Il giornalista inserito stabilmente nella struttura organizzativa aziendale è un lavoratore subordinato

Il rapporto di lavoro giornalistico è subordinato se la collaborazione risulta di intensità tale da determinare l’inserimento stabile del lavoratore nell’assetto organizzativo del giornale, con particolare riguardo alla continuità della prestazione ed alla responsabilità del servizio.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 21424/15, depositata il 21 ottobre. Il caso. Il tribunale di L’Aquila accertava che il rapporto di lavoro intercorso tra un quotidiano ed una redattrice aveva natura subordinata e condannava l’azienda al pagamento delle differenze retributive ed alla reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro, in considerazione dell’illegittimità del licenziamento. Il quotidiano proponeva ricorso avverso tale pronuncia e la Corte d’Appello di L’Aquila, accogliendo parzialmente la domanda di gravame, accertava la risoluzione del rapporto per mutuo consenso, respingendo ogni altra doglianza. Il quotidiano ricorreva per cassazione, lamentando la non corretta valutazione da parte dei giudici tanto del rapporto di lavoro, da ricondurre ad una locatio operis, quanto dell’intervenuto riconoscimento della qualifica di redattore ordinario, con relativo trattamento economico e normativo. La prestazione del redattore è caratterizzata da continuità e comporta l’inserimento stabile nell’organizzazione del giornale. La Suprema Corte ha preliminarmente sottolineato come le doglianze dell’azienda ricorrente abbiano ad oggetto una erronea valutazione degli elementi di prova da parte della Corte territoriale ed ha quindi ribadito come tale valutazione non competa ad una Corte di legittimità. Il sindacato nel merito della causa è possibile, come ha riaffermato la Cassazione, soltanto qualora emerga che il giudice di merito ha ignorato elementi decisivi ai fini della decisione ovvero che il procedimento logico che lo ha condotto alla pronuncia appaia carente o contraddittorio. Gli Ermellini hanno sottolineato che, anche in merito all’accertamento della natura del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, sia sindacabile a livello di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto. Spetta al giudice di merito, la valutazione delle risultanze processuali ed il percorso logico della Corte territoriale può essere censurato soltanto ove presenti incongruenze e contraddizioni. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello abbia motivato la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato con un ragionamento esente da vizi logici, riscontrando dai dati istruttori acquisiti la sussistenza di un vincolo di dipendenza, desumibile dalla continuità della prestazione e dalla piena responsabilità in capo alla giornalista del settore a lei affidato. La Suprema Corte ha affermato che la sentenza impugnata è coerente con l’orientamento consolidato della giurisprudenza per cui, nell’ambito dell’attività giornalistica, deve ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato quando ci sia un inserimento stabile della prestazione resa dal lavoratore nell’azienda. In particolare, tale inserimento deve consentire il soddisfacimento regolare delle esigenze informative del giornale, con la sistematica stesura di articoli e la permanenza del lavoratore nella disponibilità del datore di lavoro. Gli Ermellini hanno, infine, precisato che la figura del redattore implica un inserimento della prestazione lavorativa nell’organizzazione della redazione, prestazione caratterizzata dalla quotidianità. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 luglio – 21 ottobre 2015, numero 21424 Presidente Amoroso – Relatore Lorito Svolgimento del processo Il Tribunale di L'Aquila, con sentenza non definitiva in data 26/7/07 e definitiva in data 22/5/08, accertava la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso dal 19/9/97 al 5/11/02 fra Il Messaggero s.p.a. e B.C.G. quale redattore ordinario, e condannava l'azienda al pagamento della somma di Euro 181.232,13 per differenze retributive oltre accessori di legge. Dichiarava altresì l'inefficacia e comunque l'illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice, condannando la società alla reintegra di quest'ultima nel posto di lavoro e al risarcimento del danno ex articolo 18 l. 300/70. Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte di appello degli Abruzzi - L'Aquila - che giudicava fondata la ragione di impugnazione formulata in via principale da Il Messaggero SpA con riferimento all'accertamento della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo - consenso. La Corte distrettuale respingeva, quindi, le ulteriori censure articolate dalla società, intese a denegare il riconoscimento della ascrivibilità delle mansioni svolte dalla B. all'ambito della locatio operarum, e, specificamente, della qualifica di redattore. Nel pervenire a tali conclusioni osservava che le effettive modalità di svolgimento ed i contenuti della attività lavorativa espletata dalla B. , come delineata alla luce dei dati desumibili dal compendio istruttorie acquisito, deponevano nel senso della sussistenza di un vincolo di dipendenza fra le parti, correlato alla continuità della prestazione, alla quotidianità della presenza in redazione, alla responsabilità del servizio, alla sottoposizione della attività giornalistica al controllo da parte del capo servizio. Respingeva altresì la doglianza formulata con riferimento alla omessa applicazione del regime prescrizionale di cui all'articolo 2948 c.c. al credito per differenze retributive, rimarcando che il rapporto inter partes, improntato ad una formale autonomia, doveva ritenersi privo di stabilità, non decorrendo i termini prescrizionali nel corso dello stesso. La Corte territoriale rigettava, infine, l'appello incidentale proposto dalla B. avverso la sentenza non definitiva, avente ad oggetto il pagamento di ulteriori indennità previste dagli accordi integrativi aziendali, stante la novità delle questioni sottoposte al suo scrutinio. La cassazione della sentenza è domandata da Il Messaggero SpA con ricorso sostenuto da tre motivi resistiti con controricorso dall'intimata. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c Si deduce una non corretta valutazione, da parte dei giudici del gravame, dei dati probatori acquisiti in atti, che si è tradotta nell'erronea individuazione - nell'ambito del concreto atteggiarsi del rapporto lavorativo intercorso fra le parti - dei requisiti propri della subordinazione, laddove il nomen juris, unitamente alle copiose risultanze istruttorie indicative della mancata sottoposizione della lavoratrice al potere direttivo e gerarchico della parte datoriale, deponevano in guisa inequivoca nel senso della riconducibilità del rapporto alla sfera della locatio operis. Si lamenta, dunque, che la Corte territoriale non abbia tenuto conto delle effettive modalità di espletamento della prestazione come emerse alla luce delle deposizioni testimoniali raccolte, evidenziandosi nel contempo, la contraddittorietà della statuizione con cui si accerta la natura subordinata del rapporto, riconoscendosi altresì la consapevolezza delle parti in ordine alla natura autonoma della collaborazione. 2. Con il secondo mezzo di impugnazione si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c. con riferimento all'intervenuto riconoscimento della qualifica di redattore ordinario e del relativo trattamento economico e normativo previsto dal c.c.numero l. di categoria. 3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, per presupporre la soluzione di questioni giuridiche fra loro connesse, sono privi di fondamento. Non può sottacersi che le svolte censure si traducono in critiche ed obiezioni avverso la valutazione delle risultanze istruttorie quale operata dal giudice del merito nell'esercizio del potere di libero e prudente apprezzamento delle prove a lui demandato dall'articolo 116 cod. proc. civ. e si risolvono altresì nella prospettazione del risultato interpretativo degli elementi probatori acquisiti, ritenuto dallo stesso ricorrente corretto ed aderente alle suddette risultanze, con involgimento, così, di un sindacato nel merito della causa non consentito in sede di legittimità cfr. in motivazione, ex plurimis, Cass. 21 ottobre 2014 numero 22283 . 3.1 Per consolidato orientamento di questa Corte, invero, tale sindacato è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione in termini, Cass. SS.UU. 25 ottobre 2013 numero 24148, Cass. 4 aprile 2014 numero 8008 . 