L’unica possibile forma di liquidazione di ogni danno privo delle caratteristiche della patrimonialità è quella equitativa il ricorso a questo criterio è insito in tale tipologia di danno e nella funzione del risarcimento mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 345, depositata il 13 gennaio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Roma condannava una banca a pagare una somma, a titolo di danno esistenziale, a favore di un dipendente illegittimamente licenziato. Il parametro equitativo adottato era calibrato sulle ripercussioni negative del licenziamento sulle abitudini di vita del lavoratore stato di disoccupazione e relazioni interpersonali , piuttosto che sulla sua situazione reddituale, in assenza di elementi attestanti l’impossibilità, riconducibile al licenziamento, di soddisfare le ordinarie esigenze quotidiane di vita. Il dipendente ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver utilizzato un parametro di liquidazione equitativo del danno esistenziale, senza considerare la sua concreta situazione di vita il ricorrente abitava a New York e la valutazione sulla base della capacità reddituale manifestata. La Corte di Cassazione rileva che i giudici territoriali avevano motivato adeguatamente l’esclusione di ripercussioni di natura patrimoniale, ritenute generiche a fronte della concreta situazione patrimoniale accertata, con valutazione positiva del criterio basato sulla sfera della personalità del lavoratore licenziato e dei riflessi della perdita del posto di lavoro sulla condizione di vita quotidiana e dello stato delle relazioni personali. Danno non patrimoniale. L’unica possibile forma di liquidazione di ogni danno privo delle caratteristiche della patrimonialità è quella equitativa il ricorso a questo criterio è insito in tale tipologia di danno e nella funzione del risarcimento mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico. Quantificazione equitativa. Deve essere escluso, quindi, che si possa far carico al giudice di indicare le ragioni per cui il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, in quanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, qualora esistano dei parametri fissi di commutazione, altrimenti il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare. Nel caso di specie, i giudici avevano quindi operato una corretta determinazione, tenuto conto della mancanza di qualsiasi specifica allegazione del richiedente dei fatti comprovanti l’esistenza o l’entità del danno esistenziale lamentato, che non integra una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientra nel danno non patrimoniale. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 novembre 2014 – 13 gennaio 2015, numero 345 Presidente Macioce – Relatore Patti Svolgimento del processo Con sentenza 23 agosto 2011, la Corte d'appello di Roma rigettava gli appelli principale di G.B. e incidentale di Unicredit s.p.a. quale successore a titolo universale di Capitalia s.p.a., incorporata per fusione avverso la sentenza di primo grado, che aveva condannato la banca al pagamento, in favore del primo per danno esistenziale, della somma di € 14.544,98, oltre accessori di legge. Premessa la limitazione del giudizio alla sola liquidazione del danno esistenziale non più coltivata dal ricorrente quella del danno biologico, respinta dal tribunale dipendente dall'illegittimità del licenziamento suddetto in sede di rinvio a norma degli articolo 392 ss. c.p.c. con la condanna della banca alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e sua rinuncia, con verbale di conciliazione del 4 ottobre 2004, verso il pagamento della somma di $ 218.667,52 , la Corte territoriale riteneva la prova della sua sussistenza, con infondatezza dell'appello incidentale della banca e la congruità di liquidazione del primo giudice con pari infondatezza dell'appello principale , in ragione del parametro equitativo adottato, calibrato ~ sulle ripercussioni negative del licenziamento sulle abitudini di vita dell'appellante principale stato di disoccupazione e relazioni interpersonali , piuttosto che sulla situazione reddituale per l'acquisizione della somma suindicata, di $ 50.745,00 nel giugno 1999 come pensione Fondo Banca di Roma e percezione dall'anno 1999 di trattamento pensionistico , in assenza di elementi attestanti l'impossibilità, riconducibile al licenziamento, di soddisfare le ordinarie esigenze quotidiane di vita. G.B. ricorre per cassazione con unico motivo, cui resiste Unicredit s.p.a. con controricorso entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c. Motivi della decisione Con unico motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c., per omessa spiegazione della ritenuta adeguatezza del parametro di liquidazione equitativa del danno esistenziale adottato dal tribunale in misura del 10% delle somme a suo tempo corrisposte al ricorrente dividendo l'importo convenuto in sede di conciliazione per il numero di mensilità di retribuzione cui il medesimo rinunciava , senza alcuna considerazione della concreta situazione di vita del predetto nel particolare contesto di New York e della valutazione ivi della persona sulla base della capacità reddituale manifestata. Il motivo è inammissibile. Ed infatti, la Corte territoriale ha dato conto, con ampia ed argomentata motivazione, dell'esclusione di ripercussioni di natura patrimoniale, stimate generiche a fronte della concreata situazione patrimoniale accertata, con valutazione positiva del criterio adottato dal Tribunale, giudicato plausibile a fronte di una liquidazione equitativa, in riferimento alla sfera della personalità del lavoratore licenziato e dei riflessi della perdita del posto di lavoro sulla condizione di vita quotidiana e dello stato delle relazioni personali pgg. 4 -- 6 della sentenza . È noto come unica possibile forma di liquidazione di ogni danno privo delle caratteristiche della patrimonialità sia quella equitativa, essendo il ricorso a questo criterio insito nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento mediante la daziane di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico. È, dunque, da escludere che si possa far carico al giudice di indicare le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare costituente la condizione per il ricorso alla valutazione equitativa prevista dall'articolo 1226 c.c. , giacché intanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può essere mai provato nel suo preciso ammontare. Tuttavia, rimane fermo il dovere del giudice del merito di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto al risultato finale della liquidazione, in ordine al quale deve egli considerare tutte le circostanze del caso concreto e, specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato, la gravità delle lesioni e degli eventuali postumi permanenti Cass. 12 maggio 2006, numero 11039 Cass. 20 ottobre 2005, numero 20320 . 1 0 Ess ne ha quindi operato una corretta determinazione Cass. 8 luglio 2014, numero 15530 , tenuto conto della M.nza di specifica allegazione del richiedente dei fatti comprovanti né l'esistenza né l'entità del danno esistenziale lamentato, non integrante categoria autonoma di pregiudizio, ma rientrante nel danno non patrimoniale sicchè, non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato, richiedendosi, nei casi in cui sia risarcibile come danno non patrimoniale, che sussista da parte del richiedente l'allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio Cass. s.u. 16 febbraio 2009, numero 3677 . Sicchè la doglianza si risolve in una sostanziale richiesta di rivisitazione critica del merito, di pertinenza del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando, come nel caso di specie, adeguatamente motivata, con argomentazioni logicamente congrue e giuridicamente corrette Cass. 16 dicembre 2011, numero 27197 Cass. 19 marzo 2009, numero 6694 Cass. 5 marzo 2007, numero 5066 pertanto inammissibile. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente attribuzione delle spese del giudizio, secondo il regime di soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna G.B. alla rifusione, in favore di Unicredit s.p.a., delle spese del giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi e € 7.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.