La molestia possessoria può realizzarsi attraverso manifestazioni di volontà che mettano in pericolo l'altrui possesso.
Per aversi molestia è necessaria una condotta che, anche se non si traduce in attività materiali, esprima l'intenzione di attuare un proposito, in modo da mettere a rischio l'altrui possesso. E' il principio espresso dalla sentenza numero 20800 della Corte di Cassazione, depositata il 10 ottobre.Il caso. Una donna ricorreva alla tutela possessoria relativamente ad alcuni beni immobili, casa giardino e terreno, proponendo azione di reintegra e manutenzione del possesso nei confronti del confinante, il quale assumendosi proprietario aveva invaso i fondi e manifestato la volontà di acquisirne il possesso. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non provato il possesso da parte dell'attrice, ma la sentenza veniva riformata dalla Corte d'Appello che considerava provato il possesso e rilevava gli estremi della molestia possessoria nella condotta del convenuto, il quale proponeva ricorso per cassazione.In cosa consiste la molestia possessoria? Per quanto rileva in questa sede, la sentenza impugnata viene censurata per aver erroneamente considerato come integranti spoglio e molestia la condotta tenuta dal confinante, che invece non integra affatto gli estremi della turbativa del possesso. Rilevano solo le condotte che, pur non traducendosi in attività materiali, mettono in pericolo l'altrui possesso. Nel ritenere fondato il motivo di ricorso, il Collegio ha l'occasione di precisare in cosa consiste la molestia possessoria secondo pacifica giurisprudenza, tale forma di molestia può realizzarsi attraverso manifestazioni di volontà che, pur non traducendosi in attività materiali, siano comunque in grado di mettere a rischio l'altrui possesso, ad esempio esprimendo la ferma volontà di tradurre in atto il proposito di appropriarsi del possesso. La negazione dell'altrui possesso e la rivendicazione del proprio diritto da soli non costituiscono molestie possessorie. Se, al contrario, la manifestazione di volontà si concretizza nell'affermazione di un diritto proprio o nella negazione di una titolarità altrui, non si è in presenza di condotte rilevanti sotto il profilo delle molestie.Nel caso di specie, osserva la S.C., il confinante si è recato sul terreno altrui senza autorizzazione per prenderne possesso, e ciò configura sicuramente lesione possessoria al contrario non costituiscono molestia le lettere inviate con le quali si faceva presente la propria pretesa sui beni immobili di cui si tratta, senza far temere azioni imminenti di spoglio o turbativa del possesso. In accoglimento del motivo, la sentenza viene censurata e i giudici d'appello dovranno nuovamente pronunciarsi sui rapporti di vicinato tra il ricorrente e la vicina.