La CTU esperita nel procedimento penale può essere utilizzata anche nel processo civile

Il Tribunale di Pavia, pronunciandosi su una domanda di disconoscimento di paternità, riconosce efficacia alla consulenza tecnica esperita nel contraddittorio tra le medesime parti nel processo penale.

Utilizzabilità della CTU. Pronunciandosi su una richiesta di disconoscimento di paternità, il Tribunale di Pavia ha affermato che la consulenza tecnica esperita nel contraddittorio tra le medesime parti in un procedimento penale può essere utilizzata nel giudizio civili, fondando la pretesa attorea. Ed, infatti, «pur essendo un atto ripetibile da un punto di vista materiale, risulta essere superfluo disporre una nuova ctu, in ragione della certezza scientifica dei risultati e della correttezza del metodo di lavoro seguito, circostanze che non sono state oggetto di contestazione». Resta comunque fermo che gli altri documenti depositati dalla parte attrice possono essere valutati secondo il prudente apprezzamento del giudice in virtù dell’ammissibilità nel processo civile di prove atipiche, utilizzabili come argomenti di prova, sempre che tali documenti non sono stati formati illecitamente. Condividendo i risultati a cui è giunto il consulente dato il metodo scientifico da esso applicato, il Tribunale ha accolto la richiesta di disconoscimento della paternità presentata dal minore rappresentato da un curatore speciale, con adesione della madre. Valutando l’interesse del minore che vive con la madre presso una comunità e che non ha mai instaurato con il padre e con i nonni paterni una relazione affettiva, i giudici di merito hanno ritenuto insussistente un interesse dello stesso a mantenere un rapporto con il padre.

