Accolta definitivamente la richiesta della donna, che otterrà ora oltre 5mila euro dall’ex compagno. Legittimi gli esborsi da lei sostenuti. In particolare, i trattamenti estetici erano necessari per consentire alla figlia di affrontare un fastidioso e imbarazzante problema.
Inutili le proteste del papà dovrà rimborsare all’ex compagna metà delle spese straordinarie da lei sostenute per la loro figlia e relative ad alcuni trattamenti estetici e all’iscrizione a una scuola privata. Provata in entrambi i casi la rilevanza e la necessità degli esborsi economici Cassazione, ordinanza numero 5490/2018, Sezione Prima Civile, depositata oggi . Spese. Terreno di scontro è la pretesa della donna di ottenere la condanna dell’ex compagna al «rimborso della metà delle spese straordinarie da lei affrontate per la figlia», nata dalla loro «relazione more uxorio». In ballo, nello specifico, gli esborsi relativi ad alcuni «trattamenti estetici» e all’«iscrizione a una scuola media privata». In Tribunale la richiesta è respinta. Di parere opposto sono invece i Giudici della Corte d’Appello, i quali obbligano l’uomo a versare all’ex compagna oltre 5mila euro, ritenendo giustificate le spese sostenute dalla donna. Più precisamente, i trattamenti estetici erano necessari per consentire alla figlia di affrontare un fastidio problema – peluria eccessiva sul viso –, mentre «l’iscrizione in una scuola privata» era dovuta agli «orari dell’istituto, maggiormente compatibili con le esigenze lavorative» della madre a cui la ragazzina era stata affidata. Rimborso. A chiudere la questione definitivamente provvedono i Giudici della Cassazione, respingendo anche le ultime obiezioni proposte dal legale del padre. Confermato quindi il suo obbligo di versare all’ex compagna oltre 5mila euro. Nessun dubbio sul fatto che ci si trovi di fronte a «spese straordinarie» motivate dall’«interesse della figlia». Consequenziale, quindi, l’impegno per il «genitore non affidatario» di provvedere al «rimborso» della quota che avrebbe dovuto sostenere personalmente. In particolare, i magistrati escludono l’ipotesi della «futilità» degli esborsi economici sostenuti dalla donna. Ciò perché, innanzitutto, «i trattamenti estetici» si erano resi necessari per «rimuovere la peluria sul viso della ragazza, peluria anomala per un soggetto di sesso femminile e fonte di notevole imbarazzo». Per quanto concerne poi l’iscrizione alla scuola privata, viene condivisa la visione tracciata in Appello la scelta compiuta dalla donna era razionalmente poggiata sugli «orari dell’istituto scolastico, orari maggiormente compatibili con le sue esigenze lavorative».
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 17 gennaio – 7 marzo 2018, numero 5490 Presidente Campanile – Relatore Valitutti Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato l'11 febbraio 2012, Ma. Ev. Pa. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, Pa. Be., chiedendone la condanna al rimborso della metà delle spese straordinarie - poste a suo carico, in misura del 50%, dal Tribunale per i minorenni di Torino, con decreto del 13 ottobre 2000 - da lei affrontate nell'interesse della figlia Carlotta Sarah Be., nata dalla relazione more uxorio intrattenuta con il convenuto. Il giudice adito, con sentenza numero 232/2014, rigettava la domanda. 2. La Corte di Appello di Torino, con sentenza numero 705/2015, depositata il 29 settembre 2015, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava il Be. a corrispondere alla Pa. la somma di Euro 5.145,98, oltre interessi legali. La Corte riteneva, invero, che - una volta acclarata la necessità o utilità della spesa, peraltro documentalmente comprovata dalla istante, ed il suo carattere straordinario - la mancanza di un «previo concerto» tra i genitori non impedisse la proposizione dell'azione di regresso da parte del genitore anticipante. Rilevava, altresì, il giudice di appello che il Be. non aveva in alcun modo comprovato l'ipotetica inutilità delle spese in questione per trattamenti estetici e per l'iscrizione in una scuola privata , essendosi il medesimo limitato ad una generica contestazione al riguardo. 3. Per la cassazione di tale decisione ha, quindi, proposto ricorso Pa. Be. nei confronti di Ma. Ev. Pa. affidato a due motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando la violazione e falsa applicazione degli articolo 6 della legge numero 898 del 1970, 316, 316 bis, 337 bis, 337 quater, e 113, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 cod. proc. civ. - il ricorrente lamenta che dalla documentazione versata in atti emergerebbe «in maniera inconfutabile» che la Pa. non aveva «mai concertato con l'odierno ricorrente alcuna delle spese, dalla medesima ritenute straordinarie, sostenute nell'interesse della figlia Carlotta». 