Una nuova risoluzione delle Entrate fa chiarezza sul trattamento fiscale delle istanze per occupazione di suolo pubblico finalizzate alla raccolta firme a sostegno di referendum, iniziative legislative popolari, petizioni ed istanze, nonché sulle relative autorizzazioni rilasciate dagli Enti locali.
Niente imposta di bollo sulle istanze per occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme con banchetto, inclusivo di tavolo, sedie e gazebo, con riferimento a campagne relative a referendum, iniziative legislative popolari, petizioni e istanze, nonché sulle relative autorizzazioni rilasciate dagli enti locali. La conferma arriva dalla risoluzione numero 56/E diramata il 18 luglio dalle Entrate al fine di assicurare uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale nei casi descritti. Ambito di applicazione. L’esenzione dall’imposta di bollo che opera nei casi di specie è quella prevista dall’articolo 1 della Tabella di cui all’Allegato B, d.P.R. numero 642/1972 ai sensi del quale sono esenti dal bollo le «petizioni agli organi legislativi atti e documenti riguardanti la formazione delle 3 liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale». Per godere dell’esenzione piena, è chiarito nella Risoluzione, le richieste di occupazione del suolo pubblico, e le relative autorizzazioni rilasciate dai Comuni, per la raccolta di firme, devono rispondere ai seguenti requisiti - essere finalizzate a sottoscrivere petizioni alle Camere articolo 50 della Costituzione , al Parlamento europeo articolo 227 del Trattato UE , ai consigli regionali e delle province autonome e ai consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti - essere rivolte a promuovere la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare alle Camere articolo 71 della Costituzione , alla Commissione europea ECI , ai consigli regionali e delle province autonome, ai consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti - essere dirette a promuovere iniziative politiche per richiedere i referendum previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dagli Statuti delle regioni e delle province autonome, nonché dagli Statuti degli enti locali - essere finalizzate all’esercizio dei diritti di voto nell’ambito di una consultazione elettorale per la quale sia stata già fissata la data delle elezioni e l’attività propagandistica o informativa sia svolta durante il c.d. “periodo elettorale”. Tali condizioni si riferiscono all’esercizio dei diritti elettorali e devono sussistere per ogni livello di democrazia rappresentativa, sia comunitario che nazionale, regionale e delle province autonome che locale. In caso di richieste e provvedimenti autorizzativi finalizzate a iniziative diverse, dovrà essere applicata l’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00. Della stessa esenzione gode anche l’attività propagandistica purché venga svolta in “periodo elettorale”. In linea con quanto già sostenuto nella risoluzione numero 89/E del 1° aprile 2009, l’Agenzia ha infatti ribadito con la nuova prassi che «la mera attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo non può fruire dell’esenzione dall’imposta di bollo, salvo che la medesima si svolga durante il cd. “periodo elettorale”, così come definito dalle vigenti disposizioni in materia di consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali e delle province autonome, comunali». «In quest’ultimo caso - è chiarito - l’esenzione dall’imposta di bollo si applica alle richieste di occupazione del suolo pubblico e alle relative autorizzazioni anche nell’ipotesi in cui tali atti siano rispettivamente presentati e rilasciati prima dell’inizio del c.d. “periodo elettorale”, ancorché dispieghino i loro effetti durante il medesimo periodo elettorale». Fonte fiscopiu.it
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