Tribunale di Pavia, sez. II, sentenza 28 agosto 2018 Presidente Bellegrandi Motivi della decisione Il Collegio preliminarmente rileva che non vi è ragione per rimettere la causa in istruttoria con assegnazione dei termini di cui all’articolo 183, comma 6, c.p.c., come richiesto da parte convenuta F. D., in quanto le parti non hanno chiesto l’assegnazione di tali termini alla prima udienza del 14.02.2018, né F. D. ha formulato preventivamente tale richiesta nella sua comparsa di costituzione. Per quanto concerne il merito del giudizio, il Collegio rileva che la consulenza tecnica esperita nel contraddittorio delle parti dal dott. Luca Salvaderi, nell’ambito del procedimento penale numero 1224/2016 RGNR Trib. Pavia, può essere utilizzata nel presente giudizio ed è idonea a fondare la pretesa dell’attore. Pur essendo un atto ripetibile da un punto di vista materiale, risulta essere superfluo disporre una nuova ctu, in ragione della certezza scientifica dei risultati e della correttezza del metodo di lavoro seguito, circostanze che non sono state oggetto di contestazione. Anche gli altri documenti depositati da parte attrice possono essere considerati e valutati secondo il prudente apprezzamento del giudice, tenendo conto che nel processo civile sono ammesse prove atipiche utilizzabili come argomenti di prova e che tali documenti non sono stati formati illecitamente. Tale conclusione è confermata dalla stessa giurisprudenza citata dal convenuto F. D. I risultati cui è pervenuto il consulente devono senza dubbio essere condivisi dato il metodo scientifico con il quale gli accertamenti sono stati svolti. Il c.t.u. ha potuto disporre di reperti biologici del minore D.D.G. attore , del presunto padre F.D. convenuto , della madre L.C. convenuta e di R.L., colui che è risultato essere il padre effettivo del minore. Il c.t.u. è giunto a conclusioni certe confrontando il profilo del DNA risultante da tali reperti. È emerso dal confronti dei profili genetici che il convenuto F. D. non è il padre di D.G.D Deve quindi essere accolta la domanda di disconoscimento della paternità presentata dal minore D.G.D., rappresentato da curatore speciale, domanda alla quale ha aderito parte convenuta L.C La domanda deve essere accolta nonostante il prevalente orientamento Cass. civ., sez. I, sent. 26 maggio 2016 - 22 dicembre 2016, numero 26767 ritenga che la domanda di disconoscimento della paternità debba essere rigettata qualora sia in contrasto con l’interesse del minore più precisamente il disconoscimento non può essere pronunciato nel caso in cui tale provvedimento impedisca al minore uno sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. Tale situazione non è tuttavia rilevabile nel presente giudizio. Il minore pagina 4 di 5 infatti, nato il , a partire da luglio 2016 vive con la madre presso una comunità e non ha quindi trascorso un periodo di tempo significativo con il presunto padre e con i genitori di quest’ultimo, e non ha instaurato con loro una profonda relazione affettiva, inserendosi nella relativa famiglia. La pronuncia del disconoscimento non interromperebbe quindi un significativo rapporto affettivo tra il minore e il convenuto F. D. dal momento che tale rapporto mai si e’ formato. Il minore inoltre non ha interesse a mantenere un rapporto con F. D., tenuto conto dell’ambiente in cui il minore ha vissuto nei primi mesi di vita a C.M., ambiente definito “altamente promiscuo” dal Tribunale dei Minorenni in ragione della presenza in casa del compagno di F.D. D.L. , dell’ex compagno T.R. , del fratello di D.L. fidanzato con L.C. R.L. , della madre di F.D. inoltre il minore dormiva in un passeggino talvolta nella camera di F.D., D.L. e T.R., e talvolta nella camera di L.C. e R.L La documentazione prodotta, utilizzabile e valutabile nei limiti di cui si è detto, conferma l’inadeguatezza del contesto in cui ha vissuto il minore nei primi mesi di vita. L’eventuale perdita della cittadinanza italiana da parte del minore come conseguenza del disconoscimento non è una circostanza così rilevante da impedire il disconoscimento, essendo suo interesse non mantenere un rapporto di paternità con F.D Inoltre non è chiaro se il minore perderà effettivamente la cittadinanza perché la legge non prevede espressamente la perdita della cittadinanza in una simile ipotesi. Fermo restando che non appare in contrasto con l’interesse del minore l’accoglimento della domanda di disconoscimento, la più opportuna decisione circa lo sviluppo psicologico, affettivo, educativo e sociale del minore sarà adottata dal Tribunale dei Minorenni all’esito del pendente giudizio sull’adottabilità del minore, in cui si discute se dichiararlo adottabile oppure consentire alla madre di mantenerlo, crescerlo ed educarlo. Le spese del giudizio, per quanto riguarda il rapporto tra l’attore e il convenuto F.D., così come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del convenuto F.D. che si è opposto all’accertamento, pur sapendo di non essere il padre del bambino. Le spese del giudizio, per quanto riguarda il rapporto tra l’attore e L.C., devono rimanere compensate avendo la convenuta L.C. aderito alla richiesta dell’attore. F.D.dovrà rifondere le spese di lite, così come liquidate in dispositivo, direttamente all’erario, vista l’ammissione al gratuito patrocinio dell’attore. P.Q.M. il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da D.G.D. tramite il curatore speciale A.P. con atto di citazione nei confronti di F.D. e L. C., così provvede pagina 5 di 5 1 Accoglie la domanda di disconoscimento della paternità presentata dall’attore e pertanto dichiara che F.D. C.F. non è il padre di D.G.D. C.F. nato a il , come risulta dal certificato di nascita del comune di C. M., atto numero . 2 manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all’ufficiale di stato civile del Comune di C.M. per l’annotazione della stessa sull’atto di nascita atto numero . 3 compensa le spese di lite nel rapporto tra D.G.D. e L.C. 4 condanna F. D. a rifondere a D.G.D. le spese di lite, spese che dovranno essere corrisposte all’erario in ragione dell’ammissione al gratuito patrocinio di D.G.D., liquidate nella misura di 2.000,00 euro per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15 %.