Nell’ipotesi in cui la cautela del c.d. braccialetto elettronico, ritenuta, dal giudice, modalità di esecuzione degli arresti domiciliari idonea ai fini della concessione della misura, non possa essere posta in essere per l’indisponibilità della strumentazione elettronica da parte della polizia giudiziaria o dell’amministrazione penitenziaria, non si configura una lesione degli articolo 3 e 13 della Costituzione ciò in quanto l’impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza il controllo elettronico «dipende pur sempre dall’intensità delle esigenze cautelari e pertanto è ascrivibile a persona dell’indagato».
In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 6304/2016, depositata il 16 febbraio. Il caso. Il Tribunale del riesame di Bologna prescriveva ad un imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari, disponendo il controllo elettronico del medesimo e prevedendo, nell’ipotesi di indisponibilità della strumentazione elettronica idonea, il mantenimento in regime di custodia intramuraria dell’uomo. L’imputato ricorreva per cassazione, lamentando violazione degli articolo 3, 13 e 117 della Costituzione, 5 della CEDU e 275 c.p.p. l’impugnante, nello specifico, rilevava come subordinare l’effettività della misura alla disponibilità del dispositivo elettronico determinasse una disparità di trattamento tra situazioni soggettive uguali. Braccialetto elettronico una modalità di applicazione della misura domiciliare. La Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la misura degli arresti domiciliari con la modalità di controllo del braccialetto elettronico, di cui all’articolo 275 - bis c.p.p., non introduce nell’ordinamento una misura coercitiva diversa ed ulteriore rispetto a quelle di cui agli articolo 281 e ss. c.p.p. la norma che prescrive la suddetta misura, infatti, prevede una condizione sospensiva della custodia in carcere, «la cui applicazione viene disposta dal giudice contestualmente agli arresti domiciliari e subordinatamente al consenso dell’indagato all’adozione dello strumento elettronico». L’applicazione del dispositivo elettronico, hanno pertanto argomentato gli Ermellini, non costituisce una nuova tipologia di cautela, bensì una modalità di applicazione della misura domiciliare. Nel caso di specie, il Tribunale aveva rilevato come fosse necessario il controllo elettronico, sottolineando, implicitamente, che, in caso di indisponibilità dello stesso, la custodia intramuraria fosse necessaria alla salvaguardia della cautela. Il Collegio ha, dunque, ricordato il principio di diritto già affermato dalla seconda sezione della Corte di legittimità, per cui nell’ipotesi in cui la misura del c.d. braccialetto elettronico, ritenuta, dal giudice, modalità di esecuzione degli arresti domiciliari idonea ai fini della concessione della misura, non possa essere posta in essere per l’indisponibilità della strumentazione elettronica da parte della polizia giudiziaria o dell’amministrazione penitenziaria, non si configura una lesione degli articolo 3 e 13 della Costituzione questo perché, hanno chiosato i Giudici di Piazza Cavour, l’impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza il controllo elettronico «dipende pur sempre dall’intensità delle esigenze cautelari e pertanto è ascrivibile a persona dell’indagato». Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 6 novembre 2015 – 16 febbraio 2016, numero 6304 Presidente Gallo – Relatore Taddei Motivi della decisione 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Bologna,ripristinava per B. la misura degli arresti domiciliari presso il domicilio della madre,negli stessi termini quo anche e pertanto con disponendo il controllo elettronico, revocando ogni aggravamento della misura non ravvisandone i presupposti, ma specificamente disponendo il mantenimento della custodia intramuraria nell'eventualità di indisponibilità della strumentazione elettronica. 1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore di B.,chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sul punto e deducendo a motivo la violazione degli articoli 3,13 e 117 Cost. 5 CEDU e 275 cod.proc.penumero perché subordinare l'effettività della misura alla disponibilità del dispositivo elettronico comporta una disparità di trattamento tra situazioni soggettive uguali contrasta con la più recente giurisprudenza di legittimità. 2. Il ricorso non è fondato . 2.1 La misura degli arresti domiciliari con la modalità di controllo del braccialetto elettronico, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della Cassazione, - che ha preso in esame la previsione di cui all'articolo 275 bis cod. proc. penumero , introdotta dal D.L. 24 novembre 2000, numero 341, articolo 16 cony. dalla L. 19 gennaio 2001, numero 4 - che stabilisce che il giudice nel disporre la misura degli arresti domiciliaci anche in sostituzione della custodia cautelare intramuraria prescriva, in considerazione della natura e del grado delle esigenze cautelaci da soddisfare nel caso concreto, l'adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo - non introduce una misura coercitiva ulteriore, rispetto a quelle elencate nell'articolo 281 c.p.p. e segg., ma unicamente una condizione sospensiva della custodia in carcere, la cui applicazione viene disposta dal giudice contestualmente agli arresti domiciliari e subordinatamente al consenso dell'indagato all'adozione dello strumento elettronico Cass., sez. 5, numero 40680 del 19/06/2012, Rv. 253716 Cass. Sez. 2,. numero 47413 del 29/10/2003 Rv.227582 . 2.2 L'applicazione del dispositivo di controllo elettronico, anche dopo le modifiche introdotte dal D.L. 23 dicembre 2013, numero 146 all'articolo 275-bis, comma 1, che lo ha reso modalità usuale di controllo della detenzione domiciliare , potendo essere pretermesso solo ove il giudice che procede lo ritenga non necessario ai fini delle esigenze cautelaci del caso specifico, non costituisce un nuovo tipo di cautela, ma solo una modalità essenziale di applicazione della cautela domiciliare. 2.3 Nel caso in esame il Tribunale ha specificamente valutato l'adeguatezza della custodia domiciliare con controllo elettronico alle esigenze di cautela , affermando che l'aggravamento era stato disposto erroneamente, non essendosi allontanato B. dal luogo di detenzione domiciliare e che quella posta in essere dall'indagato non poteva essere considerata una grave violazione ai sensi del primo comma dell'articolo 276 cod.proc.penumero , 2.4 Affermava pertanto, che andava ripristinata la medesima misura quo ante ,con puntuale richiamo alla necessità del controllo elettronico e disponeva anche che in caso di sopravvenuta indisponibilità di tale presidio doveva essere mantenuta la custodia intramuraria, giudicandola,per implicito, necessaria alla salvaguardia della cautela. 2.5 Posto, pertanto, che la decisione degli arresti domiciliari con presidio elettronico consegue ad una compiuta valutazione delle esigenze cautelaci, rileva un principio di diritto, già affermato da questa sezione , che il collegio ritiene perfettamente aderente al caso, secondo cui qualora il giudice reputi che il cd. braccialetto elettronico sia una modalità di esecuzione degli arresti domiciliaci necessaria ai fini della concedibilità della misura e, tuttavia, tale misura non possa essere concessa per la concreta mancanza di tale strumento di controllo da parte della PG o dell Amministrazione penitenziaria, non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli articolo 3 e 13 Cost., ne' alcuna violazione dei diritti della difesa, perché l'impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende pur sempre dall'intensità delle esigenze cautelaci e pertanto è ascrivibile alla persona dell'indagato. numero 28115 del 20115 rv 264230 . 2.6 Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma Iter - che copia della stessa sia trasmessa al direttore del penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.