di Fabio Valerini
di Fabio Valerini *Sulla Gazzetta ufficiale del 25 agosto scorso è stato pubblicato il tanto atteso decreto del Ministero della Giustizia del 6 luglio 2011, numero 145 che ha modificato il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, numero 180 sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi.Decreto tanto atteso sia perché erano emerse alcune criticità della disciplina regolamentare, sia perché alcune di quelle criticità avevano portato il TAR Lazio a sollevare questione di legittimità costituzionale del d.lgs. numero 28 del 2010.Vediamo, quindi, le principali novità apportate dal nuovo decreto.Controlli sugli organismi scende in campo l'Ispettorato generale di via Arenula. Il primo aspetto è quello disciplinato dall'articolo 1 che si occupa di due questioni organizzative relative alla tenuta dei registri degli organismi di mediazione e degli enti di formazione .La prima consiste in ciò che l'articolo 3 e l'articolo 17 del d.m. 180/2010 sono stati modificati nel senso che può essere nominato responsabile dell'elenco il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato questa l'aggiunta nell'ambito della direzione generale.La seconda riguarda, invece, un aspetto fondamentale relativo a ciò che il Ministero esercita sugli organismi iscritti negli elenchi un potere di vigilanza sia preventivo e, cioè, in sede di esame delle domande di iscrizione che successivo e, cioè, una volta che l'organismo abbia iniziato ad esercitare a seguito di un formale provvedimento di iscrizione ovvero a seguito del decorso del termine per la formazione del silenzio assenso sulla domanda presentata .Ebbene, per rendere più efficiente ed efficace l'esercizio di quella funzione di controllo il decreto numero 145 del 2011 ha previsto che il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia .Il tirocinio assistito deve essere previsto e gratuito. Il secondo aspetto in ordine di esposizione, ma certamente centrale nel disegno della disciplina della mediazione civile è quello modificato dall'articolo 2 del d.m. 145/2011 e, cioè, la preparazione del mediatori.In base al d.m. 180/2010 dopo la frequenza di un corso e il superamento del relativo esame l'aspirante mediatore, in possesso del richiesto titolo di studio, può domandare l'iscrizione negli elenchi degli organismi di mediazione per poter essere chiamato a gestire le procedure di mediazione. Ogni biennio, poi, i mediatori devono svolgere uno specifico aggiornamento presso gli enti di formazione accreditati.Oggi, in base al d.m. 145 del 2011, i mediatori nel biennio di aggiornamento ma per un solo biennio, il primo dovranno svolgere un tirocinio assistito partecipando rectius assistendo od essendo assistiti? ad almeno venti casi di mediazione svolti presso gli organismi iscritti.Per rendere operativo il tirocinio il decreto in esame si è, però, limitato ad inserire nell'articolo 8 del d.m. 180 del 2010 un quarto comma a tenore del quale l'organismo iscritto e' obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito .Oltre a ciò il decreto ministeriale non va e, quindi, rimangono i dubbi sulle modalità con le quali quel tirocinio potrà essere disciplinato dubbi che saranno verosimilmente dipanati dal Ministero in sede di controllo sui regolamenti degli organismi magari, auspicabilmente, con una apposita circolare .Chi assisterà il tirocinante? Al momento le uniche certezze sembrano essere poche a il tirocinio deve essere svolto, nel biennio di aggiornamento, da parte di tutti i mediatori e, quindi, anche quelli che già hanno svolto l'attività fino a questo periodo b il tirocinio deve essere svolto dai mediatori e, quindi, non può rappresentare un requisito per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori tenuto dagli organismi.Resta da comprendere, però, se il tirocinio prevede un ruolo, in qualche modo attivo, del mediatore oppure un ruolo da 'spettatore' sul modello del praticante.E poi, chi dovrà assistere il mediatore tirocinante ? La domanda, a mio avviso, ha ragione di porsi perché il tirocinante deve essere come generalmente accade guidato da o assiste un esperto .Senonché, nel nostro caso, tutti quelli che già esercitano ed eserciteranno dovranno, comunque, svolgere il tirocinio. Ma v'è di più. Ed infatti, dovranno svolgere il tirocinio anche l'unica figura che si sarebbe potuta ipotizzare essere la favorita per guidare i nuovi mediatori e, cioè, il docente pratico dei corsi di formazione ed infatti, anche lui è un mediatore! .Ed allora, chi sarà l'esperto ? Forse si arriverà all'assurdo che ognuno farà il tirocinio assistito con il collega mediatore e viceversa?A questi punti, nell'assenza di una chiara scelta e nella necessità di dover dare concretezza al tirocinio e limitandosi a forzare il meno possibile diritto e logica l'unica soluzione possibile sarà quella che saranno i docenti pratici a poter guidare sorvegliando in presenza e non dietro lo specchio come nelle stanze interrogatorio dei film polizieschi il mediatore alle prime armi pardon mediazioni .Soluzione questa che avrebbe anche il vantaggio di evitare che l'aula dove si svolge la mediazione possa