L’indagato ha un alloggio per la detenzione domiciliare, perché mandarlo in carcere?

Il principio di proporzionalità, così come quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze del caso concreto, sia al momento della loro scelta che per tutta la durata del provvedimento.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 286, depositata l’8 gennaio 2015. Il Caso. Il ricorrente chiede alla Suprema Corte l’annullamento dell’ordinanza della sezione Riesame del Tribunale di Firenze che aveva rigettato l’appello avverso la sentenza con cui il Tribunale medesimo negava la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. I motivi del ricorso si fondano sull’erronea valutazione, da parte del Tribunale, della documentazione che il ricorrente aveva prodotto a sostegno della possibilità di fruire di un alloggio ove scontare la detenzione domiciliare. Il Tribunale deve tenere in considerazione le esigenze concrete. Il Tribunale faceva riferimento ad un’indicazione relativa alla condizione di soggetto senza fissa dimora del ricorrente, senza valutare la documentazione fornita dallo stesso a dimostrazione del rapporto intercorrente con la signora titolare dell’immobile che veniva indicato come luogo presso il quale scontare la detenzione domiciliare. Il ricorrente evidenzia l’esaustività della documentazione medesima, dalla quale è altresì possibile dedurre la presenza della fidanzata del soggetto presso l’immobile, circostanza che avrebbe dovuto essere valutata positivamente in relazione alle esigenze cautelari inizialmente individuate. La mancanza di considerazione della soluzione prospettata dal ricorrente, ha condotto il Tribunale all’applicazione della misura cautelare in carcere, misura certamente più afflittiva rispetto alla detenzione domiciliare e soprattutto non adeguatamente giustificata nella motivazione del provvedimento impugnato. La proporzionalità della misura cautelare. Il vizio di coerenza interna della motivazione ha portato la Cassazione a richiamare il più volte ribadito principio di proporzionalità, al quale si combina il principio di adeguatezza. Entrambi sono indicati dalla costante giurisprudenza della Corte come parametri di commisurazione delle misure cautelari, i quali devono essere necessariamente tenuti in considerazione dall’organo giudicante sia al momento dell’applicazione della misura che per l’intera durata del provvedimento, con la conseguente necessità di provvedere ad una costante verifica dell’idoneità della misura medesima alle esigenze che concretamente permangono o residuano, sempre nel rispetto dell’ulteriore principio della minor compressione possibile delle libertà personali. La Corte accoglie dunque il ricorso e annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 dicembre 2014 – 8 gennaio 2015, n. 286 Presidente Gallo – Relatore Diotallevi Ritenuto in fatto I.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, in data 22 maggio 2014 del tribunale di Firenze, sez. Riesame, con la quale è stato ri gettato l'appello avverso il rigetto da parte del Tribunale di Firenze, in data 1 a prile 2014, dell' istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto: a) Violazione dell'articolo 606 lett.e) cod. proc. pen. per mancanza e manife sta illogicità e contraddittorietà di motivazione. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata in relazione alla dedotta carenza, da parte del Tribunale del riesame, della documentazione relativa alla possibilità di valutare positivamente il rapporto tra la signora, titola re del contratto di locazione dell'immobile presso il quale l'I. avrebbe do vuto scontare il periodo di detenzione domiciliare e l'I. medesimo. A tal fine sottolinea come la documentazione sia esaustiva, sia con riferimento alla ti tolarità dell'appartamento, sia in ordine alla disponibilità per l'accoglienza , indi cando altresì la presenza nello stesso immobile della sua fidanzata. In realtà il Tribunale negando la possibilità di fruizione della misura meno afflittiva degli ar resti domiciliari, non avrebbe fatto corretta applicazione dei parametri legislativi fissati per la scelta della misura custodiale più adeguata; la prognosi infausta, in ordine al futuro comportamento del ricorrente, si baserebbe poi erroneamente sulla ritenuta commissione del reato, con riferimento al quale è stata applicata la misura custodiale, alla circostanza che il ricorrente nello stesso periodo fosse sottoposta all'obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria. Tale obbligo in realtà sarebbe decaduto con il passaggio in giudicato della sentenza di riferi mento, con la quale peraltro è stato concesso il beneficio della sospensione con dizionale della pena. Erroneamente, inoltre, sarebbe stata sottostimata la dispo nibilità data dall'I. all'applicazione sulla sua persona di strumenti di con trollo a distanza. Considerato in diritto 1.I1 ricorso è fondato. 2. II Tribunale non ha spiegato con coerenza logico giuridica le ragioni in base alle quali devono ritenersi tuttora sussistenti le esigenze cautelari in ordine al reato contestato e che hanno portato alla applicazione della misura custodiate in carcere; a parere del Collegio è stata pretermessa la valutazione concernente la sussistenza di sopravvenienze significative in grado di incidere, in senso favo revole all'indagato, sulle esigenze cautelari delibate in origine e che potrebbero portare all'accoglimento della misura degli arresti domiciliari. Il tribunale, nella valutazione degli elementi posti a base della sua decisione, ha proceduto in mo do erroneo allo scrutinio dei precedenti penali del ricorrente, sottolineando come lo stesso, al momento della commissione del fatto, fosse sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tale affermazione, genericamente riportata, in realtà è smentita dai riferimenti processuali indicati dalla difesa e in ordine ai quali non vi è alcun riferimento nell'ordinanza impugnata, o, al più , vi è un rife rimento non puntuale in ordine alla valutazione della sussistenza delle originarie esigenze cautelari. Allo stesso modo viene sottovalutata impropriamente la do cumentazione relativa alla possibilità di fruire di un alloggio ove scontare la de tenzione domiciliare, facendo riferimento ad una indicazione che individuava il ricorrente come soggetto senza fissa dimora. Appare evidente che tale situazione di fatto, anche alla luce della dichiarazione sottoscritta dall'affittuaria dell'immobile nonché della proprietaria dello stesso,appare suscettibile di diversa valutazione alla luce delle nuove circostanze sopravvenute, e la cui mancanza caratterizza negativamente la coerenza interna della valutazione del TDL. Allo stesso modo appare apodittica l'affermazione in base alla quale, anche alla luce delle suddette nuove circostanze, non possa essere concessa la misura degli ar resti domiciliari, neppure con le modalità di controllo di cui all'articolo 275 bis. cod. proc. pen. 3. Alla luce delle suesposte considerazioni il provvedimento impugnato non appare correttamente motivato anche alla luce del riferimento al principio affermato dalle SS.UU., secondo il quale il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelare alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della mi sura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o resi duino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà perso nale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011 - dep. 22/04/2011, P.M. in proc. Khalil, Rv. 249324). Pertanto il ricorso deve essere accolto, e il provvedimento impu gnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame. Manda alla cancelleria ai sensi dell'articolo 94 disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esa me. Manda alla cancelleria ai sensi dell'articolo 94 disp. att. cod. proc. pen.