La Corte d’Appello di Venezia ha accolto il reclamo proposto da una donna che chiedeva il trasferimento della figlia presso la propria abitazione rendendosi disponibile ad affittare un appartamento nel quale il padre residente a diversi chilometri di distanza possa soggiornare durante i giorni previsti per il diritto di visita.
La vicenda. Il Tribunale per i minorenni di Venezia, nell’ambito di un procedimento di affido minori, affidava la figlia di 8 anni ad entrambi i genitori disponendo la residenza della stessa nella casa familiare di Feltre BL , di proprietà della madre e abitata dal padre. La madre propone opposizione al decreto chiedendo che la bambina vada a vivere con lei a San Donà di Piave comune situato a circa 100km da quello della casa familiare in modo da potersi dedicare con «più serena dedizione alle necessità della figlia, continuando a svolgere la sua attività lavorativa nella società di famiglia», affermando che l’ex coniuge non avrebbe subito «alcun apprezzabile danno dal fatto di recarsi a San Donà per stare con la figlia nella casa messa a sua disposizione dalla madre». Un appartamento per il padre. La Corte d’Appello di Venezia ha accolto la domanda della donna ponendo quale unica condizione che ella stipuli un contratto di locazione di un appartamento nel medesimo comune di San Donà, appartamento che il padre «potrà e dovrà occupare nei periodi in cui starà con la figlia». Restano infatti ferme le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre al quale la figlia è affidata in via prevalente dalla domenica sera al giovedì pomeriggio, dovendo egli – a questo punto - necessariamente “soggiornare” nella casa che verrà scelta dell’ex pur di poter esercitare i suoi diritti di genitore. Secondo l’avvocato dell’uomo, Silvia Berta, la pronuncia impone «un vero e proprio obbligo di dimora in una casa affittata dalla madre e quindi scelta da lei». Annunciando il ricorso in Cassazione, l’avvocato aggiunge «una decisione di questo tipo si ritiene abnorme e non degna di uno stato democratico in quanto viola libertà fondamentali del genitore intesto quale uomo».
Corte d’Appello di Venezia, sez. III Civile, decreto 13 - 28 luglio 2018 Presidente Zampolli considerato che omissis ha proposto reclamo avverso il decreto del 20.1.2017, con cui il tribunale per i minorenni di Venezia ha affidato la figlia omissis di otto anni a entrambi i genitori, disponendo che abbia residenza in omissis , dato, ovvero nella casa familiare di proprietà della madre e abitata dal padre la madre ha chiesto la riforma del decreto nel senso che la minore possa trasferirsi a vivere con lei a san Donà ritenuto che la soluzione incentrata su san Donà consentirebbe alla madre una più serena dedizione alle necessità della figlia, continuando a svolgere la sua attività lavorativa in san Donà nella società di famiglia, nel mentre il padre non subirebbe alcun apprezzabile danno dal fatto di recarsi a san Donà per stare con la figlia nella casa messa a sua disposizione dalla madre considerato che il dott. Sc. ha posto come imprescindibile presupposto al trasferimento della minore a san Donà che omissis realizzi in concreto le condizioni perché omissis possa stare a san Donà insieme alla figlia ritenuto pertanto che il reclamo possa essere accolto secondo le indicazioni della ctu in atti, nel mentre il diritto di visita da parte del padre avverrà secondo il calendario già elaborato dalla ctu dott.ssa Ro. Bi., pagg. 43s ritenuto che la tipologia, lo svolgimento e l'esito del procedimento consentano di compensare le spese P.Q.M. 1. dispone che la minore omissis nata il omissis abbia residenza prevalente presso la madre omissis in san Donà di Piave, solo dopo che quest'ultima abbia stipulato un contratto di locazione di appartamento nel medesimo comune che il padre potrà e dovrà occupare nei periodi in cui starà con la figlia omissis 2. dispone che il padre omissis tenga con sé la figlia nei periodi indicati dalla ctu dott.ssa R.B. pagg. 43s. da aversi per qui integralmente riportate, e ferma rimanendo la ripartizione base dei turni di permanenza della minore presso l'uno e l'altro genitore recepita dal tribunale, ovvero dalla domenica sera fino al giovedì ore 13 30 col padre, dalle 13 30 del giovedì fino alla domenica sera con la madre 3. una volta stipulata la locazione a san Donà di Piave come prevista al punto 1, autorizza l'iscrizione della minore omissis alla scuola elementare omissis di san Donà di Piave a partire dal prossimo anno scolastico 2018/2019 4. compensa le spese del procedimento pone l'onere della ctu a carico delle parti per metà ciascuna. Si comunichi.