L’assegnazione della casa familiare spetta al genitore cui vengono affidati i figli

In materia di separazione o divorzio, l’assegnazione della casa familiare è finalizzata alla sola tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta.

Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza numero 24254/18 depositata il 4 ottobre. Il caso. Viene proposto il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello, la quale respingeva l’impugnazione contro la pronuncia di primo grado dichiarativa del non luogo a procedere in ordine all’assegnazione della casa familiare. In particolare, la Corte territoriale osservava che l’assegnazione della casa familiare spetta al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. L’assegnazione della casa familiare. Sulla base della consolidata giurisprudenza della Cassazione, in materia di separazione o divorzio, occorre ricordare che, l’assegnazione della casa familiare è finalizzata alla sola tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, pertanto, nell’ipotesi in cui l’immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio resta subordinata al presupposto imprescindibile dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni, non economicamente autosufficienti.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 11 settembre – 4 ottobre 2018, numero 24254 Presidente Genovese – Relatore Nazzicone Svolgimento del processo - che è proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, la quale ha respinto l’impugnazione contro la decisione di primo grado dichiarativa del non luogo a provvedere in ordine all’assegnazione della casa familiare - che, con riguardo alla domanda di assegnazione della casa coniugale, la Corte d’appello ha osservato come l’articolo 6, comma 6, l. numero 898/1970 ne prevede l’assegnazione al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età onde è corretta la decisione del tribunale, atteso che non si pongono tali esigenze e che resta al riguardo irrilevante l’accordo concluso tra i coniugi, con il quale il marito rinunciava pretendere la casa in uso in suo favore, restando la disponibilità della casa sottoposta alle norme ordinarie - che non svolge difese l’intimato. Considerato in diritto - che il primo motivo deduce violazione degli articolo 1322, 1362 ss., 1372 c.c. e 6, comma 6, l. numero 878/1970, perché i coniugi hanno disposto in ordine all’uso dell’abitazione, avendo il marito rinunciato al medesimo ed avendo la S.C. chiarito che è ammesso l’accordo patrimoniale in sede di separazione o di divorzio, quali patti frutto della loro autonomia negoziale - che il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo, con riguardo al fatto che dapprima la figlia dimorava presso il padre, non desiderando essa vivere con la madre, ed in seguito, divenuta maggiorenne, ha conservato la sua residenza presso la casa familiare - che il primo motivo è manifestamente infondato, sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in materia di separazione o divorzio, l’assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dalla della L. 1 dicembre 1970, numero 898, articolo 6, comma 6, come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, numero 74, articolo 11 , è finalizzata all’esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell’ipotesi in cui l’immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti e plurimis, Cass. 7 febbraio 2018, numero 3015 Cass. 18 settembre 2013, numero 21334 Cass. 21 gennaio 2011, numero 1491 Cass. 10 agosto 2007, numero 17643 Cass. 14 maggio 2007, numero 10994 Cass. 22 marzo 2007, numero 6979 Cass. 19 settembre 2006, numero 20256 Cass. 26 gennaio 2006, numero 1545 Cass. 6 luglio 2004, numero 12309 - che il secondo motivo è, di conseguenza, manifestamente infondato, non trattandosi affatto di circostanze decisive, e neppure sussistendo gli altri requisiti ex articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, numero 83, conv. in l. 7 agosto 2012, numero 134 - che non occorre provvedere sulle spese di lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, inserito dalla l. 24 dicembre 2012, numero 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’articolo 52 d.lgs. numero 196 del 2003.