Arresti domiciliari confermati per chi partecipa al lancio di sanpietrini contro la polizia

La macchina fotografica con gli scatti degli scontri, i sassi della pavimentazione stradale, la bomboletta spray di acrilico resta ai domiciliari il giovane fermato durante una manifestazione di piazza.

Resta ai domiciliari il trentatreenne che, nel corso di una manifestazione di piazza tra gli scontri con le forze dell'ordine, viene fermato per il lancio di sanpietrini e le lesioni procurate al vicequestore.L'arresto viene convalidato e il Tribunale del Riesame conferma i domiciliari per i reati di concorso in resistenza, danneggiamento aggravato e continuato e lesioni personali aggravate, ma il giovane non ci sta e prova con il ricorso per Cassazione.Prove schiaccianti esigenza cautelare confermata. La Corte Suprema, con la sentenza numero 10806, rigetta il ricorso come inammissibile perché incentrato su censure di merito, non solo insindacabili in sede di legittimità, ma anche inattaccabili in riferimento alla congruenza dell'iter argomentativo del giudice.È palese dal verbale d'arresto che l'uomo avesse partecipato direttamente alla pioggia di sanpietrini contro la polizia e, poi, contro i mezzi di servizio dati alle fiamme, sia per percezione diretta di taluni degli operanti che per la natura degli oggetti rinvenuti in suo possesso la macchina fotografica con gli scatti sugli scontri, una bomboletta di smalto acrilico, delle forbici da elettricista, tre pietre della pavimentazione stradale di piazza.Ed è altrettanto evidente la presenza dell'elemento soggettivo, consistente in una partecipazione volontaria e consapevole agli scontri. Si desume facilmente da una serie di fattori l'età non più giovanissima e superiore a quella media dei manifestanti, la pluralità e gravità dei fatti, la propensione alla violenza contro gli appartenenti alle forze dell'ordine comprovata dal contesto e dalla disponibilità materiale e contingente di strumenti atti ad offendere, la consolidata abitudine a scendere in piazza .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 - 16 marzo 2011, numero 10806Presidente Mannino - Relatore CitterioRagioni della decisione1. Con ordinanza del 27.12.2010 il Tribunale per il Riesame di Roma confermava nei confronti di M.M. la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal locale Tribunale all'udienza camerale 16.12.2010 di convalida dell'arresto per i reati di concorso in resistenza, danneggiamento aggravato e continuato e lesioni personali aggravate. Il fatto per cui si procede si verificava ed inseriva nell'occasione di incidenti tra forze di polizia e manifestanti in piazza OMISSIS .2. Ricorrono per cassazione nell'interesse del M. i due difensori fiduciari, con unico articolato motivo deducendo violazione di legge, carenza assoluta e contraddittorietà della motivazione anche in riferimento al verbale di arresto , in relazione agli articolo 273 e 274 lett. C c.p.p., quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di resistenza e lesioni.Secondo il ricorso - vi sarebbero incongruenze ed aporie relative all'arresto ed alle condotte concretamente addebitate al M., sia in ordine alla sua specifica partecipazione al lancio di sanpietrini stante anche in particolare il peso dei medesimi che alle lesioni provocate al vicequestore G. - quanto alle esigenze cautelari, stante l'incensuratezza ed assenza di pendenze, la vita anteatta e la natura degli oggetti rinvenuti al ricorrente, si dovrebbe concludere per l'assoluta occasionante dell'evento, mentre il Riesame avrebbe prima incongruamente ed in modo parcellizzato valutato lo specifico contesto con riferimento agli oggetti descritti come in suo possesso - secondo lo stesso non indicativi di uno scopo di scontro militare - e poi denegato i diritti costituzionali di riunione e manifestazione del pensiero, pervenendo a conclusioni del tutto difformi da quelle che lo stesso Ufficio aveva giorni dopo adottato nei confronti di altri coindagati, con valutazioni opposte proprio in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari.3. Il ricorso è inammissibile perché l'articolato motivo propone censure di stretto merito.Infatti il Tribunale ha dato atto delle risultanze del verbale di arresto quanto alla diretta partecipazione del M. al fitto lancio di sanpietrini nei confronti degli operanti e, poi, dei mezzi di servizio dati alle fiamme, sia per percezione diretta di taluni degli operanti che per la natura degli oggetti rinvenuti in suo possesso macchina fotografica con in memoria già scatti sugli scontri, bomboletta di smalto acrilico, forbici da elettricista, tre pietre della pavimentazione stradale di piazza OMISSIS si è confrontato espressamente con le osservazioni difensive relative a tali oggetti superandole con argomentazioni specifiche ha spiegato perché le peculiarità del caso età non più giovanissima e superiore a quella media dei manifestanti, pluralità e gravità dei fatti, propensione alla violenza contro appartenenti alle forze dell'ordine comprovata dal contesto descritto e dalla disponibilità materiale e contingente di strumenti atti ad offendere, la riferita abitudine a scendere in piazza attestassero la partecipazione volontaria e consapevole agli scontri, rilevante ai sensi dell'articolo 274 lett. C c.p.p. e da ritenersi prevalenti sul dato formale dell'incensuratezza.Si tratta di un apprezzamento complessivo articolato, attento ai vari aspetti in fatto indicati dalla stessa difesa, congruo ai dati probatori allo stato riferiti, sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà intrinseca, soli rilevanti in questa fase di legittimità, rispetto al quale in definitiva il ricorso si risolve nella sollecitazione a rivalutare gli elementi di prova, quanto alla gravità del quadro indiziario ed all'adeguatezza del giudizio sulle esigenze cautelari, rivalutazione del tutto estranea a questa sede. Né la diversa soluzione data dal medesimo Ufficio alla sorte di posizioni diverse ha alcun rilievo, sia perché i vizi eventuali di motivazione debbono essere interni all'atto impugnato sia perché la diversità delle posizioni appare già dal testo del provvedimento impugnato laddove si da atto della diversità delle misure già in origine applicate ai vari soggetti si conferma, anzi, la natura di stretto merito delle censure.Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende, congrua al caso.P.Q.M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.