3.2 Giova pure ricordare, sul punto dell'accertamento della controversa natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, che ai fini della qualificazione di tale rapporto come autonomo ovvero subordinato, è sindacabile, nel giudizio di cassazione, essenzialmente la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto mentre la valutazione delle risultanze processuali in base alle quali il giudice di merito ha ricondotto il rapporto controverso all'uno od all'altro istituto contrattuale implica un accertamento ed un apprezzamento di fatto che, come tali, non possono essere censurati in sede di legittimità se sostenuti da motivazioni ed argomenti esaurienti ed immuni da vizi logici e giuridici tra le molte, con riferimento all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico, Cass. 21 ottobre 2000 numero 13945, Cass. 7 ottobre 2013 numero 22785, cui adde, in generale, Cass. 17 aprile 2009 numero 9256, Cass. 4 maggio 2011 numero 9808 , giacché l'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, non conferisce alla Corte di legittimità' il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'analisi e la valutazione fatte dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, in proposito, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione. 3.3. In ordine al rilievo del nomen ivris attribuito dalle parti al rapporto, si è osservato come sia principio risalente, che la volontà negoziale non ha il potere di qualificare giuridicamente i rapporti posti in essere, trattandosi di compito riservato al giudice nondimeno, con specifico riguardo al contratto di lavoro, poiché ogni attività umana economicamente valutabile può costituire oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo, le parti possono esprimere la volontà di stipulare un contratto di lavoro autonomo, mediante pattuizioni che precisino le modalità di attuazione del rapporto in modo che siano giuridicamente compatibili con l'autonomia e, in questo caso, la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione sarà consentito ove le pattuizioni iniziali non siano state rispettate in sede di esecuzione, esprimendo, quindi, le parti la volontà di modificarle cfr. Cass. 29 dicembre 2006 numero 27608 . 3.4 Nello specifico, la Corte distrettuale, sulla premessa che il rapporto di lavoro giornalistico si caratterizza per il peculiare carattere intellettuale e creativo della prestazione, ha rimarcato come la natura subordinata del rapporto possa essere riconosciuta a quell'attività che per ampiezza di prestazioni ed intensità della collaborazione, comporti l'inserimento stabile del lavoratore nell'assetto organizzativo aziendale, costituendo aspetti qualificanti la continuità della prestazione e la responsabilità del servizio, le quali ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o settore dell'informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera in favore dell'imprenditore, nell'ambito delle istruzioni ricevute, non rilevando, in contrario, il notevole grado di autonomia con cui la prestazione viene svolta. All'esito di una accurata ricognizione - delle risultanze istruttorie di natura documentale e testimoniale sorretta da puntuale motivazione, esente da vizi logici e corretta sul piano giuridico, svolgendo gli argomenti e le considerazioni sinteticamente riportati nello storico di lite, la Corte territoriale ha ritenuto smentita la tesi di parte appellante relativa alla natura autonoma della collaborazione prestata dalla lavoratrice, essendo emerso con chiarezza dai dati istruttori acquisiti, un vincolo di dipendenza correlato alla continuità della prestazione ed alla piena responsabilità del servizio di cronaca cittadina a lei affidato. Ha ritenuto, infatti, dimostrata, la quotidianità e sistematicità dell'impegno profuso dalla B. , mediante la giornaliere frequentazione e presenza presso la redazione di Teramo l'abituale utilizzazione di strutture e mezzi aziendali la retribuzione erogata con cadenza mensile la cui variabilità era definita non tanto in relazione al rapporto qualitativo - quantitativo della prestazione resa, quanto alle variazione di budget di cui disponeva la redazione di Teramo la responsabilità di un servizio cronaca cittadina con sistematica redazione di articoli sull'argomento definito e con vincolo di dipendenza, in linea con i contenuti precettivi dell'articolo 2094 c.c. consistente nell'impegno a porre continuativamente la sua opera professionale a disposizione della società editrice anche negli intervalli fra una prestazione e l'altra, ivi comprese le riunioni mattutine con il capo servizio e le corrispondenze esterne, assicurando il servizio anche nel periodo feriale estivo mediante inserimento in un piano di turnazioni del personale sempre con il rispetto di un orario di lavoro quotidiano. 