di Clara Elena Bruno
di Clara Elena Bruno *L'ampio dibattito suscitato dal d.lgs. numero 28/2010 prima, e dal suo Regolamento poi, non accenna a diminuire, anzi si espande continuamente coinvolgendo gli operatori del settore interessati dalla novità normativa introdotta. Innanzitutto, a breve distanza dall'applicazione delle nuove norme entrate in vigore il 21 marzo 2011 già si annovera il primo correttivo del Regolamento 1 e valutato favorevolmente dal Consiglio di Stato 2 . Quest'ultimo dà atto che riguardo alla disciplina della mediazione il T.a.r. Lazio 3 ha sollevato questione di costituzionalità sugli articolo 5, comma 1 e 16 comma 1 del d.lgs. numero 28/2010 con riferimento agli articolo 24 e 77 della Costituzione, per eccesso di delega, avendo configurato l'istituto della mediazione quale fase pre-processuale obbligatoria.Legittime le modifiche al Regolamento volte a irrobustire la professionalità del mediatore. Nonostante ciò, il massimo Consesso della giustizia amministrativa, ritiene legittime le modifiche regolamentari in esame, le quali sono volte al precipuo scopo di irrobustire la professionalità del mediatore . Si conferma dunque l'intenzione del legislatore di incentrare l'oggetto dell'intervento correttivo sulla figura chiave del mediatore 4 .Difatti, il nuovo Regolamento aumenta il supporto amministrativo delle Autorità di vigilanza sugli organismi di mediazione e sugli enti di formazione, in modo da consentirne l'effettività in particolare prevede la possibilità per il Direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza sugli organismi di mediazione e di formazione, di avvalersi dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.Il D.M. numero 145/2011 incrementa l'aggiornamento formativo biennale dei mediatori ed anche le facoltà regolamentari degli organismi di mediazione, in particolare imponendo criteri predeterminati per l'assegnazione degli affari di mediazione rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, ponendo inoltre l'obbligo per i mediatori, nell'arco di un biennio di seguire come uditori venti mediazioni presso un organismo iscritto obbligo che si aggiunge a quello di aggiornamento biennale di 18 ore .Il regolamento neointrodotto risolve alcune criticità della disciplina dell'indennità contenendone i costi nell'ipotesi di mediazione obbligatoria e contumaciale rispondendo all'esigenza di ridurre i costi nei casi in cui e' necessario attivare la procedura prima di andare in giudizio e qualora la parte non si presenti 5 . Tale correttivo viene incontro al necessario sviluppo e diffusione della mediazione. Infine tale Regolamento proroga i termini per l'adeguamento dei mediatori e formatori di diritto ai requisiti della nuova normativa.Lo stesso Ministero della giustizia ha recentemente fornito dei chiarimenti in merito all'ipotesi della mancata risposta della parte convocata quando l'ente prescelto è distante dalla sede, residenza, domicilio della stessa o dal luogo di accadimento dei fatti, qualificando quindi come giustificata la mancata adesione al procedimento 6 . Tale orientamento, assai meno severo di quello espresso dal Ministero della giustizia tempo addietro, si spiega con la necessità di non compromettere il principio della ragionevole durata del processo 7 che si sarebbe sicuramente verificata con la previsione di criteri di competenza tali da innescare una spirale conflittuale che avrebbe condotto la controversia in Cassazione con possibile successivo rinvio.Modifiche al Codice deontologico a garanzia della competenza dell'avvocato-mediatore. Da segnalare inoltre, sempre nell'ambito dell'intento di irrobustire la professionalità del mediatore , la posizione del Consiglio Nazionale Forense CNF che ha approvato recentemente alcune modifiche al Codice deontologico forense per disciplinare l'attività degli avvocati-mediatori competenza della materia oggetto del procedimento e divieto di conflitti di interessi o di incompatibilità queste le parole chiave che rappresentano il filo conduttore delle nuove regole.In tal senso, si giustifica l'introduzione dell'articolo, 55 bis 8 , secondo il quale l'avvocato non potrà assumere le funzioni di mediatore in difetto di adeguata competenza nella materia oggetto del procedimento. Inoltre, non potrà assumere funzioni di mediatore se abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una di esse sia assistita o lo sia stata negli ultimi due anni da un suo socio o associato. Se poi l'avvocato ha svolto la funzione di mediatore, non potrà avviare rapporti professionali con le parti per i successivi due anni dalla definizione del procedimento e sempre che l'oggetto dell'attività sia diverso da quello del procedimento medesimo. Il CNF ha inteso in tal modo forgiare avvocati-mediatori a prova di deontologia adeguatamente formati e responsabili per la buona riuscita della mediazione al contempo si riappropria delle prerogative peculiari della classe professionale che rappresenta attribuendole un ruolo di primo piano nella vasta gamma delle figure professionali di mediatore.Concludendo, a questi primi correttivi procedurali sicuramente ne seguiranno degli altri per consentire all'istituto de quo di esprimere al massimo le sue potenzialità, sottolineando che il successo della mediazione non può non passare da una seria e puntuale attività di controllo sul rispetto delle regole.* Dottore di ricerca e AvvocatoNote 1 D.M. 6 luglio 2011 numero 145 pubblicato nella G.U. del 25 agosto 2011 ed entrato in vigore il giorno successivo 2 Cons. Stato, sez. consultiva degli atti normativi, Adunanza del 9 giugno 2011, numero della sezione 201102228. 3 T.a.r. Lazio, sez. I, ordinanza 12 aprile 2011 numero 3202. 4 G.TRISCARI, cit., p. 37. l'Autore fa presente che sin dall'introduzione del Regolamento l'inquadramento legale e la messa a fuoco dell'attività del professionista sono la premessa fondamentale per comprendere la portata del recente intervento normativo 5 . Per approfondimenti M.MARINARO, Tariffe liberalizzate per spingere la mediazione in il sole 24 ore norme e tributi, 5 settembre 2011, p. 1. 6 In tal senso, G.NEGRI, Mediatore lontano?Assenza giustificata, in Il Sole 24 ore-norme e tributi, 2 luglio 2011. 7 M. CASTELLANETA, Giudizi lenti, carenze di risorse e vuoti d'organico la vita quotidiana ai tempi del collasso degli uffici, in Guida al diritto, numero 7/2011, p. 16 Idem, Cedu, maxicondanne all'Italia per la legge Pinto, in Ivi, p. 20. 8 Il CNF con circolare numero C-24-2011 del 23 settembre 2011 ha comunicato agli Ordini forensi l'integrazione del Codice deontologico forense operata con l'introduzione di questo articolo. Altre modifiche riguardano l'articolo 16 sul dovere di evitare incompatibilità e l'articolo 54 sui rapporti con arbitri, conciliatori, consulenti tecnici e mediatore, che dovranno essere improntati a correttezza e lealtà.