Arresto e ammenda per la realizzazione di una pensilina: l'opera, in zona a vincolo paesaggistico, non è precaria

Decisiva la natura non pertinenziale della struttura e, ad adiuvandum, la rigida previsione del Regolamento edilizio del Comune.

Anche per la realizzazione di una semplice pensilina si rischiano sanzioni penali, ovvero arresto e ammenda, come previsto dal Testo unico in materia edilizia. A maggior ragione se la struttura è collocata all'interno di una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e se il Regolamento edilizio comunale di riferimento prevede come obbligatorio il permesso di costruire. Quindi, la costruzione, una volta ultimata, non può essere collocata nella categoria dei cosiddetti 'interventi minori'.Trasformazione del territorio. La vicenda - affrontata dalla Cassazione con la sentenza numero 33267, sezione feriale penale, depositata ieri - si svolge nella provincia di Salerno. Tutto è legato alla necessaria tutela di una zona a vincolo paesaggistico, tutela sfregiata dalla realizzazione di una pensilina materiali utilizzati ferro e plexiglass 3 metri di altezza e 18 metri quadrati di superficie , per la quale viene decisa, sia in primo che in secondo grado, la condanna, con tanto di sanzione penale.Come mai questa scelta di fronte a una struttura che, nell'immaginario, sembra di impatto contenuto? Per i giudici, l'opera era modificativa dell'originario stato dei luoghi e costituente trasformazione urbanistica del territorio, di natura permanente e tale da richiedere, quale titolo abilitativo, il permesso di costruire .Per la persona accusata, però, la decisione è eccessiva. Così viene presentato ricorso, affermando che l'opera contestata non era suscettibile di sanzione penale in quanto soggetta a 'Denuncia di inizio attività' semplice, come altri interventi eseguiti e per i quali era stata rilasciata sanatoria, efficace anche con riferimento alla pensilina .Il peso del vincolo. La tesi che viene presentata ai giudici della Cassazione è chiara la realizzazione della pensilina incriminata può essere valutata come secondaria, e comunque coperta da sanatoria.È davvero così? La premessa fondamentale è relativa alla violazione del vincolo paesaggistico, con la costruzione di un'opera tale da richiedere il permesso di costruire . A questo proposito, giurisprudenza ad hoc chiarisce che sono soggetti a permesso di costruire , come previsto dalla norma, tutti gli interventi che, indipendentemente dalla realizzazione di volumi, incidono sul tessuto urbanistico del territorio, determinando la trasformazione in via permanente del suolo in edificato . E questa tipologia, secondo i giudici di piazza Cavour, ricomprende la realizzazione di una pensilina , quale quella incriminata, che era certamente qualificabile come intervento di nuova costruzione e per la quale non è neppure ipotizzata l'eventuale natura pertinenziale . E questa qualificazione, viene ancora chiarito, è certamente ricavabile dalle dimensioni e dalle caratteristiche costruttive della struttura.A questo quadro, poi, va aggiunto che il Regolamento edilizio del Comune di riferimento indica come necessario il permesso di costruire per le pensiline che insistono in area sottoposto a vincolo paesaggistico .Pensilina alias tettoia. Resta un nodo da sciogliere esiste un concetto definitivo di pensilina, nel più ampio panorama dell'edilizia? È possibile ritrovare solo un riferimento nella giurisprudenza, ma, alla luce di differenti Regolamenti comunali, la pensilina può essere equiparata alla tettoia, anche alla luce delle comuni finalità di arredo o di riparo e protezione . E questo elemento rappresenta la svolta. Perché le tettoie, che difettano dei requisiti richiesti per le pertinenze e per gli interventi precari , necessitano di permesso di costruire di conseguenza, la sostanziale identità delle nozioni di tettoia e pensilina, ricavabile dalle medesime finalità di arredo, riparo o protezione, anche dagli agenti atmosferici, determina la necessità del permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'intervento .Alla luce di questo principio, la situazione, per i giudici della Cassazione, è chiara l'abuso incriminato , al di là della qualificazione utilizzata, era soggetto a permesso di costruire .Quindi, ricorso respinto e conferma della legittimità della sanzione penale stabilita in Appello.