Nella circolare si rimarca che il coltivatore diretto ricade nella definizione di piccolo imprenditore ex articolo 2083 c.c. e che l’articolo 1647 c.c. fa riferimento al soggetto che coltiva il fondo «col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia». Dalle definizioni contenute in norme settoriali si evince che questo soggetto si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, mentre la forza lavorativa non è inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.
La definizione di imprenditore agricolo professionale IAP . La definizione di imprenditore agricolo professionale IAP è fissata mediante rinvio all’articolo 1, d.lgs. numero 99 del 2004 si tratta del soggetto che dedica alle attività agricole ex articolo 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ne ricava almeno il 50% del reddito da lavoro. Si richiede inoltre che la persona fisica sia iscritta nella previdenza agricola. La qualifica può essere riconosciuta anche a società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, che abbiano come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole ex articolo 2135 c.c. e in possesso degli ulteriori requisiti individuati nell’articolo richiamato. Terreni agricoli. Il coefficiente moltiplicatore è ridotto da 135 a 110 per i terreni agricoli e per quelli non coltivati vale a dire i terreni lasciati a riposo in applicazione delle tecniche agricole – c.d. set aside posseduti e condotti da coltivatori diretti e da IAP. Nella circolare si precisa che se il terreno è posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, l’agevolazione si applica a tutti i comproprietari, se il terreno è posseduto e condotto da tutti i soggetti, il beneficio spetta ad ognuno proporzionalmente alla quota di proprietà, l’agevolazione non si applica quando il terreno è concesso in affitto, ad eccezione dei terreni incolti e di affitto/comodato alla società di persone da parte di persone fisiche munite dei richiamati requisiti. Fabbricati rurali. L’Imu colpisce anche i fabbricati rurali. I fabbricati rurali ad uso abitativo sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie. I fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola sono tassati con aliquota ridotta allo 0,2%, con facoltà per i comuni di ridurla fino allo 0,1%, sono esenti se ubicati in comuni montani o parzialmente montani, rientranti nell’elenco Istat, le province autonome di Trento e Bolzano possono intervenire in materia. La ruralità segue le regole valevoli per l’Ici, ma si demanda ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze il compito di disciplinare le modalità per l’inserimento della sussistenza del requisito di ruralità negli atti catastali ne consegue che la classificazione dell’immobile nella categoria catastale D/10 fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole non è condizione unica per il riconoscimento dell’agevolazione. Anche nel caso in cui detti immobili siano accatastati in una delle categorie dei gruppi ordinari e non in D/10, è possibile riconoscere la ruralità e conseguentemente l’applicazione del regime di favore ai fini IMU.