Cartella completa, notifica valida

La notifica della cartella di pagamento è nulla se avviene con la consegna del solo bollettino di versamento e non dell’intero atto.

La SC, con l’ordinanza 30 luglio 2013, n. 18252, ha affermato che l’onere di provare l’esatto contenuto della cartella esattoriale e a carico dell’ufficio finanziario il mittente del plico raccomandato . Notifica delle cartelle esattoriali. Le notifiche possono eseguirsi, oltre che a mezzo dell'ufficiale giudiziario, anche a mezzo di messo comunale o messo speciale autorizzato dall’Amministrazione, che pone in essere le medesime forme attuate dall'ufficiale giudiziario. Alternativamente alla procedura di notifica c.d brevi manu , è possibile effettuare la notifica mediante il servizio postale con spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Non è previsto normativamente, pertanto, un modo alternativo a quest’ultima procedura per la notifica a mezzo posta. Nella cartella di pagamento emessa dal concessionario per la riscossione si trova la descrizione di quanto il contribuente deve pagare, la tipologia del tributo, l'ente creditore il termine entro cui presentare ricorso e i soggetti a cui inoltrarlo come e a chi chiedere la rateazione delle cartelle. E’ importante leggere attentamente la cartella atteso che dalla data di notifica, il contribuente ha sessanta giorni di tempo per effettuare il pagamento. L’Agenzia delle entrate, al fine di rendere il più trasparente possibile il contenuto della cartella, ha introdotto dal 2010 il nuovo modello della cartella di pagamento e nel contempo ha previsto nuovi atti i quali sostituiscono la cartella di pagamento come, ad esempio, l’avviso di addebito dall’Inps e l’accertamento esecutivo per i crediti erariali relativi alle imposte sul reddito, Iva e Irap. Il caso. Nella fattispecie in esame la società ha impugnato la cartella esattoriale eccependo di aver ricevuto il plico raccomandato in busta chiusa contenente soltanto il bollettino di versamento e non anche il corpo della cartella con conseguente limitazione de contraddittorio nonché del diritto di difesa. Sia in primo che secondo grado i giudici tributari hanno accolto le doglianze del contribuente, ritenendo che la semplice relata di notifica non comprova la completezza del documento e che l’ufficio non aveva prodotto in giudizio la relazione di notifica. La SC, respingendo il ricorso dell’ufficio, ha ritenuto che la società concessionaria ha provveduto a notificare la cartella di pagamento con invio diretto della raccomandata postale, la quale ultima al pari di qualsiasi atto pubblico fa fede esclusivamente delle circostanze che vi sono attestate, tra le quali certamente non figura la certificazione circa l’integrità dell’atto contenuto nel plico nonché la certificazione della corrispondenza tra l’originale dell’atto e la copia notificata. Ad Equitalia l’onere della prova. Ciò che rileva, nonostante il giudice dl merito abbia erroneamente ritenuto che fosse stato inevaso l’onere della concessionaria di integrare la documentazione con la relata di notifica della cartella esattoriale, per la soluzione del caso in esame è che il giudice ha posto in luce che sarebbe stato comunque onere del mittente il plico raccomandato rectius ufficio finanziario fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, sicché, in difetto di ciò, il gravame basato sul contrario assunto non poteva trovare accoglimento. Quanto precede è in sintonia con il principio di carattere generale che in caso di comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico, ove il destinatario contesti il contenuto della busta stessa, è onere del mittente fornire la prova Cass. n. 2403172013 e n. 17702/2004 . Il concessionario non può produrre in giudizio solo gli estratti di ruolo – ossia copie su cui viene indicato il presunto debito tributario – ma la copia della cartella e/o la documentazione attestante l’abilitazione degli agenti incaricati alla notifica , viceversa non vi è prova sia della correttezza dell’atto che delle sue modalità di notifica CTP Milano n. 68/2012 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, o rdinanza 27 giugno 30 luglio 2013, numero 18252 Presidente Cicale – Relatore Caracciolo Osserva La CTR di Catanzaro ha respinto l'appello di Equitalia ETR spa, appello proposto contro la sentenza numero 70/07/2009 della CTP di Cosenza, che aveva accolto il ricorso della parte contribuente A. di C.N. & amp C. sas , relativo a due cartella di pagamento impugnate dalla società contribuente sull'assunto che il plico raccomandato in busta chiusa con il quale erano state notificate conteneva soltanto il bollettino di versamento e non anche il corpo delle cartelle, con conseguente minorazione del diritto di difesa. La CTR ha motivato la propria decisione nel senso che l'assunto del Concessionaria secondo il quale la semplice relata di notifica