In materia di spese processuali, al fine di disincentivare l’abuso del processo, è legittimata la compensazione delle spese tra le parti, non solo nelle situazioni di soccombenza reciproca, ma anche in quelle di assenza di precedenti giurisprudenziali in argomento ovvero di novità dell’interpretazione prescelta dal giudice rispetto ad un precedente orientamento.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza numero 14624/18 depositata il 6 giugno. Il caso. Il Tribunale di Lucca, con sentenza di secondo grado, rigettava il ricorso proposto dall’appellante contro la decisione di primo grado del Giudice di Pace sul punto di compensazione delle spese processuali. In particolare, il ricorrente proponeva, nei confronti del Comune di Lucca, opposizione a verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada, con cui gli era stato contestato di aver lasciato in sosta su una banchina la propria autovettura. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione e compensava le spese processuali tra le parti. Il Tribunale di Lucca, adito in secondo grado, riteneva idonea tale compensazione delle spese, in quanto il Giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione in virtù di un dubbio sull’elemento soggettivo della colpa del contestato illecito amministrativo divieto di sosta . Novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza. Sul punto della compensazione delle spese processuali tra le parti in giudizio, rilevante è la norma di cui all’articolo 92, comma 2, c.p.c., secondo la quale il giudice ha il potere di compensare le spese tra le parti se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Ciò significa che la suddetta compensazione non è limitata alle sole situazioni di soccombenza reciproca, ma si estende anche ai casi in cui non vi siano precedenti giurisprudenziali sull’argomento trattato o vi sia novità dell’interpretazione prescelta dal giudice rispetto ad un precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale. Ipotesi, queste ultime, non ravvisabili nel caso di specie, poiché il Giudice di Pace ha prospettato un dubbio sulla sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa di un contestato illecito amministrativo, così come confermato dal Tribunale di Lucca, ma tale dubbio pur se incide sulla valutazione preventiva di fondatezza o meno dell’opposizione, non può essere rilevante in sede di regolazione delle spese processuali. Per queste ragioni, la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lucca.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 15 marzo – 6 giugno 2018, numero 14624 Presidente Manna – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione V.G. ha proposto ricorso articolato in tre motivi violazione e falsa applicazione degli articolo 91 e 92 c.p.c. nullità della sentenza in relazione agli articolo 118, comma 2, disp. att. c.p.c., 132, comma 2, numero 4, c.p.c., 24 e 111 Cost. nullità della sentenza in relazione all’articolo 112 c.p.c. avverso la sentenza numero 2470/2016 del 25 novembre 2016 resa dal Tribunale di Lucca, con cui è stato rigettato l’appello avanzato dal medesimo V.G. contro la decisione di primo di grado del Giudice di Pace di Lucca pronunciata il 5 gennaio 2016, in punto di compensazione delle spese processuali. L’intimato Comune di Lucca non ha svolto attività difensive. V.G. , con ricorso del 6 giugno 2015, propose davanti al Giudice di Pace di Lucca, nei confronti del Comune di Lucca, opposizione a verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada articolo 158/2-6 CdS , con cui gli era stato contestato di aver lasciato la propria autovettura in sosta su una banchina. Il Giudice di Pace accolse l’opposizione e compensò tra le parti le spese processuali. Proposto appello da V.G. , il Tribunale di Lucca ritenne giustificata la compensazione delle spese disposta dal primo giudice, avendo questo accolto l’opposizione solo in virtù di un dubbio sull’elemento soggettivo del contravventore rispetto al contestato divieto di sosta, stante l’assenza di una linea di delimitazione, pur essendo evidente per la conformazione dei luoghi e soprattutto per la presenza di panettoni evidentemente ostativi all’accesso . Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375, comma 1, numero 5 , c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Il primo motivo di ricorso è fondato, e il suo accoglimento assorbe l’esame dei restanti due motivi di censura. Trattandosi di procedimento introdotto il 6 giugno 2015, trova applicazione l’articolo 92, comma 2, c.p.c., come sostituito dall’articolo 13, d.l. 12 settembre 2014, numero 132, modificato in sede di conversione dalla l. 10 novembre 2014, numero 162 testo invero operante per i procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della citata legge di conversione . In forza di tale norma, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Come veniva affermato pure nella Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del d.l. 12 settembre 2014, numero 132, tale ennesimo intervento normativo in materia di spese processuali è stato esplicitamente volto ad introdurre regole più rigide in ordine al potere di compensazione delle spese di lite, in modo da disincentivare l’abuso del processo. Questa scelta politica è stata perseguita pervenendo ad una tassativa tipizzazione delle ipotesi che consentono la legittima compensazione delle spese, ipotesi ormai limitate, oltre che alla situazione di soccombenza reciproca, a quella di assoluta novità della questione trattata ovvero di assenza di precedenti giurisprudenziali in argomento e di mutamento della giurisprudenza nelle questioni dirimenti ovvero di novità della interpretazione prescelta dal giudice rispetto ad un pregresso consolidato orientamento . Ne discende che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale di Lucca, l’articolo 92, comma 2, c.p.c., come sostituito dall’articolo 13, d.l. numero 132 del 2014, modificato dalla l. numero 162 del 2014, legittima la compensazione delle spese, ove non sussista reciproca soccombenza, soltanto in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ipotesi non ravvisabili nel sol fatto che sia stato prospettato dal giudice un dubbio sulla sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa di un contestato illecito amministrativo, potendo tale dubbio incidere sulla valutazione preventiva di fondatezza, o meno, della spiegata opposizione, e non invece rilevare in sede di regolazione delle spese processuali. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Lucca, in persona di diverso magistrato, che riesaminerà la causa uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lucca, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.