Scrutare insistentemente nell'appartamento dei vicini è reato

Guardare insistentemente all'interno dell'abitazione dei vicini configura il reato di molestie alle persone.

Si posiziona sul terrazzo e scruta continuamente all'interno dell'appartamento dei suoi vicini. La Corte di Cassazione con sentenza numero 15450, del 15 aprile, conferma la condanna, per molestie alle persone, inflitta dal Tribunale di Pordenone.La fattispecie. Il Tribunale di Pordenone condannava alla pena di 600 euro di ammenda un signore ritenuto responsabile di concorso formale nel reato continuato di molestia o disturbo alle persone articolo 81, 660 c.p. , nello specifico a danno dei suoi vicini di casa.Posizionandosi su di un terrazzo, posto a breve distanza dall'appartamento abitato dai vicini, scrutava in continuazione all'interno di esso, costringendo le parti offese a chiudere le tende e accendere la luce anche di giorno. Addirittura, secondo l'accusa, aveva anche fatto gesti con la bocca e con le mani a titolo beffardo e aveva apostrofato gli stessi con frasi irridenti, sghignazzi e fischi, quando erano da lui incontrati sulle scale dell'edificio ovvero sulla pubblica via.Ricorso per inosservanza di norme processuali. Questo il primo motivo del ricorso per cassazione, visto che, all'udienza dell'8 marzo 2010, il Tribunale aveva comunque proceduto assumendo le disposizioni dei testi, nonostante il difensore dell'imputato avesse chiesto un differimento d'udienza per un impedimento consistito nel suo stato influenzale.Tra le parti offese e la famiglia del ricorrente vi erano contrasti che duravano da tempo. In aggiunta, secondo il ricorrente, la sentenza di condanna non teneva conto di quanto riferito dai testi da lui indotti, ma si basava sulla sola testimonianza resa dalle parti offese.Erronea applicazione della legge penale. Trattandosi di terrazza che non costituiva oggetto di proprietà fra esso e le parti offese e quindi essendo la stessa un luogo privato, non poteva configurarsi la fattispecie prospettata dall'articolo 660 c.p. per mancanza del requisito della pubblicità del luogo.La Cassazione ritiene infondati i 3 motivi del ricorso. Per quanto concerne il primo motivo, la S.C., ha rilevato che la certificazione prodotta dal difensore non era idonea a provare un assoluto impedimento ad essere presente e la sua regolare presenza all'udienza successiva, dove veniva pronunciata sentenza senza che veniva constatata dal difensore alcuna riserva in ordine al diniego di rinvio, dimostrava l'acquiescenza a tale diniego.In merito al secondo motivo del ricorso, viene posto in evidenza che la Cassazione è tenuta a valutare esclusivamente se la motivazione addotta dal primo giudice sia logica e non contraddittoria, nulla potendo decidere sulle deposizioni rese dai testi escussi in primo grado. Tra l'altro lo stato d'ira, derivante dalle precedenti liti tra i due nuclei familiari, viene dichiarato non idoneo a scriminare la condotta del ricorrente.La Corte, infine, stabilisce che la terrazza in questione non è un luogo privato ma, potendosi accedere alla stessa tramite un'apertura nel comune vano scale condominiale, si qualifica come luogo aperto alla generalità dei condomini.Il rigetto del ricorso porta alla contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.