E’ inammissibile il ricorso straordinario di cui all’articolo 625 bis c.p.p., riguardante la mancata dichiarazione della prescrizione del reato, ove il dubbio sulla data esatta del reato non possa risolversi se non con l’applicazione del principio del “favor rei” – ritenendosi il reato consumato, fra più periodi stagionali indicati nel capo di imputazione, nella data astronomica di inizio della più remota stagione – in quanto, in tal caso, l’individuazione del dies a quo non si risolve in un mero apprezzamento di un dato di immediata percezione ed evidenza, ma richiede pur sempre una decisione con un contenuto valutativo.
Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 23964, depositata il 4 giugno 2015. Il caso. Il ricorrente proponeva ricorso straordinario, ai sensi dell’articolo 625 bis c.p.p., deducendo errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, non essendo stato valutato il decorso del termine di prescrizione per entrambi i capi di imputazione per i quali era stato condannato. In altri termini e più precisamente, sosteneva il ricorrente che aveva errato la Corte di Cassazione che aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna della Corte di Appello di Milano che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione solo per uno dei due reati contestati all’imputato nel non aver considerato che la generica contestazione per la quale il reato era stato commesso nella “primavera-estate 2002” doveva essere interpretata tenendo conto del principio del favor rei e, dunque, indicando quale dies a quo quello dell’equinozio di primavera 21 marzo 2002 che comportava, ai sensi dell’articolo 157 e 161 c.p. la prescrizione di entrambi i capi di imputazione. Sostanzialmente, affermava il ricorrente che i giudici avevano omesso, così incorrendo in un errore di fatto, una necessaria valutazione in punto di prescrizione, che si era tradotta in un vero e proprio errore percettivo. Delucidazioni della Corte. La Corte ritiene inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 625 bis c.p.p Tale norma, invero, prevede che sia «ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione». Tuttavia, al di fuori di tali casi, la richiesta è da ritenersi inammissibile. Ebbene, nel caso di specie, la Corte, con l’ordinanza in commento, in primo luogo, precisa cosa debba intendersi per errore materiale ed errore di fatto, e poi specifica quando si sia in presenza di un errore di fatto tale da consentire, in effetti, una modifica di un provvedimento giurisdizionale. Errore materiale. L’errore materiale è, secondo gli Ermellini, quello determinato da una svista, da un lapsus espressivo che, senza incidere sul processo logico e volitivo della decisione giudiziale, determina un divario tra la volontà del giudice e la materiale rappresentazione grafica della stessa. In sostanza, tra il pensiero e la sua materiale estrinsecazione. In tal senso, dunque, la correzione o rettifica che si opera è finalizzata a realizzare la coincidenza tra la volontà e la forma in cui questa è stata espressa, senza che si muti il contenuto intrinseco e, comunque, essenziale e sostanziale del provvedimento. Errore di fatto. Tale errore, invece, inerisce direttamente al processo formativo della volontà del giudice, influendo sul contenuto della decisione che, pertanto, viene diretta in un senso piuttosto che in un altro. L’errore di fatto, dunque, ha il carattere della decisività, nel senso che è determinante nella scelta della soluzione accolta. Esso ricorre, afferma la Corte, quando «la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita». È un errore di tipo meramente percettivo, estraneo a qualunque tipo di valutazione successiva degli atti processuali. In tal senso, non consiste in un errore di giudizio vertente sul fatto esaminato e non correttamente interpretato. Rinvio interpretativo. La Corte, a maggiore precisazione, e condividendo l’interpretazione delle Sezioni Unite numero 16103/2002 , ribadisce come tale categoria di errore sia stata modellata su quella dell’errore revocatorio di cui all’articolo 391 bis c.p.c., che porti ad una errata percezione delle risultanze processuali che conducono ad una decisione diversa da quella che può essere stata adottata senza di esso. Errore di fatto come dato “immediatamente percettibile”. Ed allora, conclude la Corte, l’errore lamentato nel caso di specie non può costituire errore di fatto nel senso sopra indicato, avendo comportato, già per lo stesso ricorrente, una valutazione individuazione della data del commesso reato, ai fini prescrizionali, tenendo conto del principio del favor rei , nell’equinozio di primavera , non essendosi, invece, sostanziato in un mero apprezzamento di un dato evidente indicazione di una precisa data del commesso reato da cui fare decorrere tale termine .
