Infedeltà dichiarativa sanata in autonomia dopo l’accertamento della violazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 131/E pubblicata il 23 ottobre, ha fornito un chiarimento in merito all’attività istruttoria nei confronti di una società, che aveva applicato in autonomia la circostanza attenuante per le infedeltà dichiarative.

Con la risoluzione 131/E pubblicata il 23 ottobre 2017, l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito posto da un Ufficio controlli fiscali, osservando come sia possibile applicare autonomamente la circostanza attenuante prevista per le infedeltà dichiarative, qualora vi sia un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi/negativi di reddito, rilevato dall’amministrazione in un’annualità e ripetuto in più periodi di imposta. La vicenda. Il caso sottoposto alle Entrate era quello di una società nei confronti della quale l’Ufficio aveva avviato un’attività istruttoria rilevando la non corretta deduzione, negli anni d’imposta dal 2012 al 2015, di alcuni accantonamenti. La violazione, qualificata dall’Ufficio come errore legato all’imputazione temporale di elementi negativi di reddito, ha determinato, per l’anno 2012, l’emissione di un avviso di accertamento. Circostanza attenuate. Poiché il medesimo errore era però stato commesso anche nei periodi d’imposta successivi al 2012 ovvero dal 2013 al 2015 , la società aveva manifestato la volontà di regolarizzare la violazione, ravvedendo la sanzione. Ma il contribuente poteva autonomamente applicare, nell’ambito del ravvedimento, la suddetta circostanza attenuante? Sì, secondo l’Agenzia, che osserva come la società contribuente possa autonomamente regolarizzare la violazione, già contestata dall’Amministrazione finanziaria relativamente al periodo d’imposta 2012, ravvedendo la sanzione, nella misura ridotta, di cui all’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 471/1997, in relazione alle annualità 2013, 2014 e 2015. Fonte www.fiscopiu.it

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