diventare come l'aula di lezione di un corso di anatomia patologica tutti i tirocinanti dell'organismo ad assistere dai gradoni all'operazione che si svolge al tavolo centrale dove siedono le parti ed il mediatore con buona pace della così defunta nella percezione delle parti riservatezza e come dar loro torto !I criteri per l'assegnazione degli affari. La formazione del mediatore assume, poi, un ruolo fondamentale anche nella assegnazione delle procedure da trattare. Ed infatti, oggi, la nuova lettera e dell'articolo 7 del d.m. 180 del 2010 prevede che il regolamento di procedura dell'organismo debba prevedere criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediato re designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta .E se una parte non si presenta? Il decreto interviene, poi, su una delicata questione che era emersa nell'applicazione pratica e che già aveva visto l'intervento del Ministero che aveva pubblicato una circolare in materia. Il problema, come noto, riguarda il caso in cui una parte non aderisca al procedimento di mediazione è, oppure no, necessario che il mediatore tenga comunque l'incontro di mediazione redigendo, all'esito, il relativo verbale.?Orbene, la neo introdotta lettera d dell'articolo 7 del d.m. 180 del 2010 prevede oggi che il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo .Se, da un lato, quindi, viene data veste formale alla soluzione accolta dalla circolare interpretativa del Ministero, d'altro, lato, però, si prende atto di ciò che, in quei casi, in sostanza e, salvo quanto si dirà tra poco non vi è stata alcuna attività di mediazione.Ed infatti, la nuova lettera e del quarto comma dell'articolo 16 prevede che l'indennità deve essere ridotta a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni così accogliendo - nei risultati economici - la soluzione che la prassi aveva creato prima della circolare ministeriale.Questo, però, tranne nell'ipotesi in cui un'attività venga comunque svolta è il caso in cui - nonostante la contumacia di una parte ed in presenza di una norma ad hoc del regolamento di procedura dell'organismo - il mediatore formuli una proposta perché richiesto dalla parte presente. In questo caso rimane ferma la possibilità di aumentare di un quinto l'indennità ai sensi della lettera c del quarto comma dell'articolo 16.Il calcolo delle indennità. Cresce, poi, - passando dal quinto al quarto - l'aumento delle indennità dovute nel caso di successo della mediazione cfr. lettera b del comma 4 dell'articolo 16 mentre diminuisce l'importo dovuto, nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, per le procedure di valore superiore a 250.000 Euro cfr. lettera d del comma 4 dell'articolo 16 . Peraltro, in questi casi, ad eccezione del caso di successo della mediazione, non sarà più possibile prevedere ulteriori aumenti come, ad esempio, quello per la formulazione di una proposta ovvero quello per la particolare importanza e complessità o difficoltà dell'affare . Qualora, poi, il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento .Da ultimo resta da dire che le gli importi minimi delle indennità sono derogabili e che il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso [però] nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione .Già operative le nuove norme. Per quanto riguarda l'efficacia temporale delle nuove disposizioni è da dire che il decreto ministeriale è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e, quindi, il 26 agosto 2011. Ne consegue che le nuove domande di iscrizione dovranno rispettare le nuove norme mentre le domande già presentate e, a maggior ragione, quelle già accolte o quelle rispetto alle quali già si è formata la fattispecie del silenzio assenso è sufficiente che rispettino le regole previgenti con l'avvertenza che, però, dovranno adeguarsi, per poter proseguire nella loro attività, alle disposizioni del nuovo decreto ministeriale e così, ad esempio, gli organismi di mediazione dovranno modificare i loro regolamenti disciplinando il tirocinio formativo . Probabile, quindi, che la Corte costituzionale possa disporre la rimessione degli atti al TAR Lazio perché valuti se i dubbi avanzati abbiano, oppure no, ancora ragione di esistere alla luce del mutato quadro regolamentare.Le conseguenze sulla questione di legittimità costituzionale. Da ultimo resta da affrontare una tematica calda e, cioè, quella relativa alla questione di legittimità costituzionale del d.lgs. numero 28 del 2010 sollevata dal TAR Lazio chiamato a valutare la legittimità del d.m. 180 del 2010. Orbene a prescindere dal merito della questione che, per chi scrive, appare essere infondata in quanto non mi sembra che esistano profili di illegittimità costituzionale le modifiche apportate dal d.m. 145 del 2011 hanno sicuramente un effetto formale ed uno sostanziale. Con riferimento all'aspetto formale il quadro normativo del quale il TAR Lazio si deve occupare è mutato. Con riferimento, poi, all'aspetto sostanziale il quadro normativo di fonte regolamentare è mutato nel senso che ha maggiormente qualificato i mediatori richiedendo che nel biennio di aggiornamento essi debbano partecipare al tirocinio assistito.* Assegnista di ricerca in diritto processuale civile nell'Università di PisaFormatore accreditato presso il Ministero della Giustizia per i corsi di mediatore civile e commerciale.
