare numero 27/E del 19 settembre scorso, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo agli ambiti di applicazione dei nuovi obblighi di utilizzo dei servizi telematici per i pagamenti mediante F24, introdotti dall'articolo 11, comma 2, d.l. numero 66/2014, e in vigore dal 1° ottobre 2014. Ammessi con il modello cartaceo, fino al 31 dicembre 2014, i versamenti delle rateizzazioni già in corso e quelli, in assenza di compensazioni, di importo pari o inferiore a 1000 euro.

Si avvicina il 1° ottobre 2014, data a partire dalla quale entreranno in vigore i nuovi obblighi, introdotti dall'articolo 11, comma 2, d.l. numero 66/2014 convertito dalla l. numero 89/2014 , di utilizzo dei servizi telematici per i pagamenti mediante F24, e l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare numero 27/E del 19 settembre scorso, fornisce chiarimenti riguardo agli ambiti di applicazione delle nuove modalità e alle relative eccezioni. Modello telematico. Il documento di prassi chiarisce che, a partire dal 1° ottobre 2014 • i modelli F24 a saldo zero ossia in cui l’ammontare dei pagamenti, esposti nella colonna «importi a debito pagati» è pari all’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione, esposti nella colonna «importi a credito compensati» potranno essere presentati esclusivamente attraverso i servizi online dell’Amministrazione finanziaria, direttamente dal contribuente utilizzando i servizi «F24web», «F24online» dell'Agenzia, tramite i canali Fisconline o Entratel oppure per il tramite di un intermediario abilitato di cui all'articolo 3, comma 3, d.P.R. numero 322/1998 professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori , che può effettuare la trasmissione attraverso i servizi «F24 cumulativo» o «F24 addebito unico» • i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1000 euro a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione potranno essere presentati esclusivamente attraverso i summenzionati servizi online dell’Amministrazione finanziaria «F24web», «F24online», tramite i canali Fisconline o Entratel oppure mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia banche, Poste Italiane, Agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento . Modello cartaceo. L'Agenzia precisa, poi, che potranno continuare a utilizzare il modello F24 cartaceo anche dopo il 1° ottobre 2014 • i contribuenti non titolari di partita Iva, per il versamento di somme pari o inferiori a 1000 euro, a patto che non ci siano crediti in compensazione • i contribuenti che utilizzano modelli di pagamento precompilati inviati dagli enti impositori con saldo finale superiore a 1000 euro, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione • i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno in corso al 1° ottobre 2014, per l'anno corrente, piani di rateizzazione di tributi, contributi e altre entrate, per i versamenti, fino al 31 dicembre 2014, delle rate successive, anche per importi superiori a 1000 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero • i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione. fonte www.fiscopiu.it

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