Fotocopia del verbale all'automobilista? Pienamente legittima, se la contestazione è immediata

Annullata la decisione del Giudice di Pace. Più che sufficiente quel documento, purché la violazione del Codice della Strada sia stata evidenziata immediatamente.

È pienamente efficace la fotocopia del verbale redatto dai Carabinieri e consegnata all'automobilista che ha violato il Codice della Strada? Dipende lo può essere se la contestazione è avvenuta immediatamente, e di persona, subito dopo l'infrazione. E questo nodo ha il compito di scioglierlo il Giudice di Pace, per poi valutare se sia valida la semplice fotocopia, come chiarisce la Cassazione sentenza numero 18047, seconda sezione civile, depositata il 2 settembre .Mera fotocopia? Multa cancellata Forse. Precedenza non data e assicurazione scaduta. Questo il bilancio di un controllo effettuato dai Carabinieri. Con tanto di copia del verbale consegnata all'automobilista, per nulla felice.Ma c'è un 'ma' la copia del verbale è una semplice fotocopia. Scatta, allora, l'opposizione dell'automobilista, che viene accolta dal Giudice di Pace. Conseguenze? Multa cancellata.Controllo e contestazione. La battaglia giudiziaria, però, si trascina fino a Roma. Difatti, Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno e Prefettura ricorrono in Cassazione, criticando duramente le valutazioni e la decisione del Giudice di Pace.Su cosa si basa tale critica? Semplicemente, la contestazione delle infrazioni è avvenuta immediatamente e personalmente all'interessato, sicché non poteva sorgere alcun dubbio circa la provenienza del verbale , che per come redatto, non pregiudica il diritto del trasgressore di conoscere il fatto contestato e le ragioni della contestazione . Senza dimenticare l'affermazione del Giudice di Pace che la copia consegnata al trasgressore non era stata da lui sottoscritta , affermazione contraria al vero , secondo i ricorrenti.Per questa ricostruzione, la contravvenzione e il verbale si sarebbero concretizzati in rapida successione agli occhi del trasgressore su quattro ruote.Automobilista in panne dinanzi al Palazzaccio. La visione proposta dai due Ministeri e dalla Prefettura riceve il placet della Cassazione. Per una ragione chiara Nessun accertamento risulta compiuto sul fatto se la violazione sia stata o meno contestata immediatamente al contravventore . E tale mancanza impedisce di ritenere esauriente ed adeguata la motivazione fornita dal Giudice di Pace.Questa visione, spiegano i giudici di piazza Cavour, è legata, ovviamente, alle norme del Codice della Strada, che prevedono che la violazione può essere portata a conoscenza del destinatario della sanzione o mediante contestazione immediata, in occasione dell'accertamento, ovvero, nel caso in cui ciò non avvenga, mediante notificazione del verbale di accertamento. Soltanto in quest'ultimo caso, però, la legge richiede che al destinatario sia consegnato uno degli originali o una copia autentica del verbale, mentre, nel caso di contestazione immediata, è prevista la consegna al trasgressore della sola copia del verbale .Di conseguenza, la decisione del Giudice di Pace sarebbe stata legittima solo dopo aver accertato che la contestazione della violazione non era stata immediata ma era avvenuta successivamente, previa notifica all'interessato . Questo elemento, però, non è certo, anzi nella stessa sentenza emessa dal Giudice di Pace si legge che il verbale venne consegnato all'opponente lo stesso giorno della accertata violazione .Effetti concreti? L'automobilista resta in panne, idealmente, dinanzi al giudizio della Cassazione, che accoglie il ricorso, ritenendo legittimo il verbale di contestazione dell'infrazione, e annulla la pronuncia del Giudice di Pace, a cui rimette di nuovo la questione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 luglio - 2 settembre 2011, numero 18047Presidente Schettino - Relatore BertuzziSvolgimento del processoCon atto notificato mediante consegna all'ufficiale giudiziario l'11 aprile 2006, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Interno e l'Ufficio territoriale del Governo di Agrigento ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza numero 1 del 26 gennaio 2006, notificata il 13 febbraio 2006, con cui il Giudice di Pace di Bivona aveva accolto l'opposizione proposta da D.G.P. avverso il verbale redatto dai Carabinieri che gli contestava le violazioni degli artt.193, commi 1 e 8, e 145, commi 2 e 10, codice della strada, avendo ritenuto il giudicante che la copia del verbale notificata all'opponente nello stesso giorno delle infrazioni fosse priva di effetti in quanto consistente in una mera fotocopia, non autenticata né sottoscritta in originale dagli agenti accertatori né controfirmata dal trasgressore.D.G.P. resiste con controricorso.Motivi della decisioneL'unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'articolo 201 codice della strada e dell'articolo 385 del relativo regolamento ed insufficienza di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere il giudicante affermato, contrariamente al vero, che la copia consegnata al trasgressore non era stata da lui sottoscritta, trascurando altresì di considerare che la contestazione delle infrazioni è avvenuta immediatamente e personalmente all'interessato da parte degli agenti accertatori, sicché non poteva sorgere alcun dubbio da parte di quest'ultimo circa la provenienza del verbale dall'Autorità procedente il verbale, per come redatto, non pregiudicava pertanto in alcun modo il diritto del trasgressore di conoscere il fatto contestato e le ragioni della contestazione e salvaguardava, pertanto, il suo diritto di difesa, alla cui tutela sono per l'appunto preordinate le disposizioni che dettano i requisiti formali e sostanziali del verbale di constatazione della violazione.Il mezzo è fondato.La sentenza impugnata ha accolto l'opposizione sulla base della sola considerazione che il verbale consegnato al contravventore consisteva in una semplice fotocopia. In particolare, il giudicante ha rilevato che Dall'esame del verbale di contestazione si evince che lo stesso è stato rilasciato in copia non autentica né sottoscritta in originale dagli agenti accertatori e non porta la firma del trasgressore . Nessun accertamento risulta invece compiuto sul fatto se la violazione sia stata o meno contestata immediatamente al contravventore. Proprio tale mancanza impedisce di ritenere esauriente ed adeguata la motivazione fornita dal giudice a quo.Tale conclusione si impone in quanto le norme del codice della strada prevedono che la violazione può essere portata a conoscenza del destinatario della sanzione o mediante contestazione immediata, in occasione dell'accertamento, ovvero, nel caso in cui ciò non avvenga, mediante notificazione del verbale di accertamento. Soltanto in quest'ultimo caso, però, la legge richiede che al destinatario sia consegnato uno degli originali o una copia autentica del verbale articolo 201 codice della strada e 385 del relativo regolamento , mentre nel caso di contestazione immediata è prevista la consegna al trasgressore della sola copia del verbale articolo 200, comma 3, codice della strada . La differenza va ravvisata nel fatto che la consegna dell'originale o della copia autenticata mira a dare certezza della effettiva provenienza dell'atto dall'Autorità che lo ha emesso, esigenza che ovviamente non si pone nel caso in cui il verbale venga consegnato direttamente dall'agente accertatore, non potendo in tale evenienza porsi dubbi di sorta.Tanto precisato, ne consegue che il giudice di pace avrebbe potuto sostenere la soluzione da lui accolta soltanto previo accertamento che la contestazione della violazione non era stata immediata ma era avvenuta successivamente, previa notifica all'interessato, situazione quest'ultima che non solo risulta fortemente contestata dalle Amministrazioni ricorrenti ma che sembra in contrasto con quanto riferito dalla stessa sentenza laddove, nello svolgimento del processo, espone che il verbale venne consegnato all'opponente lo stesso giorno della accertata violazione.Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa al giudice di pace di Agrigento, che provvederà anche alla liquidazione delle spese.P.Q.M.accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al giudice di pace di Agrigento, anche per la liquidazione delle spese.