Fissata la scadenza della comunicazione dei beni ai soci

L’Amministrazione finanziaria sfrutta un torrido agosto per rivedere le scadenze delle principali comunicazioni obbligatorie, sin qui prorogate. Il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 94902 fissa la data - 12 dicembre 2013 per il periodo d'imposta 2012 - entro cui effettuare la comunicazione dei beni ai soci e illustra le semplificazioni apportate all’adempimento.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013, pubblicato lunedì 5 agosto, l’Amministrazione finanziaria scioglie i principali dubbi in tema di comunicazione dei beni ai soci, riepiloga le modalità dell’adempimento e fissa la data entro il quale deve essere inviato il relativo modello. A decorrere dall’anno 2012, l’adempimento riguarda tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, ad esclusione delle società semplici i loro soci ed i relativi familiari, che utilizzino per fini personali beni appartenenti all’impresa. Necessaria la comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei singoli beni concessi in godimento. Per tali soggetti, ai sensi dell’art. 2, comma 36- sexiesdecies , d.l. n. 138/2011 si rende necessaria la comunicazione all’Anagrafe Tributaria di una serie di informazioni legata a tale godimento. In particolare, devono essere indicati i singoli beni concessi in godimento nel periodo d’imposta di riferimento, nel caso in cui si riscontri una differenza economica tra il corrispettivo attribuito all’utilizzo del bene fuori dall’attività d’impresa, dal socio o da un suo familiare, ed il valore di mercato del medesimo utilizzo. Devono essere inclusi nella comunicazione anche i beni per i quali il godimento, pur essendo iniziato nel corso dell’anno precedente 2011 , continua anche nell’anno d’imposta oggetto dell’adempimento 2012 . Il provvedimento in oggetto segnala alcune importanti semplificazioni in merito alla tipologia di beni che non devono essere indicati, ovvero i beni concessi in godimento agli amministratori i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, se il loro utilizzo è già trattato come fringe benefit , ai sensi dell’art. 51 e 54 T.U.I.R. i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore. In merito ai dati che invece sono da includere obbligatoriamente nella comunicazione, oltre i dati anagrafici del soggetto dichiarante, per ciò che riguarda i beni concessi in godimento occorre specificare il periodo di godimento, il corrispettivo versato ed il relativo valore di mercato. Quest’anno entro il 12 dicembre, dal prossimo entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il provvedimento fissa anche il termine per effettuare tale comunicazione al 12 dicembre 2013, relativamente ai dati inerenti l’anno d’imposta 2012 specificando che, a regime, ovvero a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2013, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo 2014 . fonte www.fiscopiu.it

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