RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE 8 NOVEMBRE 2016, N. 22645 BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI - STATO - RENDICONTO - PARIFICAZIONE - IN GENERE. Delibera conclusiva del giudizio di parificazione del rendiconto - Ricorso straordinario per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento. Il ricorso straordinario, per motivi di giurisdizione, innanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione, avverso la delibera conclusiva del giudizio di parificazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, è inammissibile, attesa la natura non giurisdizionale, né di atto amministrativo, di tale delibera e, correlativamente, la riconosciuta sua giustiziabilità innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione. Si richiamano a Sez. U, Ordinanza 5805/2014 appartiene alla giurisdizione esclusiva delle sezioni riunite della Corte dei conti la controversia avente ad oggetto l’impugnazione - nella specie, da parte di un Comune sito nel territorio di una Regione ad autonomia speciale - della deliberazione con cui la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti abbia accertato la sussistenza delle condizioni previste per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario di quello stesso Comune, senza dare corso all’alternativa procedura di riequilibrio finanziario pluriennale dell’ente locale, non ostando a tale conclusione neppure la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale Corte cost. sentenza 219/2013 dell’art. 13, secondo periodo, del D.Lgs. 149/2011 - norma che rendeva direttamente applicabili, nel territorio delle Regioni a statuto speciale, le disposizioni del medesimo D.Lgs., qualora, entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore, non fossero stati adottati, dalle stesse, i relativi provvedimenti attuativi - trattandosi di profilo destinato ad influire solo sul merito della decisione da adottarsi da parte del giudice munito di giurisdizione, e non sui criteri di attribuzione di essa. b Sez. U, Sentenza 23072/2014 la decisione della Corte dei conti sulla parificazione del rendiconto generale della regione non è soggetta a ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 362, primo comma, Cpc, quando i motivi di ricorso non attengano alla giurisdizione, ma alla correttezza del rito applicato dalla Sezione regionale di controllo ciò a prescindere dalla natura giurisdizionale della funzione di parificazione, affermata nel diritto vivente della giurisprudenza costituzionale, ai sensi dell’art. 40 del Rd 1214/1934 richiamato, per le regioni, dall’art. 1 del Dl 174/2012, conv. in legge 213/2012 , secondo il quale la Corte dei conti decide sulla parificazione con le formalità della sua giurisdizione contenziosa” . SEZIONI UNITE 4 NOVEMBRE 2016, N. 22398 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO – SPECIALE. Avvocati stabiliti - Iscrizione - Condizioni - Acquisizione della documentazione attraverso l’IMI - Valutazione negativa del C.N.F. sull’imputabilità all’organismo competente della documentazione rilasciata - Vizio di motivazione - Conseguenze. L’iscrizione dell’avvocato stabilito nella sezione speciale dell’albo è subordinata al solo possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 96/2001, sicché la censura che investa l’esito negativo della corrispondente verifica compiuta dal Consiglio Nazionale Forense, il quale, avvalendosi della documentazione acquisita attraverso l’IMI International Market Information System , abbia ritenuto inidoneo il titolo esibito dall’istante perché rilasciato da un organismo diverso da quello competente, si risolve nella prospettazione di un vizio di motivazione che, giusta il novellato art. 360, comma 1, n. 5, Cpc, non può riguardare un erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie ovvero il travisamento di fatti comunque esaminati nella decisione impugnata. Al riguardo a Sez. U, Ordinanza 15043/2016 il titolo dell’avvocato che abbia conseguito l’abilitazione professionale in Romania può essere riconosciuto in Italia, ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati stabiliti, solo se rilasciato dalla U.N.B.R. Uniunea Nationala a Barourilor din Romania , Ordine tradizionale Bucaresti, organismo indicato da tale Stato quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il meccanismo di cooperazione tra i Paesi membri dell’Unione europea, sicché va disattesa, per carenza del requisito del fumus boni iuris”, l’istanza di sospensione della esecutività del provvedimento di cancellazione da quell’elenco per essere avvenuta la corrispondente iscrizione sulla base di un titolo reso da un organismo diverso la U.N.B.R., struttura BOTA . b Sez. U, Sentenza 15200/2016 l’iscrizione dell’avvocato stabilito nella sezione speciale dell’albo, benché subordinata al solo possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 96/2001, non preclude al Consiglio dell’ordine che ne sia stato richiesto la possibilità di verificare se, in tal modo, il cittadino dello Stato membro persegua la finalità di esercitare la professione di avvocato versando in condizioni oggettive e soggettive nella specie, per essere risultato gravato da un precedente disciplinare e da numerosi procedimenti penali pendenti, così da rendere non veritiera l’autocertificazione che ne attestava l’insussistenza tali che al cittadino italiano impedirebbero - in assenza della condotta irreprensibile invece postulata dall’art. 17, comma 1, lett. h , della legge 247/2012 - comunque l’esercizio della medesima professione, connotandosi un siffatto comportamento in termini di abusività .