Prima il blitz dei carabinieri, poi la sanzione decisa dal Giudice di pace nei confronti del bagnante fermato mentre prende il sole nature. Neanche la contemporanea presenza di numerosi ‘colleghi’, fuggiti all’arrivo dei militari, rende scusabile la violazione della norma ritenuta inaccettabile l’ipotesi dell’errore di fatto.
Spiaggia ‘occupata’ dai nudisti? Realtà che non è bastevole, senza autorizzazione ad hoc. Così il naturista beccato dai carabinieri deve pagare una corposa ammenda, e non può pretendere di affermare la propria inconsapevolezza rispetto alla violazione della norma Cassazione, sentenza numero 28990, Terza sezione Penale, depositata oggi . Fuggi fuggi All’improvviso, su una spiaggia siciliana, il blitz dei carabinieri, che rispondono a ripetute segnalazioni. Risultato un uomo fermato per «avere preso il sole nudo» in uno spazio del litorale non riservato ai naturisti e frequentato, per giunta, non solo da adulti ma anche da minori. Quadro evidente per il Giudice di pace, che commina all’uomo una multa di oltre 1.000 euro. Secondo l’uomo, però, è stata valutata malamente la situazione. Più precisamente, viene chiarito nel ricorso per cassazione, erano numerosi i «nudisti presenti sulla spiaggia», ovviamente «dileguatisi all’arrivo dei carabinieri», mentre l’uomo poi fermato «era rimasto serenamente in loco ad attendere i militari», rivestendosi subito alla richiesta fatta dai carabinieri. Evidente, secondo il legale dell’uomo, «l’assoluta inconsapevolezza» di aver violato la legge, perché «la spiaggia, sebbene non recintata, era notoriamente frequentata, da numerosi anni, da nudisti» e consequenziale era la convinzione di «trovarsi in una zona ‘naturista’». Presenza ridotta. Prima di approfondire la vicenda, comunque, i giudici di Cassazione richiamano, rapidamente, il ‘peso’ della nudità integrale, specificando che è da escludere che essa «a causa dell’evolversi del comune sentimento, non sia più idonea a provocare turbamento», a maggior ragione «in luoghi pubblici» ove è «percepibile anche da bambini». Evidente il riferimento alla tesi difensiva sostenuta dall’uomo, tesi che, però, viene respinta in toto dai giudici, i quali confermano la pronuncia del Giudice di pace. Per quale motivo? Perché «la spiaggia era frequentata, in maggioranza, da bagnanti, adulti e minori, indossanti il costume» mentre i nudisti «erano in numero estremamente ridotto e sparso». È facile, sottolineano i giudici, desumere «la consapevolezza» dell’uomo «del proprio anomalo comportamento», con «conseguente irrilevanza, anche in astratto, di un errore di fatto».
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 giugno – 18 luglio 2012, numero 28990 Presidente Mannino – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 21/07/2011 il Giudice di Pace di Taormina dichiarava colpevole P.M. del reato di cui all’articolo 726 c. p. per avere in particolare preso il sole nudo su una spiaggia frequentata da numerosi bagnanti e lo condannava alla pena di euro 1.200,00 di ammenda. Ha presentato ricorso l’imputato per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione questi, in sintesi, deduce che, come dichiarato dall’appuntato S. dei Carabinieri, intervenuto il giorno del fatto, l’imputato, contrariamente agli altri nudisti presenti sulla spiaggia, dileguatisi subito all’arrivo dei carabinieri, era rimasto serenamente in loco ad attendere i militari dopodiché, invitato a rivestirsi, lo aveva fatto subito. Ciò denotava, secondo il ricorrente, l’assoluta inconsapevolezza dello stesso di versare in violazione di norma di legge, convinto com’era, data la presenza degli altri nudisti, di trovarsi in una zona “naturista” di qui la mancanza della coscienza e volontà di violare la norma, dato anche che la spiaggia in questione, sebbene non recintata, era notoriamente frequentata da numerosi anni da nudisti. Considerato in diritto 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Al di là della sostanziale censura in fatto in cui si risolve la doglianza, di per sé, dunque, inammissibile ove riguardata sotto il profilo del formalmente dedotto vizio di motivazione, non è riscontrabile in ogni caso neppure una errata applicazione dell’articolo 726 c.p. si è già affermato, da questa Corte, doversi escludere che la nudità integrale, a causa dell’evolversi del comune sentimento, non sia più idonea a provocare turbamento nella comunità attuale, giacché essa può essere tollerata solo nella particolare situazione di campi di nudisti, riservata a soggetti consenzienti, ma non in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico, dove è percepibile da tutti, anche da bambini e da adulti non consenzienti Sez. 3, numero 31407 del 27/06/2006, Bompadre, Rv. 235750 Sez. 3, numero 8959 del 03/07/1997, P.M. in proc. Gallone, Rv. 208445 . Nella specie, il giudice di prime cure ha osservato che la spiaggia era frequentata, in maggioranza, da bagnanti, adulti e minori, indossanti il costume, mentre i nudisti erano in numero estremamente ridotto e sparso, sicché tali caratteristiche, unitamente al carattere pubblico dello spazio e alla sua non delimitazione, dovevano rendere evidente all’imputato la consapevolezza del proprio anomalo comportamento, con conseguente irrilevanza, anche in astratto, di un errore di fatto ex articolo 47 c.p. a fronte della punibilità del reato, avente natura contravvenzionale, anche a titolo di colpa. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’articolo 616 c.p.p. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.