Ministero della Giustizia, decreto 6 luglio 2011, numero 145 G.U. 25 agosto 2011, numero 197Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, numero 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' sull'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo numero 28 del 2010.IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIAdi concerto conIL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICOVisto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400 Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, numero 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali Udito il parere numero 2228/2011 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011 Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2011, e la successiva comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2011 Adotta il seguente regolamento articolo 1Modifiche agli articoli 3 e 17 del decretodel Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, numero 1801. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, numero 180, sono apportate le seguenti modificazioni a nel primo periodo, dopo le parole ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale , e prima delle parole nell'ambito della direzione generale , sono aggiunte le seguenti o con qualifica di magistrato b dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia. . 2. All'articolo 17, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, numero 180, sono apportate le seguenti modificazioni a nel primo periodo, dopo le parole ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale , e prima delle parole nell'ambito della direzione generale , sono aggiunte le seguenti o con qualifica di magistrato b dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente periodo Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia. . articolo 2Modifiche all'articolo 4 del decretodel Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, numero 1801. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, numero 180, sono apportate le seguenti modificazioni a la lettera b e' sostituita dalla seguente b il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonche' la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti .articolo 3Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 18ottobre 2010, numero 1801. All'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, numero 180, dopo la lettera c sono aggiunte le seguenti a d che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo puo' rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo b e criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. .articolo 4Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18ottobre 2010, numero 1801. All'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, numero 180, e' aggiunto, in fine, il seguente comma 4. L'organismo iscritto e' obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b .articolo 5Modifiche all'articolo 16 del decretodel Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, numero 1801. All'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, numero 180, sono apportate le seguenti modificazioni a al comma 4, lettera b , le parole un quinto sono sostituite dalle seguenti un quarto b al comma 4, la lettera d e' sostituita dalla seguente nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta' per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b del presente comma c al comma 4, lettera e , le parole deve essere ridotto di un terzo sono sostituite dalle seguenti deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c del presente comma d il comma 8 e' sostituito dal seguente Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennita' e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. e al comma 9, e' aggiunto in fine il seguente periodo Il regolamento di procedura dell'organismo puo' prevedere che le indennita' debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. f dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente 14. Gli importi minimi delle indennita' per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili. .articolo 6Modifiche all'articolo 20 del decretodel Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, numero 1801. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, numero 180, sono apportate le seguenti modificazioni a al comma 1, dopo le parole il responsabile e prima delle parole verifica il possesso , sono inserite le seguenti , dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente, b al comma 2, le parole sei mesi , ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti dodici mesi c al comma 3, dopo le parole il responsabile e prima delle parole verifica il possesso , sono inserite le seguenti , dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente, d al comma 4, le parole sei mesi , ovunque presenti, sono sostituite con le seguenti dodici mesi .articolo 7Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.