Problemi di distanze. I Giudici di merito accolgono l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice stradale, relativo al superamento di limiti di velocità, sul presupposto che il Comune abbia posizionato i cartelli di segnalazione degli autovelox a distanze inferiori rispetto a quelle minime regolamentari. Tale ragionamento è ritenuto scorretto dalla Suprema Corte, in quanto l’istallazione dei dispositivi di controllo presuppone preventiva informazione agli automobilisti ma non stabilisce «una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali».
Sul punto la Cassazione con ordinanza numero 20327/18, depositata il 31 luglio. Il caso. Il Giudice di Pace, adito dall’interessato, accoglieva l’opposizione al verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Municipale di un Comune per violazione dell’articolo 142 c.d.s. Limiti di velocità . Il Tribunale, chiamato ad esprimersi su appello proposto dal Comune, confermava la sentenza di primo grado, sostenendo che i cartelli di segnalazione all’utenza degli autovelox nel caso in esame erano stati disposti a distanze inferiori a quelle minime regolamentari inderogabilmente imposte dall’articolo 79 c.d.s. e dal decreto prefettizio numero 8287/2010. Da ciò conseguiva la violazione di legge e l’eccesso di potere commessi dal Comune appellante. Quest’ultima decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte del Comune, il quale lamenta che i Giudici di merito abbiano errato nel ritenere non corretto il posizionamento dell’apparecchiatura autovelox poste che il Prefetto aveva autorizzato l’istallazione di due postazioni uno per ogni senso di marcia e che, inoltre, dalla documentazione prodotta in giudizio e rilasciata agli uffici pubblici si ricava che i cartelli di segnalazione erano stati disposti a norma di legge. Distanza tra autovelox e segnali stradali. Il ricorso è fondato e, osserva il Supremo Collegio, le doglianze attengono alla questione relativa alla distanza minima per la posizione dei segnali stradali e dei disposizioni luminosi rispetto al punto di rilevamento della velocità. Pertanto la Cassazione per risolvere la controversia ha ritenuto doversi ribadire il principio di diritto secondo cui l’accertamento di violazioni dei limiti di velocità con l’uso di autovelox è disciplinato dall’articolo 2 d.m. 15 agosto 2007, il quale prevede che l’istallazione dei dispositivi di controllo presuppone preventiva informazione agli automobilisti ma non stabilisce «una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo dello loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantire il tempestivo avvistamento». Di conseguenza, proseguono gli Ermellini, la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e il punto di rilevamento della velocità «deve essere valutata in relazione allo stato dei luogo, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto, dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada». Adeguato anticipo. Nel caso in esame era necessario verificare che i mezzi tecnici di segnalazione fossero stati istallati con adeguato anticipo rispetto all’istallazione dell’autovelox, adempimento non accertato da parte dei Giudici di merito che si è limitato a valutare la distanza tra segnalazione e rilevamento. Da ciò consegue l’accoglimento del ricorso da parte dei Giudici di legittimità che cassano la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per una nuova valutazione alla luce dei richiama principi.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 18 aprile – 31 luglio 2018, numero 20327 Presidente Manna – Relatore Scalisi Ritenuto in fatto che il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia di cui al RG. 1238 del 2017, fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso inammissibile per genericità dei motivi. La proposta del relatore è stata notificata alle parti. Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe. Il Collegio prende atto che C.M. , con ricorso del 29.05.2013, interponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Isernia, avverso il processo verbale di contravvenzione numero 274/2013, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Macchia d’Isernia, per violazione dell’articolo 142/9 del C.d.S Il Comune di Macchia di Isernia si costituiva ritualmente in giudizio, contestando la domanda, producendo documentazione a sostegno della propria tesi difensiva, formulando, altresì, richieste istruttorie e concludeva per il rigetto della opposizione con vittoria di spese e competenze del giudizio. Il Giudice di Pace, con ordinanza resa fuori udienza disattendeva, la richiesta di prova testimoniale articolata dall’Ente Comunale ed ammetteva CTU, richiesta tardivamente dal ricorrente. Acquisiti i risultati della CTU il Giudice di Pace di Isernia con sentenza numero 80 del 2014 accoglieva l’opposizione e