comprova la interezza del documento sicché -in difetto di querela di falso non poteva essere contestata la corrispondenza della copia notificata all'originale non era condivisibile, onde poi -attesa anche la omessa produzione in giudizio da parte del Concessionario medesimo della relata di notificazione doveva concludersi nel senso che la parte onerata non aveva fornito la dimostrazione del proprio assunto. La società Concessionaria ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La parte contribuente non si è difesa. Il ricorso ai sensi dell'articolo 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore può essere definito ai sensi dell'articolo 375 cpc. Ed invero, con i tre motivi di impugnazione il primo improntato a nullità della sentenza per omessa pronuncia il secondo improntato alla violazione dell'articolo 26 del DPR numero 602/1973 il terzo improntato alla violazione dell'articolo 2700 cpc, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta correlazione logica la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante del merito da un canto abbia omesso ogni statuizione circa l'eccepito difetto di motivazione della sentenza di primo grado, e d'altra parte abbia omesso di considerare che nessuna relata di notifica il Concessionario era onerato di compilare, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento a certificare non solo la consegna del plico ma anche l’integrità del suo contenuto, ed infine abbia omesso di considerare che la mancata querela di falso in ordine alla relata di notificazione impedisce all'eccezione di incompletezza del contenuto di inficiare la validità della notifica. La censura appaiono infondate e da respingersi. Nel suo contraddittorio argomentare la parte ricorrente che vanamente propone impugnazione per omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di motivazione della sentenza di primo grado, atteso che in appello la quearela nullitatis si converte in motivo di censura sul merito della questione assume di non essere tenuta a compilare alcuna relata di notifica, essendo sufficiente ad integrare la procedura di notifica la mera completezza della cartolina di ricevimento del plico raccomandato, e -contempo assume che la omessa proposizione della querela di falso nei confronti della relata di notifica renderebbe quest'ultima impermeabile all'eccezione di non integrità del contenuto. Ben vero, ciò che nella specie di causa si è verificato è che la società Concessionaria ha provveduto -in applicazione del menzionato articolo 26 a notificare la cartella di pagamento con invio diretto della raccomandata postale, la quale ultima alla stregua di qualunque atto pubblico fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l'integrità dell'atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia notificata. Benché, quindi, il giudice del merito abbia erroneamente ritenuto che fosse stato inevaso l'onere della Concessionaria di integrare le produzioni con la relazione di notificazione della cartella esattoriale sulla quale si fonda il gravame , ciò che esclusivamente rileva ai fini della soluzione della questione qui in esame è che il medesimo giudice ha correttamente evidenziato che sarebbe stato comunque onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, sicché, in difetto di ciò, il gravame fondato sul contrario assunto non poteva trovare accoglimento. Sul punto infatti il principio di diritto applicabile si rinviene nella giurisprudenza di questa Corte Cass. Sez. L, Sentenza numero 24031 del 10/11/2006 , applicabile al genere delle fattispecie omologhe a quella qui in esame ln caso di comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico, ove il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, è onere del mittente provarlo principio applicato in fattispecie in cui il datore di lavoro aveva provato la ricezione della busta raccomandata recante l'invito a riprendere servizio presso sede diversa e la destinataria ne aveva contestato il contenuto. La S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, non informandosi al principio enunciato, aveva trascurato di enunciare le ragioni per le quali aveva ritenuto pacifico che l'invito a riprendere servizio presso diversa sede fosse pervenuto alla lavoratrice . Non resta che concludere che l'anzidetto principio, coerente conseguenza della scelta operata in termini di principio dallo stesso odierno ricorrente al momento dell'effettuazione della notificazione con una delle modalità consentite dall'ordinamento, è stato correttamente applicato dal giudice del merito, sicché le censure di parte ricorrente meritano di essere disattese. Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza. Roma, 10 novembre 2012 che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti che non sono state depositate conclusioni scrìtte, né memorie che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.