La ratifica dell’atto compiuto dal falsus procurator sana il difetto di legittimazione

Il difetto di legittimazione, della persona fisica che agisce in rappresentanza di un ente può essere sanato in qualunque stato e grado del processo, ove si costituisca la parte legittimata e ratifichi l’operato del falsus procurator .

Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 23006/17, depositata il 2 ottobre. Il caso. Il procuratore speciale di una società conveniva in giudizio davanti al Tribunale, un'altra società chiedendone la condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale rigettava la domanda. Avverso tale pronuncia il procuratore speciale ricorreva in Appello e, successivamente al fallimento dell’appellante, si costituiva anche la curatela fallimentare. Anche la Corte d’Appello rigettava la doglianza, rilevando la mancanza di legittimazione processuale in capo al procuratore speciale, il quale era in possesso di una procura che non gli conferiva il potere di agire in giudizio e nominare difensori. Avverso tale pronuncia il soccombente ricorreva in Cassazione. Il falsus procurator. Nel caso di specie, la Corte rileva che la costituzione in giudizio della curatela fallimentare, soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza dell’ente stesso, comporti una sanatoria del difetto di legittimazione processuale della persona fisica. È previsto, infatti, che il difetto di legittimazione, della persona fisica che agisca in rappresentanza di un ente possa essere sanato in qualunque stato e grado del processo , ove si costituisca la parte legittimata e ratifichi l’operato del falsus procurator. Per questo motivo la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza in relazione al motivo accolto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 11 maggio – 2 ottobre 2017, n. 23006 Presidente Armano – Relatore Scoditti Fatto e diritto Rilevato che s.r.l., in persona del procuratore speciale Barbera Giuseppe, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo Italkali s.p.a. chiedendo la condanna al risarcimento del danno. La convenuta chiamò in giudizio l’assicuratore. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello s.r.l., in persona dell’amministratore p.t. B.G. . Intervenuto il fallimento dell’appellante, si costituì la curatela fallimentare. Con sentenza di data 30 gennaio 2016 la Corte d’appello di Palermo rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che B.G. era privo della legittimazione processuale a proporre la domanda introduttiva del giudizio perché la procura speciale non conferiva il potere di agire in giudizio e nominare difensori e che, quanto all’atto di appello, il documento relativo all’assemblea di data 10 gennaio 2007 era stato prodotto tardivamente mentre nella disciplina del giudizio di appello mancava il richiamo all’art. 182 cod. proc. civ. , e comunque la nomina aveva efficacia per un triennio e non vi era prova della conferma del B. nella carica di amministratore. Ha proposto ricorso per cassazione la curatela del fallimento s.r.l. sulla base di due motivi e resiste con controricorso Italkali s.p.a Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. Considerato che con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 43 legge fallimentare. Osserva la ricorrente che, a seguito del fallimento e della definitiva perdita di legittimazione processuale della fallita, si era costituita in giudizio la curatela, intendendo proseguire il giudizio facendo proprie le difese, richieste ed eccezioni già svolte con l’atto di citazione in appello dalla società fallita, e che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente può essere sanato dalla costituzione in giudizio del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza dello stesso, il quale manifesti la volontà anche tacita di ratificare la precedente condotta del falsus procurator . Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 182 cod. proc. civ. Osserva la ricorrente che il giudice di appello, prima di dichiarare il difetto di rappresentanza processuale, avrebbe dovuto assegnare un termine per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 182, applicabile anche a giudizio introdotto prima della novella n. 69 del 2009. Il primo motivo è manifestamente fondato. Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell’ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare l’operato del falsus procurator Cass. 15 novembre 2016, n. 23274 18 marzo 2015, n. 5343 15 settembre 2008, n. 23670 . La costituzione in giudizio della curatela fallimentare, soggetto dotato della legittimazione processuale, laddove come nella specie avvenga allo scopo di proseguire il giudizio introdotto con la domanda della società fallita, comporta volontà tacita di ratifica dell’operato del falsus procurator dell’ente. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo cassa la sentenza in relazione al ai motivo accolto rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.