Il regolamento comunale può decidere di limitare l'assegnazione dell'eventuale spazio di sosta riservato solo ai soggetti titolari di contrassegno invalidi muniti anche di patente di guida. E la disposizione restrittiva è legittima nonostante il codice stradale ammetta questa possibilità anche per i soggetti non titolari di licenza.
Lo ha chiarito il TAR Sicilia, sez. III, con la sentenza numero 1423 del 22 giugno 2018. La vicenda. Il titolare di un contrassegno invalidi, senza patente di guida, ha ottenuto l'assegnazione di uno stallo di sosta gratuito vicino alla propria abitazione, in conformità all'articolo 381 del regolamento stradale. Con successivo provvedimento regolamentare il Comune ha però introdotto una limitazione per la concessione di questi stalli. Ovvero che il richiedente, munito di contrassegno invalidi, sia titolare anche di una patente di guida. Contro la successiva revoca dello stallo di sosta personalizzato l'interessato ha proposto censure al collegio ma senza successo. Parcheggio riservato e patente di guida. Lo spirito della norma è quello di agevolare al massimo i soggetti con limitate capacità deambulatorie. Se un utente stradale non è titolare di una licenza di guida spetterà ad un terzo accompagnare la persona in prossimità dell'abitazione. Senza necessità di avere uno spazio nominativo di parcheggio sotto casa. E’ vero che le disposizioni di legge richiamate in ricorso, conclude la sentenza, non subordinano la concessione del beneficio al possesso della patente di guida, ma non contengono neanche il divieto che tale previsione venga inserita in sede regolamentare, introducendo una condizione che peraltro sembra in linea con il carattere strettamente personale del beneficio, che difficilmente potrebbe essere assicurato ove disposto in favore di un mezzo che viene utilizzato anche da soggetti diversi da colui al quale il beneficio viene concesso. In pratica, decide il Comune se sia possibile assegnare lo stallo personalizzato al titolare di un permesso invalidi munito o meno di una regolare patente di guida.
TAR Sicilia, sez. III, sentenza 12 – 22 giugno 2018, numero 1423 Presidente Quiligotti – Estensore Maisano Fatto Con ricorso notificato in data 16 aprile 2015, e depositato il successivo 14 maggio, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe articolando le censure di I Erronea ed insufficiente motivazione del provvedimento di revoca. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 381 del DPR 495/92 e degli articolo 7 e 188 del D.Lgs. numero 285/092, e successive modifiche II Erronea ed insufficiente motivazione del provvedimento di revoca. Illegittimità dell’articolo 4 del regolamento comunale in tema di portatori di handicap approvato con deliberazione del consiglio comunale di Torretta numero 32 in data 20.11.2014, per manifesta violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 381 del DPR 495/92 e degli articolo 7 e 188 del D.Lgs. numero 285/092, e successive modifiche e dell’articolo 3 della Costituzione III Erronea ed insufficiente motivazione del provvedimento di revoca. Violazione e/o falsa applicazione degli articolo 21 quater, quinques e nonies della legge numero 241/90 IV Illegittimità del provvedimento impugnato per manifesta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs numero 196/2003 e Codice sulla Privacy. Sostengono i ricorrenti che la determinazione impugnata, concernente la revoca dello stallo personalizzato precedentemente concesso in favore della minore -OMISSIS-, in quanto non titolare di patente di guida, sarebbe illegittima e contraria alle disposizioni del codice della strada che non correlano il beneficio in questione a tale requisito analogamente, per le medesime ragioni, sarebbe illegittimo il regolamento comunale numero 32 del 20 novembre 2014, che prevede tale requisito, e in applicazione del quale è stato adottato il provvedimento di revoca impugnato. Detto regolamento sarebbe inoltre illegittimo in quanto perpetrerebbe una ingiusta disparità di trattamento, non rispetterebbe i requisiti necessari per l’adozione di provvedimenti di secondo grado, oltre a violare le disposizioni dettate in materia di privacy. Non si sono costituiti i soggetti intimati e, alla pubblica udienza fissata per la sua discussione, il ricorso è stato posto in decisione. Diritto Il ricorso è infondato, alla stregua di quanto verrà precisato. La concessione di uno stallo personalizzato sulla pubblica via ha lo scopo di agevolare la possibilità che un soggetto con ridottissime capacità deambulatorie possa raggiungere il proprio mezzo di trasporto. Nel caso in cui il soggetto con limitate capacità deambulatorie non abbia la patente è evidente che utilizzerà un mezzo condotto da altri, che potrà fermarsi dinanzi all’abitazione di tale soggetto per il tempo necessario a consentirgli di salire o scendere dal mezzo. Tale semplice considerazione spiega la ratio posta a fondamento dei provvedimenti impugnati. E’ vero che le disposizioni di legge richiamate in ricorso, dettate in merito allo stallo personalizzato, non subordinano la concessione del beneficio al possesso della patente di guida, ma non contengono neanche il divieto che tale previsione venga inserita in sede regolamentare, introducendo una condizione che peraltro sembra in linea con il carattere strettamente personale del beneficio, che difficilmente potrebbe essere assicurato ove disposto in favore di un mezzo che viene utilizzato anche da soggetti diversi da colui al quale il beneficio viene concesso. Alla luce di tali rilievi sono infondate le censure articolate da parte ricorrente secondo le quali la revoca impugnata e il regolamento numero 32 del 2014 violerebbero le disposizioni del codice della strada. Non è fondato neanche il vizio di disparità di trattamento articolato in ricorso, data l’oggettiva differenza, sopra delineata, tra i soggetti, con limitate capacità deambulatorie, che guidano il loro mezzo di trasporto, rispetto a coloro che utilizzano un mezzo guidato da altri differenza che giustifica la diversità di trattamento. Il carattere durevole del provvedimento revocato, e il fatto che l’originaria concessione, del 2009, si pone in contrasto con sopravvenute disposizioni regolamentari, del 2014, rendono senz’altro legittima la revoca di un atto non più rispondente alle disposizioni normative vigenti - di carattere regolamentare - che in caso di perdurante vigenza ne avrebbe determinato la violazione. L’eventuale ipotizzata violazione della normativa sulla privacy non incide sulla legittimità degli atti impugnati. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto. In assenza di costituzione delle parti intimate, nulla per le spese. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione Terza , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articolo 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.