I Giudici del Palazzaccio annullano la sentenza impugnata sottolineando che la nuova formulazione dell’articolo 620, comma 1, lett. f , c.p.p., introdotta dalla c.d. riforma Orlando l. numero 103/2017 , consente l’annullamento della sentenza senza rinvio nel caso di immotivato diniego della sospensione condizionale della pena.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 38903/18, depositata il 24 agosto, decidendo sul ricorso avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Milano ha condannato, con rito abbreviato, l’imputato per violazioni al testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Avverso la pronuncia ha presentato ricorso per cassazione la difesa deducendo l’erronea determinazione della pena, oltre all’illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena espressamente richiesta dal difensore in caso di condanna. Trattamento sanzionatorio. In merito al primo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione sottolinea che nel giudizio abbreviato l’articolo 442, comma 2, c.p.p. come novellato dalla l. numero 103/2017, prevede che in caso di contravvenzione la pena determinata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà. La nuova formulazione della norma si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. La disposizione in parola infatti, pur avendo natura processuale, ha effetti sostanziali comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole. Sul punto la sentenza viene dunque annullata senza rinvio con rideterminazione della pena da parte della Corte di Cassazione. Sospensione condizionale della pena. Sul secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ed all’omessa motivazione sul punto, la Corte di legittimità afferma che, in relazione alla nuova formulazione dell’articolo 620, comma 1, lett. f , c.p.p., come modificato dalla l. numero 103/2017, «deve essere annullata senza rinvio la sentenza che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di Cassazione alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito». Posto che nel caso di specie, il Tribunale si era già espresso favorevolmente sull’improbabilità di reiterazione del reato, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendo la sospensione condizionale della pena come rideterminata.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 aprile – 24 agosto 2018, numero 38903 Presidente Di Nicola – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Milano con sentenza del 7 luglio 2017, ha condannato S.R. alla pena di Euro3.750,00 di ammenda, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e applicata la riduzione per il rito abbreviato, relativamente ai reati di cui agli articolo capo A 37, comma 1, e capo B 71, comma 4, d.lgs. 81/2008. Accertati il 14 novembre 2016. 2. S.R. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.1. Violazione di legge, articolo 442, comma 2, cod. proc. penumero . Erronea determinazione della pena. Il Tribunale ha determinato la pena nel seguente modo p.b. per il reato sub B in Euro 5.000,00 di ammenda, aumentata per la continuazione ad Euro 6.600,00, diminuita ex articolo 62 bis, cod. penumero ad Euro 5.000,00, e diminuita per il rito ad Euro 3.750,00. La riduzione per il rito, però, non è stata quella di un terzo, ma inferiore. La pena finale quindi risulta errata. 2.2. Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione relativamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Nella sentenza non sono state riportate le conclusioni delle parti. Il difensore aveva richiesto in caso di condanna la sospensione condizionale della pena. Il Tribunale ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ed espressamente ha rilevato la futura astensione dalla reiterazione dei reati prognosi positiva . Tuttavia non ha concesso la sospensione condizionale della pena, e né ha motivato sul diniego. Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Relativamente al trattamento sanzionatorio si deve rilevare un errore di calcolo della riduzione della pena per il rito, infatti da 5.000,00 Euro si determina la pena di Euro 3.750,00, invece la riduzione della metà, ex articolo 442, comma 2, cod. proc. penumero porta alla pena finale di Euro 2.500,00 di ammenda. In tema di giudizio abbreviato, l’articolo 442, comma 2, cod. proc. penumero , come novellato dalla legge numero 103 del 2017 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, cod. penumero , in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito. Sez. 4, numero 832 del 15/12/2017 - dep. 11/01/2018, Del Prete, Rv. 27175201 . Ai sensi dell’articolo 620, comma 1, lettera F, cod. proc. penumero non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la sentenza deve annullarsi sul punto senza rinvio, limitatamente alla determinazione della pena, con rideterminazione della pena in Euro 2.500,00 di ammenda. 4. Anche la sospensione condizionale della pena può essere disposta da questa Corte di legittimità, ex articolo 620, comma 1, lettera F in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, sulla base delle stesse statuizioni adottate dalla sentenza di merito impugnata. Infatti, La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti Sez. U, numero 3464 del 30/11/2017 - dep. 24/01/2018, Matrone, Rv. 27183101 . Nel nostro caso il Tribunale ha rilevato l’incensuratezza dell’imputato e dell’improbabilità che lo stesso reiteri il reato . Con questi accertamenti di merito, esplicitati nella motivazione della sentenza impugnata, non risultano necessari ulteriori accertamenti per la concessione della sospensione condizionale della pena da parte del giudice di legittimità. Il giudizio prognostico dell’articolo 164, comma 1, cod. penumero il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commetter ulteriori reati è stato effettuato in sede di merito, in maniera chiara. Del resto, già in precedenza questa Corte di Cassazione aveva ritenuto possibile l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con applicazione da parte della stessa Corte di legittimità, del beneficio della sospensione condizionale della pena Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d’appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di Cassazione alle condizioni di legge Sez. 5, numero 52292 del 15/11/2016 - dep. 09/12/2016, Spinelli, Rv. 26874701 in senso contrario vedi, Sez. 3, numero 35989 del 10/01/2017 - dep. 21/07/2017, Filannino e altri, Rv. 27082901. Ora in relazione alla riforma dell’articolo 620, comma 1, lettera F, cod. proc. penumero - con legge numero 103, del 2017 - vedi la citata Sentenza Sez. U, numero 3464 del 30/11/2017 - dep. 24/01/2018, Matrone, Rv. 27183101 . Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto In relazione alla nuova formulazione dell’articolo 620, comma 1, lettera F cod. proc. penumero - come modificato dalla legge 103/2017 - deve essere annullata senza rinvio la sentenza che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di Cassazione alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito nel caso il Tribunale aveva espressamente previsto l’improbabilità che l’imputato reiterasse il reato . La sentenza deve pertanto annullarsi, senza rinvio, limitatamente alla determinazione della pena, che va rideterminata in Euro 2.500,00 di ammenda, e alla omessa sospensione condizionale della pena, che si dispone. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla riduzione della pena per effetto del rito, pena che ridetermina in Euro 2.500,00 di ammenda, nonché limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio che concede.