annullava il verbale di contravvenzione impugnato. Avverso questa sentenza interponeva appello il Comune di Macchia di Isernia, ribadendo la legittimità del verbale di contestazione e chiedendo la riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace. Si costituiva C.M. , chiedendo il rigetto del gravame. Il Tribunale di Isernia con sentenza numero 679 del 2016 rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo il Tribunale di Isernia, a parte il discorso relativo al posizionamento sul lato destro o sul lato sinistro dell’autovelox, sulla scorta delle misurazioni peritali che i segnali e, cioè, i cartelli di segnalazione all’utenza dell’autovelox erano stati posti a distanze inferiori a quelle minime regolamentari inderogabilmente imposte sia dalla legge articolo 79 CdS e sia dal decreto prefettizio numero 8287 del 2010, con conseguente violazione di legge ed eccesso di potere. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di Macchia di Isernia per due motivi. C.M. , in questa fase, non ha svolto attività giudiziale. Ragioni della decisione 1.- Il Comune di Macchia di Isernia lamenta a Con il primo motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione dell’articolo 360, primo comma, numero 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’articolo 2697 cod. civ. omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex articolo 360, primo comma, numero 5 cod. proc. civ. ed in relazione all’articolo 245 cod. proc. civ. nonché in relazione all’articolo 4 del Dl numero 121 del 2002, convertito in legge numero 168 del 2002 e dell’articolo 2 del DM 15 agosto 2007, ed infine dell’articolo 83 del Regolamento di esecuzione del codice della strada DPR numero 495 del 1992, nonché in relazione al Dlgs numero 231 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni. Secondo il ricorrente, sia il Giudice di Pace, che il Tribunale avrebbero ritenuto di non ammettere la prova testimoniale, tempestivamente richiesta, senza alcuna motivazione. b Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 360, primo comma, numero 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’articolo 2697 cod. civ. omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex articolo 360, primo comma, numero 5 cod. proc. civ. ed in relazione all’articolo 4 del Dl numero 121 del 2002, convertito in legge numero 168 del 2002 e dell’articolo 2 del DM 15 agosto 2007, ed, infine, dell’articolo 83 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada DPR numero 495 del 1992, nonché in relazione al Dlgs numero 231 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nell’ammettere la CTU, non solo perché la richiesta era stata formulata tardivamente, considerato che non era stata formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, ma non avrebbe considerato che dalla copiosa documentazione versata in atti e rilasciata da uffici pubblici si ricavava che i cartelli di segnalazione erano stati posti a norma di legge e i documenti di che trattasi in quanto documenti pubblici fanno fede fino a querela di falsa. A sua volta, corretto era il posizionamento dell’apparecchiatura autovelox posto che il Prefetto aveva autorizzato di installare due postazioni autovelox uno per ogni senso di marcia, anche se ne è stata installata una sola sul lato sinistro con direzione di marcia Venafro. 1.1.- I motivi che per la loro innegabile connessione possono esser trattati congiuntamente, dato che entrambi attengono alla questione relativa alla distanza minima per la collocazione dei segnali stradali e dei dispositivi di segnalazione luminosa dal punto in cui viene effettuato il rilevamento della velocità e, sono fondati. Come è stato già detto da questa Corte Cass. numero 25769 del 15/11/2013 in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata autovelox , l’articolo 2 del d.m. 15 agosto 2007 - secondo cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto, dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada. Pertanto, nel caso in esame era necessario verificare se i mezzi tecnici o i dispositivi di segnalazione della presenza di strumenti di rilevazione della velocità luminosi fossero stati installati con adeguato anticipo rispetto al luogo di rilevamento della velocità, che non sembra sia stato effettuato dal Giudice del merito il quale si è limitato ad accertare, invece, e senza alcuna valutazione, correlata anche alla situazione dei luoghi, quale distanza intercorresse tra i dispositivi di segnalazione e gli strumenti di rilevamento. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per una nuova valutazione alla luce dei principi qui espressi al Tribunale di Isernia, in persona di altro Magistrato, il quale provvederà, anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Isernia nella persona di altro Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.