Tumore provocato dagli ambienti di lavoro: possibile, ma non probabile. Niente risarcimento

Ribaltate completamente le valutazioni dei giudici di primo grado. Manca la ‘prova provata’ della connessione tra l’attività lavorativa e la patologia di cui l’uomo è rimasto vittima. A rimetterci anche la moglie, che vede respinta la richiesta di vedere risarcita la lesione del diritto a regolari rapporti sessuali col coniuge.

Malattia terribile per un uomo, che, assieme alla propria famiglia, deve affrontare il drammatico spauracchio di un tumore. E tale serissimo problema, a suo dire, è stato provocato dal lungo periodo lavorativo alle dipendenze di un’azienda del settore dei trasporti. Collegamento possibile tra occupazione e patologia, ma non probabile: ciò significa che la domanda di risarcimento dei danni, avanzata dall’uomo e dalla moglie – con quest’ultima che ha lamentato la «lesione del diritto a regolari rapporti sessuali» –, si rivela assolutamente inutile (Cass., sentenza n. 467, sezione Lavoro, depositata oggi). Nesso. Eppure, in primo grado, le richieste messe sul tavolo dai coniugi sono state ritenute legittime. Ma tale decisione è stata effimera... perché, in secondo grado, alla luce della «consulenza tecnica d’ufficio» – effettuata da uno «specialista in oncologia» – e delle «prove testimoniali», è «emersa la mera possibilità, e non la probabilità, che la patologia tumorale sia dipendente dall’ambiente di lavoro» in cui l’uomo «ha operato» per anni. E questa visione viene condivisa, ora, nonostante le obiezioni mosse dalla coppia, anche dai giudici della Cassazione, i quali sottolineano come «la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell’ambiente di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza». Detto in maniera chiara, l’«origine professionale» della malattia «può essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità». Invece, in questa vicenda, non è considerata acclarata la «continuità della vicinanza del lavoratore ad agenti patogeni» nei luoghi di lavoro. Ciò conduce, come detto, a valutare come solo «possibile» il nesso tra «patologia tumorale» e «ambiente di lavoro». E, di conseguenza, a ritenere non accoglibili la richiesta di «risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale» avanzata dall’uomo e il ristoro domandato dalla moglie per la «lesione», provocata dalla malattia, del «diritto a regolari rapporti sessuali» col coniuge.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 novembre 2014 – 14 gennaio 2015, n. 467 Presidente Vidiri – Relatore Maisano Svolgimento del processo Con sentenza del 18 luglio 2011 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 1 ° febbraio 2006, ha rigettato la domanda proposta da C.L. e S.M.G. intesa ad ottenere la condanna della Circumvesuviana s.r.l. al risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale e, quanto alla S., per la lesione del diritto a regolari rapporti sessuali, in dipendenza della patologia contratta da C.L., coniuge della S., in conseguenza dell'attività lavorativa svolta da detto C. alle dipendenze della convenuta. Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ha motivato tale decisione sulla base della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel primo grado di giudizio, e delle prove testimoniali assunte, dalle quali è emersa la mera possibilità e non probabilità che la patologia tumorale che ha colpito il C. sia dipendente dall'ambiente di lavoro in cui questi ha operato. C.L. e S.M.G. hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi. La Circumvesuviana s.r.l. resiste con controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2697 cod. civ. e del principio dell'onere della prova in relazione all'articolo 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che il giudice dell'appello non avrebbe osservato i principi in ordine all'onere della prova non considerando che gli originari attori avrebbero assolto a tale onere a mezzo della prova testimoniale che avrebbe confermato l'esposizione del lavoratore in questione agli agenti patogeni che hanno causato la malattia in questione, ed a mezzo dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio che avrebbe confermato l'origine professionale della malattia ed il nesso causale con l'attività lavorativa. Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex articolo 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si assume che la Corte territoriale non avrebbe correttamente considerato la consulenza tecnica medico legale svolta nel giudizio di primo grado, e non avrebbe correttamente valutato l'attendibilità dei testi assunti che avrebbero tutti confermato l'esposizione al rischio del C. nello svolgimento della sua attività lavorativa. Entrambi i motivi sono infondati riguardando la valutazione delle prove testimoniali e della consulenza tecnica, valutazione riservata al giudice del merito che, nel caso in esame, ha motivato in modo logico e congruo la propria decisione. In particolare la Corte territoriale ha preso in considerazione anche la preparazione specifica del consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio, specialista in oncologia, le mansioni svolte dal lavoratore in questione ricavate dalle prove testimoniali dettagliatamente richiamate e che hanno confermato la non continuità della vicinanza del lavoratore ad agenti patogeni. In punto di diritto, poi, la stessa Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte secondo cui, in tema di malattie ed eziologia plurifattoriali, la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità (per tutte Cass. 8 maggio 2013, n. 10818). Stante la particolarità della fattispecie ed il diverso esito dei due giudizi di merito, le spese del presente giudizio di legittimità vengono compensate. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Compensa fra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma il 18 novembre 2014.