Un reddito eccessivo preclude(va) l’inserimento nelle liste di collocamento

Una lettura costituzionalmente orientata del oggi abrogato articolo 10, comma 1, lett. a , l. numero 56/1987, portava a considerare inclusi nella prima classe delle liste di collocamento non solo i lavoratori subordinati part time , ma anche quelli autonomi, a condizione che la loro attività fosse svolta in maniera marginale e non generasse un reddito superiore a lire 7.200.000.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza numero 14114 depositata il 20 giugno 2014. Il caso. La Corte d’Appello di Messina, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di un lavoratore diretta ad ottenere l’assunzione presso la AUSL di Messina, previa declaratoria del proprio diritto ad essere inserito nella prima classe delle liste di collocamento, di cui all’oggi abrogato articolo 10, comma 1, lett. a , della Legge numero 56/1987 a mente del quale «[ ] i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente a 1° classe lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione oppure occupati a tempo parziale con orario non superiore a 20 ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione conservano la iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare [ ]» . Ritenevano i Giudici di merito che alla fattispecie fossero applicabili i principi elaborati dalla Corte Costituzionale nella sentenza numero 65/1999 - la quale integrava la norma ora citata applicandovi analogicamente in estrema sintesi i limiti previsti dall’articolo 8, comma 4, d.lgs. numero 468/1997 sulla compatibilità tra l’assegno per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed i redditi da lavoro autonomo – individuando così ai fini in esame un limite di reddito, generato dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo, pari a lire 7.200.000,00, nonché una durata massima dell’attività svolta commisurata al periodo richiesto per il mantenimento dell’iscrizione nella prima classe i.e. 4 mesi . Nel caso di specie, ritenevano i Giudici che fosse esclusa la «marginalità» dell’attività di lavoro autonomo svolta dall’interessato, atteso che il relativo reddito era risultato superiore a quello individuato dalla Corte Costituzionale. Il limite posto dalla Consulta è rigido. Contro tale pronuncia il richiedente ricorreva alla Corte di Cassazione lamentando, in estrema sintesi, un vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva ritenuto di modesta entità il reddito generato dalla propria attività di lavoro autonomo, nonostante non raggiungesse nemmeno una media di lire 1.000.000,00 mensili. Motivo che tuttavia viene disatteso dalla Corte la quale, al pari dei Giudici di merito, si richiama integralmente ai principi espressi dalla Consulta nella pronuncia poc’anzi citata, a mente della quale «Il sistema delle distinzioni in classi di aspiranti al collocamento al lavoro, di cui all'articolo 10 l. numero 56/1987, basandosi sul criterio selettivo della contrapposizione fra stato di disoccupazione o di occupazione solo saltuaria da un lato e stato di occupazione dall'altro, va inteso nel senso di includere fra le ipotesi di occupazione “non piena”, assicurante la più favorevole tutela dell'iscrizione nella prima classe degli avviandi , anche le posizioni di lavoro autonomo di carattere occasionale e marginale», identificabili attraverso un limite reddituale come quello previsto dall'articolo 8 d.lgs. numero 468/1997 in materia di lavori socialmente utili. Alla luce del suesposto principio, e considerato che nei gradi di merito era risultato accertato che il richiedente avesse conseguito redditi superiori al suesposto limite, la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 maggio – 20 giugno 2014, numero 14114 Presidente Stile – Relatore Bandini Svolgimento del processo La Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 18.9-1.10.2007, rigettò il gravame proposto da I.F. avverso la pronuncia di prime cure che, nel radicato contraddittorio con l'Ausl numero X Messina, l'Assessorato Lavoro e Previdenza Sociale della Regione Siciliana e l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Messina, aveva respinto la sua domanda, tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere inserito nella prima classe delle liste di collocamento e ad ottenere il posto di lavoro alle dipendenze dell'anzidetta Ausl a far data dall'originario avviamento, con i consequenziali diritti e il risarcimento dei danni. A sostegno del decisum la Corte territoriale, richiamando e facendo propria la motivazione adottata dal primo Giudice, ritenne quanto segue - ai fini de quibus occorreva fare riferimento ai criteri rinvenibili dalla lettura della sentenza della Corte Costituzionale numero 65/1999 lavori socialmente utili svolti per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento, nei limiti di lire 7.200.000 lorde percepite nell'arco temporale di svolgimento del progetto, e durata massima dell'attività svolta, commisurata al periodo richiesto per il mantenimento dell'iscrizione nella prima classe quattro mesi nell'anno solare - legittimamente era stata esclusa la marginalità dell'attività di lavoro autonomo espletata dall'interessato, stante il riscontro di un reddito superiore, al netto , del surricordato limite al lordo e del considerevole lasso di tempo necessario, secondo dati di comune esperienza, per l'espletamento di un'attività produttiva del reddito dichiarato - la certificazione della SCICA, relativa all'avvenuta ricollocazione dell'I. , con decorrenza dall'originaria espunzione, nella prima classe delle liste di collocamento, era irrilevante, stante il suo valore meramente certificativo, alla luce della riscontrata assenza dei presupposti richiesti per l'indicato beneficio. