Ubriaco alla guida: anche con una pena minima, la patente può essere fatta a brandelli

Nel caso di guida in stato d’ebbrezza, nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche, può essere irrogata legittimamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per una durata superiore al minimo edittale.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 41986, depositata l’8 ottobre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Trieste condannava un imputato per il reato previsto dall’articolo 186, comma 6, c.d.s., irrogando una pena di 4 mesi di reclusione, sostituita con la pena pecuniaria, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per due anni. Secondo l’accusa, l’imputato, dopo aver tamponato un altro veicolo ed essere andato ad impattare contro un palo, si era allontanato dal luogo, nonostante la consapevolezza del coinvolgimento di altre persone nel sinistro. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando la contraddizione tra il riconoscimento delle attenuanti generiche e l’applicazione in maniera esorbitante della sanzione amministrativa accessoria. Nessuna relazione. Tuttavia, per la Corte di Cassazione, questo motivo di ricorso postula una relazione tra circostanze attenuanti generiche e sanzioni amministrative accessorie, che in realtà non esiste. Anche se entrambe attengono alla commisurazione della pena e trovano nell’articolo 133 c.p. i criteri a cui bisogna fare riferimento per determinare la pena, non ci può essere una relazione di natura proporzionale tra le due sanzioni, che, di conseguenza, possono anche risultare non allineate. Bisogna guardare all’incidente. Infatti, la durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato. In più, i giudici di legittimità ricordano che nell’irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per guida in stato d’ebbrezza, anche se rilevano i parametri stabiliti dall’articolo 133 c.p., assume carattere preminente la finalità retributiva connessa alla gravità della violazione. Perciò, correttamente i giudici di merito avevano applicato la sospensione della patente di guida per una durata superiore al minimo edittale, nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto avevano fatto riferimento alla gravità della dinamica dell’incidente. Per tali motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 settembre – 8 ottobre 2014, numero 41986 Presidente Bianchi – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Trieste ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Udine nei confronti di D.B.A. - giudicato colpevole del reato di cui all'articolo 186, co. 6 Cod. str., commesso il 15.2.2009, e pertanto condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, sostituita con la corrispondente pena pecuniaria, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per tre anni - riducendo quest'ultima a due anni. 2. I giudici di merito hanno ritenuto accertato che il D.B., alla guida di un'autovettura, aveva tamponato da tergo la Fiat Punto condotta da V.P., andando quindi a sormontare un'aiuola e ad impattare con un paio segnaletico, allontanandosi dal luogo nonostante la consapevolezza del coinvolgimento di persone nel sinistro. In particolare, tale consapevolezza è stata dalla Corte di Appello ritenuta sulla scorta di un compendio di elementi, quali l'entità dell'urto con la Fiat, la falsità della versione resa dal D.B. agli operanti quando era stato rintracciato presso la sua abitazione, l'inverosimiglianza delle dichiarazione rese dai due giovani che l'accompagnavano al momento dell'incidente. 3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato con atto sottoscritto personalmente. 3.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione al giudizio di sussistenza nell'imputato della consapevolezza di aver provocato un sinistro stradale coinvolgente altre persone. Rileva il ricorrente che la Corte di Appello ha ritenuto non credibile la versione resa dall'imputato e dei due giovani che l'accompagnavano - di aver avvertito unicamente l'impatto con il palo segnaletico, seguito al tamponamento - sulla base di congetture che non elidono la plausibilità della ricostruzione avversata. 3.2. Con un secondo motivo lamenta che, contraddittoriamente, mentre gli sono state riconosciute le attenuanti generiche, gli è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria in misura esorbitante. Considerato in diritto 4.1. I. ricorso è infondato. Invero, la Corte di Appello ha reso ampia motivazione in ordine agli elementi di prova dai quali ha tratto il convincimento che il D.B. si fosse reso conto di aver impattato con altra autovettura, dando così piena risposta ai rilievi formulati con l'atto di appello. La Corte, in particolare, ha evidenziato che l'urto con la Fiat Punto era stato di notevole forza tanto che questa aveva riportato la rottura di un semiasse che l'imputato - raggiunto a casa circa due ore dopo il sinistro - aveva reso dichiarazioni certamente false, avendo riferito di aver colliso con il guard-rail in via Passion, dove aveva poi lasciato il proprio veicolo, mentre il sinistro era avvenuto in altra strada, dove gli agenti avevano rinvenuto anche il fascione del veicolo del D.B. che l'impatto era avvenuto anche contro un palo, come riferito anche dai testi della difesa. Soprattutto, la Corte di Appello ha posto in evidenza che, anche nell'ipotesi che il D.B. non si fosse reso conto di aver tamponato un veicolo sino al momento in cui la sua auto si era arrestata per l'impatto con il paio segnaletico, egli aveva certamente avuto cognizione del coinvolgimento della Fiat Punto subito dopo tale momento, avendo constatato i danni riportati, tra i quali una vistosa ammaccatura con segni di vernice rossa, ovvero della vernice della citata Fiat. Siffatta motivazione non è in contraddizione con le risultanze processuali ed è scevra da manifesta illogicità. Mette conto ricordare, al riguardo, che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva dei Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con atti dei processo , specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione Cass. Sez. 2, numero 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460 Cass. Sez. 1, numero 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778 Cass. Sez. 2, numero 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775 Cass. Sez. 6, numero 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989 . Ne consegue l'infondatezza dei motivo. 4.2. Parimenti infondata è la seconda censura, la quale postula una relazione - tra circostanze attenuanti generiche e sanzione amministrativa accessoria - che non è. Se entrambe attengono alla commisurazione della pena e trovano nell'articolo 133 cod. penumero i criteri ai quali deve fare riferimento il giudice nell'operazione di determinazione della pena, pure va escluso che sussista una relazione di natura proporzionale tra le due sanzioni. Come accade per la pena detentiva e quella pecuniaria quando previste come sanzioni congiunte, è ben possibile che le due misure non risultino 'allineate'. Ciò in quanto, il giudice può valutare come congrua nel caso di specie l'esaltazione di una delle due componenti della sanzione. A fortiori nel caso di sanzioni amministrative accessorie, a riguardo delle quali si è affermato, su un piano generale, che la durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità dei fatto e alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato S.U., sent. numero 930 del 13.12.1995, riv. 203429 . E proprio con riferimento alla relazione tra sanzione amministrativa accessoria e circostanze attenuanti, si è altresì statuito che nella irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, pur rilevando i parametri previsti dall'articolo 133 cod. penumero , assume carattere preminente la finalità retributiva connessa alla gravità della violazione . In applicazione di tale principio è stata ritenuta immune da censure la sentenza impugnata con la quale, nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche, è stata applicata la sospensione della patente di guida per una durata superiore al minimo edittale Sez. 4, numero 26111 del 16/05/2012 - dep. 05/07/2012, Viano, Rv. 253597 . La sentenza impugnata è in linea con il citato principio laddove il giudicante, nel determinare la durata della sospensione della patente di guida, ha fatto espresso riferimento alla gravità della dinamica dei sinistro, così adeguando la sanzione al caso concreto. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.