Ammortizzatori sociali, chiarimenti ministeriali ad ampio spettro

La corposa Circolare numero 19/2014, pubblicata l’11 settembre 2014, specifica alcuni aspetti in materia di concessione o proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente per gli anni 2013-2016. Ecco tutte le indicazioni principali fornite dal Ministero del Lavoro.

Il quadro normativo di riferimento. L’articolo 2, commi 64 – 67, l. numero 92/2012 ha previsto per il quadriennio 2013-2016 la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente. Dopo l’incremento delle risorse destinate ex d.l. numero 54/2013 convertito dalla l. numero 85/2013 , è intervenuto il Decreto Interministeriale 1° agosto 2014. All’interno del provvedimento sono disciplinati • termini di presentazione delle istanze • causali di concessione • limiti di durata delle prestazioni • tipologie di datori • lavoratori beneficiari Il trattamento di della Cassa integrazione in deroga. Per quanto concerne il perimetro soggettivo - la CIGD può essere concessa ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, purché in possesso di una anzianità lavorativa di almeno 8 mesi presso l’azienda richiedente - il trattamento può essere domandato dalle imprese, individuate dall’articolo 2082 c.c. nonché dai piccoli imprenditori come definiti dal comma 3 dell’articolo 2083 c.c. - la CIGD può essere concessa ai lavoratori che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori oppure per via di situazioni temporanee di mercato crisi aziendali ristrutturazione o riorganizzazione. In base all’articolo 2 del Decreto, la domanda corredata dall’accordo va presentata telematicamente all'INPS e alla Regione. In fase di prima applicazione entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. In attesa del rilascio della procedura telematica da parte dell'Istituto per la presentazione della domanda da parte delle aziende, fermo restando il termine di presentazione dell'istanza, si considerano correttamente presentate le istanze trasmesse secondo le procedure e le modalità disciplinate da ciascuna Regione e P.A. con riferimento agli accordi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto e nelle more dell'emanazione del medesimo. La Circolare riepiloga poi in alcune tabelle le annualità di riferimento e la durata massima del contratto. Mobilità in deroga. Per poter accedere al beneficio il lavoratore deve comunque essere in possesso dei requisiti di anzianità aziendale articolo 16, comma 1, l. numero 223/1991 . In mancanza della possibilità di rientrare nel campo di applicazione ASpI, si specifica che al lavoratore venga liquidato il trattamento Mini ASpI. Le istanze di mobilità in deroga vanno presentate dai lavoratori interessati all'INPS entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla data di scadenza del periodo di prestazione precedentemente fruito o, se successiva, dalla data in cui è stato emesso il provvedimento di concessione della prestazione da parte della Regione o P.A. ovvero dalla data del decreto interministeriale, nel caso di imprese plurilocalizzate. fonte www.lavoropiu.info

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