Addebitata all’uomo la rottura del rapporto coniugale egli, per anni, ha intrattenuto una relazione con un’altra donna. Secondaria la conflittualità manifestatasi nei rapporti tra i coniugi, e testimoniata anche dalla scelta dei giudici di evitare la suddivisione dell’abitazione familiare e l’assegnazione delle due porzioni rispettivamente a moglie e marito.
Conflittualità evidente tra moglie e marito, ma la famigerata ‘goccia’ capace di ‘far traboccare il vaso’ familiare è, come succede sovente, la ‘scappatella’ extraconiugale. A tradire, in questo caso, è stato l’uomo, capace di condurre, per lungo tempo, durante il matrimonio, un rapporto con un’altra donna, rapporto non propriamente qualificabile come semplice amicizia. Ciò giustifica la decisione di addebitare proprio all’uomo la separazione della coppia Cassazione, sentenza numero 24156, sez. I Civile, depositata oggi . Rottura. ‘Conto’ salatissimo per il marito fedifrago a lui, come detto, viene attribuita la ‘rottura’ coniugale. Allo stesso tempo egli è obbligato, dai giudici, anche a far fronte a due corposi «assegni di mantenimento» mensili uno da 3mila euro «in favore dei figli» e uno da 2mila e 500 euro «in favore della moglie». E, per completare il quadro, i giudici hanno anche «stabilito l’affidamento condiviso dei figli e la loro residenza prevalente presso la madre, cui» è stata assegnata la «abitazione familiare». Tradimento. Per l’uomo, però, i giudici di merito sono stati eccessivamente duri. Anche, anzi soprattutto, perché non hanno tenuto conto del fatto che, sostiene l’uomo, il ‘distacco’ con la moglie aveva cominciato a manifestarsi diversi anni prima della relazione extraconiugale da lui intrattenuta con un’altra donna. Ma tale obiezione viene ritenuta risibile dai giudici della Cassazione, i quali confermano in toto la decisione emessa in Corte d’Appello. Centrale, in sostanza, nella complessa vita della coppia, è stata, anche secondo i giudici del ‘Palazzaccio’, la «relazione extraconiugale», a partire almeno dal 2006, dell’uomo, relazione concretizzatasi con una «ripetuta frequentazione» con un’altra donna e «con chiari indici di comportamento trascendenti un mero rapporto di amicizia». Ultimo capitolo, infine, è quello relativo alla assegnazione esclusiva della «casa familiare» alla donna. Su questo fronte l’uomo ha auspicato la «divisione» dell’immobile in modo da assegnare le «due porzioni» a lui e alla moglie, così da garantire ai figli minori la «conservazione dell’habitat familiare» Ebbene, tale ragionamento non fa una grinza, almeno in linea teorica, perché, poi, passando alla concretezza della vicenda, emerge che è assai discutibile il presunto «interesse dei minori a una diversa assegnazione della casa familiare», soprattutto tenendo presenti le potenziali «situazioni confusive e foriere di conflittualità» che potrebbero derivarne nella vicinanza, anche fisica, dei due genitori. Di conseguenza, è logico, per i giudici del ‘Palazzaccio’, confermare la decisione di assegnare esclusivamente alla donna l’«abitazione familiare».
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 settembre – 12 novembre 2014, numero 24156 Presidente Luccioli – Relatore Bisogni Rilevato che 1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza numero 679/2011, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi M.P. e A.B. con addebito della separazione al Palazzo. Ha stabilito l’affidamento condiviso dei figli e la loro residenza prevalente presso la madre í cui ha assegnato l’abitazione familiare. Ha posto a carico del Palazzo un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli di 3.600 euro oltre al 100% delle spese di manutenzione della casa familiare, delle spese mediche e extrascolastiche straordinarie e al 50% per “colf” e baby sitter e un assegno di mantenimento in favore della B. di 3.000 euro. 2. Ha proposto appello M.P. contestando la pronuncia di addebito della separazione in relazione alla ritenuta esistenza di una relazione extra-coniugale che l’appellante ha negato e in relazione alla mancata considerazione della preesistente insanabile rottura del legame affettivo fra i coniugi. Ha contestato poi la assegnazione della casa coniugale disposta non tanto nell’interesse dei figli1ma per garantire la riservatezza della B., senza considerare la possibilità di una divisione dell’immobile idonea a contemperare gli interessi in gioco, quali il diritto di proprietà dell’abitazione familiare. Ha contestato altresì le disposizioni relative agli assegni di mantenimento, che ha ritenuto eccessivi e non commisurati alla reale situazione economica delle parti. 3. La Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha ridotto rispettivamente ad euro 2.500 e 3.000 mensili gli assegni di mantenimento da versare in favore della B. e dei figli. 4. Ricorre per cassazione M.P. affidandosi a tre motivi di ricorso illustrati con memoria difensiva ex articolo 378 c.p.c. e con note di udienza sulle conclusioni del P.G. 5. Si difende con controricorso A.B. Ritenuto che 6. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge articolo 143, 151, 156 c.c., articolo 115 e 116 c.p.c. nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo l’esistenza di una relazione extraconiugale da parte di M.P. 7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge articolo 143, 151, 156 c.c., articolo 116 c.p.c. nonché illogicità e insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè la fine dell’affectio coniugalis già a partire dal 2001. 8. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione logica e giuridica. Essi si rivelano inammissibili perché intesi a prospettare una diversa valutazione del materiale probatorio preclusa nel giudizio di legittimità. La Corte di appello ha motivato esaurientemente circa l’esistenza, almeno dal 2006, di una relazione extra-coniugale da parte del Palazzo facendo riferimento a una ripetuta frequentazione con chiari indici di comportamento trascendenti un mero rapporto di amicizia. Ha ritenuto poi che gli elementi addotti dal Palazzo per avvalorare la preesistenza di una crisi del rapporto matrimoniale, tale da determinare la fine di una comunione affettiva e morale fra i coniugi, non assumessero una valenza univoca e significativa. Le difese del ricorrente intese a dimostrare la sopravvalutazione degli elementi di prova relativi alla esistenza di una relazione extra-coniugale e la sottovalutazione di quelli relativi alla pregressa manifestazione di una crisi matrimoniale, tale da far cessare la cd. affectio coniugalis, non riescono a superare, a giudizio di questa Corte, la valenza di asserzioni soggettive il cui rigetto o accoglimento comporterebbe, come si è detto, un nuovo giudizio di merito a fronte di una motivazione della Corte distrettuale che presenta una sufficiente coerenza logica e non trascura elementi significativi di valutazione prospettati con il ricorso e le successive difese. 9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’articolo 155 quater c.c. nonché carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia la mancata assegnazione di una parte della casa familiare. 10. Il motivo deve ritenersi infondato perché la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione di rigettare sul punto l’appello del Palazzo considerando una serie di elementi necessari per verificare l’effettivo interesse dei minori a una diversa assegnazione della casa familiare giungendo ad escludere che la divisione dell’abitazione e l’assegnazione delle due porzioni ai genitori potesse ritenersi coerente all’interesse dei minori alla conservazione dell’habitat familiare e alla preservazione da situazioni confusive e foriere di conflittualità. La valutazione della Corte di appello appare, adeguatamente motivata e coerente alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può limitare l’assegnazione della casa familiare ad una porzione dell’immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell’ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell’intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione al lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori Cass. civ. sezione VI-1, numero 8580 dell’11 aprile 2014 . 11. I1 ricorso va pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 4.700 euro, di cui 200 per spese, oltre spese forfetarie e accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo numero 196/2003.