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, I.F. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Gli intimati Ausl numero X Messina, Assessorato Lavoro e Previdenza Sociale della Regione Siciliana e Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Messina non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione di norme di legge, nonché vizio di motivazione articolo 360, comma 1, nnumero 3 e 5, cpc , lamenta che la Corte territoriale non abbia ritenuto di modesta entità il reddito dal medesimo dichiarato che, asseritamene, non aveva mai raggiunto una media di lire 1.000.000 al mese , peraltro da valutarsi anche in modo autonomo. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando vizio di violazione di legge, nonché vizio di motivazione articolo 360, comma 1, nnumero 3 e 5, cpc , si duole che la Corte territoriale abbia escluso il “Valore probatorio incontrastabile circa la fondatezza della domanda della certificazione relativa alla revoca della sua cancellazione dalle liste di collocamento. 2. Quanto al primo motivo deve rilevarsi che la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, lettera a , della legge 28 febbraio 1987, numero 56 Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro , ebbe ad osservare che La interpretazione della disposizione in esame, secondo canoni che ne assicurino la conformità a Costituzione, porta perciò ragionevolmente a reputare inclusi nella prima classe delle liste di collocamento non solo i lavoratori con rapporto di subordinazione a tempo parziale, ma anche quelli autonomi, la cui attività attinga alla medesima ratio del disposto di cui alla lettera a del comma 1 dell'articolo 10 della legge numero 56 del 1987 e cioè quella di salvaguardare la posizione di coloro che svolgono un lavoro di modesta entità, cioè un lavoro di carattere occasionale, saltuario e, in definitiva, marginale. Quanto alla corrispondente situazione, non va, invero, sottaciuto che il parametro utilizzato dalla norma, e cioè quello delle venti ore settimanali, richiama l'idea di un collegamento con la prestazione di lavoro subordinato, anche se il dato temporale non costituisce, come è noto, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, elemento direttamente qualificatorio del lavoro dipendente, bensì indice soltanto sussidiario ai fini della verifica del relativo tipo contrattuale. Peraltro, l'inidoneità del suddetto parametro ad identificare la prestazione lavorativa autonoma qualificabile come marginale non impedisce di rinvenire nell'ordinamento, ancorché in un diverso ambito di disciplina, quale quello dei lavori socialmente utili, criteri di riferimento che possono reputarsi espressivi di più generali principi e che, proprio per questo, appaiono atti a definire il concetto di attività autonoma a tempo parziale. Nella disciplina da ultimo ricordata, le attività di lavoro autonomo occasionale vengono individuate in quelle svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e nei limiti di lire 7.200.000 lorde percepite, nell'arco temporale di svolgimento del progetto articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, numero 468 . Da tale disposizione è dato, dunque, desumere criteri valutativi in ordine alle prestazioni autonome di modesta entità, tra i quali appare segnatamente dirimente, per quanto qui interessa, il limite reddituale, da riferirsi all'anno solare secondo quella che, nella normalità dei casi, è la durata dei progetti articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo limite da potersi congruamente apprezzare anche in modo disgiunto ed autonomo dall'altro dato di riferimento contenuto nel menzionato comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo numero 468 del 1997, proprio in virtù della peculiare funzione di mero criterio parametrico che la disposizione assume in relazione alla fattispecie all'esame della Corte cfr, Corte Costituzionale, numero 65/1999 cit. . Osserva il Collegio che, alla luce delle condivisibili considerazioni svolte nella suddetta sentenza della Corte Costituzionale, deve ritenersi corretto, ai fini del riconoscimento del diritto del lavoratore autonomo ad essere inserito nella prima classe delle liste di collocamento, il riferimento al limite reddituale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, numero 468. A tale criterio si è in effetti attenuta, con la sentenza impugnata, la Corte territoriale, che ha accertato in concreto il superamento da parte dell'I. del limite reddituale lordo di lire 7.200.000 il che, del resto, trova conferma nelle stesse indicazioni fornite dal ricorrente circa il proprio reddito mensile . Il motivo all'esame va pertanto disatteso. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che, ove si controverta in sede giudiziale della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di un diritto, il giudice deve svolgere la relativa indagine in base ai parametri legislativi all'uopo stabiliti, restando ininfluente l'eventuale diversa vantazione che gli organi amministrativi possano avere fornito al riguardo con propri atti, stante il potere di disapplicazione di tali atti sancito dall'articolo 4, All. E, legge numero 2248/1865. 4. In definitiva il ricorso deve essere rigettato non è luogo a provvedere sulle spese, in carenza di attività difensiva degli intimati. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso nulla per le spese.