1.1. Il motivo è infondato. 1.1.1. Va osservato - al riguardo - che non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, costituente decisione «di maggiore interesse» per il figlio, sussistendo, di conseguenza, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso, qualora il medesimo non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso Cass., 26/09/2011, numero 19607 Cass., 30/07/2015, numero 16175 Cass., 08/02/2016, numero 2467 . 1.1.2. Nel caso di specie, dall'esame dell'impugnata sentenza si evince che il Be. si era limitato - nel giudizio di merito – ad una mera, generica, contestazione delle spese straordinarie, laddove - come correttamente rilevato dalla Corte territoriale - il medesimo avrebbe dovuto comprovarne «la futilità e l'assenza delle ragioni addotte dalla controparte». 1.3. La doglianza va, pertanto, disattesa. 2. Con il secondo motivo di ricorso - denunciando la violazione e falsa applicazione degli articolo 6 della legge numero 898 del 1970, 316, 316 bis, 337 bis, 337 quater, e 113, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 cod. proc. civ. - il ricorrente si duole anzitutto del fatto che la Corte territoriale abbia riconosciuto natura di spese straordinarie agli esborsi affrontati dalla madre per i trattamenti estetici a favore della figlia - a suo dire non supportati da nessuna prescrizione medica che ne certificasse la necessità o l'utilità - nonché alle spese sostenute per la scuola media privata. L'istante censura, poi, la decisione impugnata sotto il profilo della mancata valutazione, da parte del giudice di seconde cure, della sostenibilità di tali spese da parte dei genitori della ragazza, in relazione alle loro effettive e concrete condizioni economiche. 2.1. La censura è in parte infondata, ed in parte inammissibile. 2.1.1. Per quanto concerne, invero, il profilo relativo alla contestata natura di spese straordinarie, attribuita dalla Corte territoriale agli esborsi affrontati dalla madre per i trattamenti estetici a favore della figlia - a detta del ricorrente non supportati da nessuna prescrizione medica che ne certificasse la necessità o l'utilità - e delle spese sostenute per la scuola media privata, deve osservarsi che, in tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese «straordinarie» quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli Cass., 08/06/2012, numero 9372 . Ebbene, nel caso concreto, la Corte d'appello - con valutazione di fatto incensurabile in questa sede - ha accertato che si trattava di spese per trattamenti estetici necessari a rimuovere la peluria sul viso della ragazza, «anomala per un soggetto di sesso femminile» e fonte di notevole imbarazzo, e di spese per l'iscrizione in una scuola privata i cui orari si erano rivelati maggiormente compatibili con le esigenza lavorative del genitore affidatario. Trattasi - all'evidenza -di esborsi non prevedibili, poiché sopraggiunti nel corso del tempo, al momento della determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre. Talché, una volta accertatane - da parte del giudice di merito - la natura di spese straordinarie ed utili alla figlia, ed in assenza della dimostrazione di un tempestivo e valido dissenso da parte del Be., quest'ultimo è da considerarsi senz'altro tenuto a corrispondere all'altro genitore la quota di sua spettanza. 2.1.2. Per quanto attiene, poi, al profilo relativo alla mancata valutazione, da parte del giudice di appello, della sostenibilità di tali spese da parte dei genitori della ragazza, in relazione alle condizioni economiche di entrambe le parti, va osservato che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata Cass., 25/02/2004, numero 3741 Cass., 23/03/2005, numero 6219 Cass., 17/07/2007, numero 15952 Cass., 19/08/2009, numero 18421 . Nel caso concreto, per contro, - a fronte dell'accertamento, operato dalla Corte territoriale, circa la debenza del rimborso di metà delle spese straordinarie in questione da parte del Be. - quest'ultimo si è limitato a dedurre, del tutto genericamente, che le capacità economiche delle parti con consentivano alle stesse di affrontare le spese in questione, ma nulla ha specificato in ordine all'effettivo reddito di ciascuno dei genitori, da porre a raffronto con l'entità degli esborsi in parola. 2.2. La doglianza è da reputarsi, pertanto, del tutto generica e, come tale, inammissibile. 3. Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere, di conseguenza, rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione della intimata nel presente giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.