Una circolare pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulle sanzioni previste in caso di errore alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. numero 158/2015.
Sanzioni fisse per chi assolve l’IVA in forma ordinaria anziché applicare il reverse charge e per chi fa il contrario, ovvero applica il reverse charge quando non occorre. Il chiarimento è contenuto nella Circolare numero 16/E pubblicata ieri pomeriggio dall’Agenzia delle Entrate. La nuova prassi chiarisce il trattamento sanzionatorio previsto per ogni tipo di violazione in materia di reverse charge, alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. numero 158/2015. Disciplina sanzionatoria dell’inversione contabile. Tale provvedimento, si ricorda, ha modificato le sanzioni amministrative in materia di documentazione e registrazione delle operazioni IVA, previste nell’articolo 6, d.lgs. numero 471/1997, intervenendo, soprattutto, nella disciplina sanzionatoria dell’inversione contabile. Le modifiche apportate sono in vigore dal 1° gennaio 2016 e trovano applicazione, per il principio del favor rei, anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti che si sono resi “definitivi” anteriormente al 1° gennaio 2016. Ebbene, secondo quanto chiarito dalla circolare numero 16/E, con il nuovo sistema sanzionatorio agli errori che ricadono sulla scelta tra reverse charge e IVA ordinaria si applica una sanzione fissa da 250 euro a 10mila euro. In particolare, nel caso in cui il cedente o prestatore ha emesso fattura con addebito di IVA come per un’operazione ordinaria, quando invece si doveva applicare l’inversione contabile, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l’operazione ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. La stessa regola vale, a patto che non si tratti di ipotesi palesemente estranee al regime dell’inversione contabile, anche per il caso opposto quando anziché assolvere l’IVA in via ordinaria l’operazione viene sottoposta a reverse charge da parte del cessionario o committente. In entrambi i casi la sanzione si applica in via solidale a cedente e cessionario e non scatta per singola fattura errata, ma una sola volta per ogni liquidazione periodica con riferimento a ciascun fornitore. Specifica sanzione. Altro chiarimento fornito dalla circolare riguarda le operazioni esenti, non imponibili, escluse da IVA o inesistenti in caso di applicazione del reverse charge a tali operazioni, il debito d’imposta e la relativa detrazione si annullano. «In sede di accertamento – si legge nella circolare - vengono espunti sia il debito sia il credito d’imposta confluiti nella liquidazione periodica eliminando così gli effetti dell’operazione contabilizzata ». In caso di operazioni inesistenti, però, si applica anche una specifica sanzione, compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro. fonte fiscopiù
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