di Antonio Terlizzi
di Antonio Terlizzi *Dalla sola entità dei compensi percepiti dal professionista non si può ricavare la sussistenza ai fini Irap del presupposto impositivo costituito dal quid pluris dell'autonoma organizzazione. Perché sussista il presupposto dell'autonoma organizzazione, occorre che i beni utilizzati eccedano l'id quod plerumque accidit Cass. 12111/2009 e/o che il contribuente si avvalga della collaborazione di altri soggetti 3674/2007 . Il fatto che il contribuente abbia percepito compensi elevati non è di per sé un sintomo che il professionista avvocato si sia avvalso di un lavoro di squadra o comunque di un autonomo supporto organizzato al quale imputare una parte dei compensi ritenuti ma a quale titolo eccessivi. Anche l'incidenza delle spese sul valore della produzione, di per sé, non è sintomo della esistenza della autonoma organizzazione, se, il valore percentuale delle spese, rispetto al reddito, è cresciuto non in termini assoluti, ma a causa del crollo del reddito stesso . Tale interessante assunto è stato statuito dalla ordinanza numero 24471 del 2 dicembre 2010 della Corte di Cassazione sezione tributaria. Giova ricordare, a tal riguardo, gli insegnamenti del giudice di legittimità. Sì al rimborso Irap per l'avvocato privo di personale. L'avvocato che nell'esercizio della libera professione spende solo la propria opera, senza personale e con beni strumentali PC, fax, auto di modico valore, ha diritto al rimborso dell'IRAP versata questo anche in presenza di notevoli importi per beni ammortizzabili risultanti dalla dichiarazione dei redditi ordinanza numero 19124/2010 della sezione tributaria della Corte di Cassazione . 1 Niente Irap per l'avvocato dotato solo di pc e auto. Non è assoggettabile ad Irap il professionista esercitante l'attività utilizzando soltanto un computer ed un'autovettura. Tali beni sono da ritenersi il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività professionale in assenza di personale dipendente o di collaboratori Corte di Cassazione sentenza 24114 del 26 novembre 2010 .Il possesso di uno studio non basta a far scattare l'Irap. Ai fini dell'applicazione dell'IRAP, non basta il semplice possesso di un studio, seppure di medie dimensioni nello specifico di 100 mq . Piuttosto sono i giudici di merito che devono accertare, di volta in volta, se lo studio, in base ai suoi requisiti oggettivi ubicazione e dimensione , possa essere considerato come un bene strumentale minimale o meno. I presupposti dell'IRAP sono costituiti dal possesso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della professione o dall'avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui ordinanza numero 23155 del 16 novembre 2010 Corte di Cassazione .Il valore dei beni strumentali non determina la sussistenza dell'autonoma organizzazione. In tema di assoggettabilità all'Irap, i dati contabili desumibili dalle dichiarazioni annuali e in particolare il valore dei beni strumentali non sono sufficienti all'amministrazione finanziaria per provare la presenza di un'autonoma organizzazione a carico di un professionista Corte di Cassazione, sentenza numero 23446 del 19 novembre 2010 Il praticante part-time fa ritenere sussistente l'autonoma organizzazione. Il tirocinante che collabora presso lo studio legale anche soltanto part-time, costituisce il presupposto per la configurazione di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP. Ciò vuol dire che il titolare dello studio dovrà versare tale imposta in quanto gli obblighi di assoggettamento ad essa sorgono anche se egli si avvale di una sola apprendista part-time l'avvocato lo studio legale che si avvale della collaborazione di un'apprendista part-time non possa sfuggire al pagamento dell'IRAP anche se tale rapporto è a tempo parziale l'attività di un praticante avvocato che svolge il ruolo di collaboratore non occasionale dello studio, ancorché part-time, è da considerarsi un elemento aggiuntivo rispetto all'opera personale dell'avvocato e come tale indice di un'organizzazione professionale autonoma individuata dalla giurisprudenza quale presupposto ai fini dell'Irap Cassazione sentenza numero 21563 del 20 ottobre 2010 .Il giudice di legittimità non può accertare l'autonoma organizzazione. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Resta inteso che l'onere di provare l'assenza delle predette condizioni è in capo al contribuente che chiede il rimborso dell'imposta Ord. numero 23761 del 23 novembre 2010 della Corte Cass., Sez. tributaria .In cosa consiste l'autonoma organizzazione? Per poter applicare l'IRAP è necessario che ci sia una organizzazione che metta il professionista in una condizione più favorevole di quella che si sarebbe venuta a creare senza tale organizzazione, rimanendo assoggettata ad imposizione l'attività che consiste nell'organizzazione di capitali o lavoro altrui. Si deve trattare di un'organizzazione di cui il responsabile, in qualsiasi forma, sia lo stesso professionista e tale organizzazione non deve esaurirsi nella semplice auto-organizzazione del lavoro individuale, ma deve comportare l'utilizzo di beni strumentali - mobili diversi dagli strumenti indispensabili per l'esercizio dell'attività o immobili ad esempio lo studio professionale , a qualsiasi titolo posseduti - e/o di lavoro altrui non necessariamente nella forma del lavoro dipendente , organizzati in modo da