3.5. Deve quindi affermarsi che la sentenza impugnata si colloca nel solco della giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di rimarcare vedi ex aliis, Cass. 2 aprile 2009 numero 8068 come in tema di attività giornalistica, siano configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale vedi ex plurimis, Cass. 7 ottobre 2013 numero 22785 così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, con permanenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, della disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro. 3.6 Nel lavoro giornalistico subordinato è stato pure posto in rilievo il carattere collettivo dell'opera redazionale, stante la peculiarità dell'orario di lavoro e dei vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie Cass. 9 giugno 1998 numero 5693 , con la puntualizzazione che la figura professionale del redattore, implica pur essa il particolare inserimento della prestazione lavorativa nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale, vale a dire in quella apposita e necessaria struttura costituita dalla redazione, caratterizzata dalla funzione di programmazione e formazione del prodotto finale e delle attività organizzate a tal fine, quali la scelta e la revisione degli 'articoli, la collaborazione all'impaginazione, la stesura dei testi redazionali ed altre attività connesse vedi in motivazione, Cass. 21 ottobre 2000 numero 13945, cui adde Cass. 6 maggio 2015 numero 9119 , che si realizza nella quotidianità dell'impegno lavorativo, a differenza di quella che connota l'attività del collaboratore fisso di cui all'articolo 2 c.c.numero l.g. che richiede solo la continuità della prestazione cfr. Cass. 8 febbraio 2011 numero 3037 . 3.7 Alla stregua delle esposte considerazioni deve affermarsi che, anche sotto tale profilo la pronuncia impugnata si presenta del tutto corretta sul versante giuridico, essendosi attenuta ai principi di diritto sopra richiamati laddove ha ravvisato nella quotidianità delle prestazioni consistenti nella ricerca, valutazione ed elaborazione degli avvenimenti di cronaca, il precipuo elemento distintivo della qualifica di redattore, risultando, sotto il profilo motivazionale - per quello che riguarda i complessivi accertamenti - formalmente coerente con equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, sottraendosi in tal guisa, a qualsiasi sindacato di legittimità. 4. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2948 c.c. si stigmatizza la pronuncia impugnata per aver ritenuto insussistente, in patente contraddizione con la affermata natura subordinata del rapporto di lavoro inter partes, l'esistenza del requisito della stabilità reale del rapporto che consente la decorrenza del termine utile ai fini della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro in costanza di rapporto. 4.1 La censura è destituita di fondamento. La Corte distrettuale, nel pervenire alla reiezione della eccezione di prescrizione riproposta da parte aziendale, ha mostrato di conoscere e condividere il costante indirizzo espresso da questa Corte dei legittimità vedi Cass. 23 gennaio 2009 numero 1717 alla cui stregua la prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in costanza di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata con garanzia di stabilità reale in relazione alle caratteristiche del datore di lavoro, giacché, in tal caso, il rapporto è, nel suo concreto atteggiarsi, di natura subordinata e, cionondimeno, restando formalmente autonomo, non è immediatamente garantito, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la diretta applicabilità della disciplina garantista, che potrebbe derivare solo dal futuro ed eventuale riconoscimento della natura subordinata del rapporto. 4.2 Si è infatti osservato che la verifica della decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va condotta alla stregua del concreto atteggiarsi del medesimo, ben diversa essendo la situazione psicologica in cui versa il lavoratore per il timore della risoluzione del rapporto, allorché si tratti di lavoro formalmente autonomo, da quella in cui il rapporto di lavoro sia garantita sin dall'inizio della stabilità reale, e a nulla rilevando, in relazione alla situazione di soggezione in cui versa il lavoratore nel primo caso, il successivo riconoscimento giudiziale della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto vedi Cass. 19 gennaio 2011 numero 1147, cui adde, più di recente, Cass. 4 giugno 2014 numero 12553 . In definitiva, il ricorso è respinto. Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.