accrescere in un grado apprezzabile la capacità di guadagno del lavoratore autonomo cfr, ex aliis, Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza 16 febbraio 2007, numero 3680 . Nessuna esenzione per l'iscritto all'ordine professionale. In tema di IRAP l'iscrizione ad un ordine professionale protetto non comporta l'esenzione dalla imposta dei soggetti esercenti professioni intellettuali, ma non costituisce neppure presupposto sufficiente ai fini dell'assoggettamento ad imposizione, occorrendo, alla stregua delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 137 del 1998 e dal D.Lgs. numero 446 del 1997, che l'attività del professionista sia autonomamente organizzata, cioè presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitale e lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo il valore aggiunto che costituisce oggetto della imposizione deve infatti derivare dal supporto fornito alle attività del professionista dalla presenza della struttura riferibile alla composizione di fattori produttivi, funzionale all'attività del titolare sentenza 21989 del 16 ottobre 2009 della Corte di Cassazione .I chiarimenti del Fisco. L'Agenzia delle entrate si è espressa sulla materia con la circolare 13 giugno 2008, numero 45/E, nella quale, con varie sfumature, sostanzialmente, ha ammesso la possibilità di esclusione dall'IRAP per i lavoratori autonomi privi di autonoma organizzazione .In particolare, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che sussiste autonoma organizzazione quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti, da valutare caso per caso a impiego, in modo non occasionale 2 , di lavoro altrui b utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore , le necessità minime per l'esercizio dell'attività.* esperto tributarioNote 1 contra, ordinanza numero 18704 del 2010 della Corte di cassazione secondo cui l'Amministrazione finanziaria rifiuta legittimamente il rimborso dell'IRAP al professionista che nella dichiarazione dei redditi ha esposto spese di non esiguo ammontare. Contra, Ord. numero 23370 del 18 novembre 2010 della Corte Cass., Sez. tributaria -secondo cui deve ritenersi sussistente il requisito dell'autonoma organizzazione laddove il contribuente abbia sostenuto un elevato ammontare di compensi a terzi, di spese per ristrutturazione ed ammodernamento dello studio, ed imputato quote di ammortamento ed interessi passivi in relazione alla conduzione di uno studio associato Ord. numero 23370 del 18 novembre 2010 della Corte Cass., Sez. tributaria . 2 Non comporta l'assoggettamento ad IRAP la consulenza occasionale e particolare cui ricorre il professionista nell'ambito della sua attività sentenza numero 23778/2009 Corte di Cassazione .
Commissione Tributaria Regionale di Roma, sezione 7, sentenza 17 - 29 luglio 2008, numero 70Presidente Calderone - Relatore De SantiFatto e diritto1 L'Agenzia delle entrate Ufficio di Roma 2, propone appello notificato in data 29 febbraio 2008 e depositato in data 10 marzo per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Roma n 364.58.07 pubblicata il 14 dicembre 2007.2 La decisione impugnata ha accolto il ricorso dell'Avv. L. M. avverso il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 all'istanza del 14 giugno 2004 di rimborso delle somme versate per IRAP negli anni dal 2000 al 2003.3 L'Ufficio di Roma 2 sostiene, con l'appello, che la sentenza è errata nei presupposti di fatto e di diritto3.1 Osserva che dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente, quadri RE e VA che si allegano come risultanti dall'Anagrafe tributaria - si evidenzia che in merito alla valenza probativa di tale documentazione si è espressa la Suprema Corte con sentenze nnumero 13810 e 13811 del 13/06/2007 si evince che, ai fini IRAP, l'incidenza delle spese sul valore della produzione aumenta costantemente nel corso dei quattro anni, determinando quel quid pluris che è in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista, l'esistenza del quale - secondo i principi della Cassazione sopra riportati - genera il sorgere dell'obbligazione al tributo, come si evince dalle seguente tabella Reddito Spese % anno 216.345,00 24.162,00 11,17% 2000 69.303,00 20.732,00 29,92% 200145.475,00 19.620,00 43,14% 200227.937,00 19.299,00 69,08% 2003Il quadro VA evidenzia acquisti rispettivamente per £. 22.061.000, £ 18.629.000, Euro 10.587,ed Euro 7.695.Chiede accogliersi l'appello con vittoria di spese4 Il contribuente contesta, con le sue controdeduzioni, le argomentazioni dell'Ufficio. 4.1 Fa presente di essere pensionato dall'1/9/1993 e di aver trasferito alla fine del 1998 il proprio studio in via p., restringendosi in alcuni ambienti della propria abitazione, senza impiego di personale o collaboratori, né di mezzi particolari di aver tuttavia continuato a corrispondere l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive versando complessivamente, per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, Euro 7.824,64.4.2 Ribadisce che non impiega beni strumentali eccedenti, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, né si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.4.3 Fa presente che a formare i ricavi degli anni 2000 e 2002 - ma soprattutto del 2000 - hanno concorso due eventi del tutto eccezionali nel 2000, la conclusione favorevole di una vertenza iniziata nel gennaio 1993 e conclusasi nel 2000 nel 2002, la conclusione favorevole di altrettanto pluriennali e plurime trattative per la vendita di un immobile di notevole valore.Chiede la conferma della sentenza impugnata, e per l'effetto dichiarare l'Agenzia delle Entrate di Roma - Ufficio di Roma 2, tenuta a rimborsargli l'importo di Euro 7.824,64 per altrettanti complessivamente corrisposti a titolo di IRAP negli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, con gli interessi come per legge. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.Con successiva memoria produce copie del quadro E delle denunce dei redditi conseguiti nel 1997 e nel 1998.Chiede il rigetto del gravame avversario e la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado.5 L'appello è meritevole di accoglimento.5.1 Il Collegio ritiene che la sussistenza o meno di un'attività autonomamente organizzata di un professionista debba essere verificata in base alla documentazione prodotta.Ai giudici di merito compete, quindi, di accertare, caso per caso, la presenza dei requisiti dettati dalla legge al fine dell'assoggettabilità all'imposta delle attività dirette alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi .Tali requisiti, in aggiunta a quello dell'abitualità, sono dati dalla contemporanea presenza di un'organizzazione e dell'autonomia di essa.Si tratta di due requisiti che non sono da ritenere necessariamente complementari, essendo astrattamente possibili tutte le combinazioni dei due elementi qualificanti l'attività produttiva.Da ciò l'esigenza di valutare, caso per caso, se gli elementi di organizzazione e cioè il capitale e/o il lavoro altrui siano effettivamente rinvenibili nel processo di produzione del valore aggiunto assoggettato a tassazione dall'Irap.5.2 La Commissione osserva che nel caso di specie rileva l'esistenza di elementi i rilevanti compensi percepiti a fronte delle proprie prestazioni professionali atti a configurare la presenza diuna autonoma organizzazione.5.3 Ritiene altresì che appare non sufficientemente provata dall'appellante l'asserita mancanza della autonoma organizzazione in riferimento alla propria attività di lavoro. Dalle dichiarazioni dei redditi, quadri RE e VA si evince che, ai fini IRAP, l'incidenza delle spese sul valore della produzione aumenta costantemente nel corso dei quattro anni.Per le considerazioni espresse va pertanto accolto l'appello dell'Ufficio.6 Lo stato della giurisprudenza di merito e la complessità interpretativa della normativa implicata giustificano la compensazione delle spese processuali.P.Q.M.La Commissione tributaria regionale di Roma, Sezione numero 7, accoglie l'appello dell'Ufficio e compensa le spese
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 2 dicembre 2010, numero 24471Fatto e dirittoIl Collegio Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. nella quale si legge L'avvocato M.L. ricorre contro l'Agenzia delle Entrate per ottenere la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la CTR ha ritenuto che allo stesso non spetti il rimborso dell'IRAP versata negli anni dal 2000 al 2003.I giudici di appello hanno accolto l'appello dell'ufficio osservando p. 3 della sentenza impugnata che - nel caso di specie rileva l'esistenza di elementi i rilevanti compensi percepiti a fronte delle proprie prestazioni professionali atti a configurare la presenza di una autonoma organizzazione - appare non sufficientemente provata sic dall'appellante l'asserita mancanza della autonoma organizzazione in riferimento alla propria attività di lavoro. In quanto, dalle dichiarazioni dei redditi, quadri RE e VA si evince che, ai fini IRAP, l'incidenza delle spese sul valore della produzione aumenta costantemente nel corso dei quattro anni.Il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 446 del 1997, articolo 2 e vizi di motivazione in quanto dalla sola entità dei compensi percepiti dal professionista non si può ricavare la sussistenza del presupposto impositivo costituito dal quid pluris dell'autonoma organizzazione. La censura appare manifestamente fondata. Come ha più volte affermato questa Corte, perché sussista il presupposto dell'autonoma organizzazione, occorre che i beni utilizzati eccedano l'id quod plerumque accidit Cass. 12111/2009 e/o che il contribuente si avvalga della collaborazione di altri soggetti 3674/2007 . Il fatto che, nella specie, il contribuente abbia percepito compensi elevati non è di per sé un sintomo che il M. si sia avvalso di un lavoro di squadra o comunque di un autonomo supporto organizzato al quale imputare una parte dei compensi ritenuti ma a quale titolo eccessivi.A parte il lapsus consistente nel fatto che la CTR ha ritenuto che l'appellante non abbia provati la inesistenza dell'autonoma organizzazione semmai l'Agenzia appellante doveva provare la sussistenza dell'autonoma organizzazione , anche l'incidenza delle spese sul valore della produzione, di per sè, non è sintomo della esistenza della autonoma organizzazione, se, come è accaduto nella specie, il valore percentuale delle spese, rispetto al reddito, è cresciuto non in termini assoluti, ma a causa del crollo del reddito stesso Vista la memoria difensiva depositata dalla difesa del contribuente Considerato che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione, ne deriva che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Lazio, che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.