Corte di Cassazione, sez. III Penale, ordinanza 26 maggio – 4 giugno 2015, numero 23964 Presidente Mannino – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 12/12/2014, depositata in data 11/03/2015, la Quarta Sezione penale di questa Corte Suprema rigettava il ricorso per cassazione presentato nell'interesse di M.F.A. avverso la sentenza di condanna della Corte d'appello di MILANO emessa in data 6/12/2013 che - giudicando in sede di rinvio disposto a seguito di annullamento della precedente sentenza di appello della medesima Corte territoriale, disposto da questa Sezione con sentenza 23/05/2013 -, dichiarava non doversi procedere nei confronti del M. per il reato di cui al capo 1 della rubrica, perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per il residuo reato di cui al capo 2 della rubrica articolo 609 bis, comma secondo, numero 1, cod. penumero . 2. Ha proposto personalmente ricorso straordinario M.F.A. , in atto detenuto presso la casa circondariale di Milano-Bollate, impugnando la predetta sentenza con cui deduce, da un lato, l'errore di fatto decisivo in cui la Quarta Sezione di questa Corte sarebbe incorsa nell'omessa valutazione del decorso del termine complessivo di prescrizione ex articolo 157 e 161, cod. penumero e, dall'altro, insta per la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 625 bis, comma secondo, cod. proc. penumero . 2.1. Rileva il ricorrente che il reato per cui è intervenuta sentenza irrevocabile, giudicato con l'impugnata sentenza di questa Corte, depositata l'11/03/2015, sarebbe stato commesso - come dalla contestazione mossa - nella primavera -estate 2002 che, in relazione al delitto oggetto di contestazione, il termine di prescrizione massima è di anni 12 e mesi 6 pena massima, anni 10, aumentata di 1/4 ad anni 12 e mesi 6 per effetto del disposto di cui all'articolo 161, comma secondo, cod. penumero che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, in applicazione del principio del favor rei , la data del commesso reato deve essere fissata nella primavera del 2002, sicché il dies a quo sarebbe individuabile nel 21/03/2002 che, in applicazione di tale criterio, i giudici di questa Corte Suprema avrebbero dovuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, maturata alla data del 20/09/2014 in assenza di periodi di sospensione valutabili ex articolo 159 cod. penumero che, conclusivamente, essendo intervenuta la sentenza di rigetto e non di inammissibilità di questa Corte solo in data 12/12/2014, i giudici della Quarta Sezione sarebbero incorsi in un errore di fatto, avendo omesso qualsivoglia valutazione in punto di prescrizione, donde la mancata declaratoria di improcedibilità rectius, di annullamento senza rinvio per prescrizione, sarebbe frutto di un vero e proprio errore percettivo e non di una specifica e differente valutazione in diritto che, si afferma in ricorso, peraltro non sarebbe neppure possibile l'evidenza dell'errore di fatto commesso, infine, renderebbe sussistente - attesa la sopravvenuta detenzione del ricorrente - quell'eccezione gravità che legittimerebbe la sospensione dell'esecuzione della sentenza ex articolo 625 bis, comma secondo, cod. proc. penumero . Considerato in diritto 3. Il ricorso straordinario è inammissibile. 4. L'articolo 625 bis cod. proc. penumero prevede l'esperibilità del ricorso straordinario sia per l'errore materiale che per l'errore di fatto, riconducendo sotto un unico istituto situazioni profondamente differenti per la natura del rimedio messo a disposizione, per il tipo di vizio che legittima la proposizione del ricorso, nonché per le conseguenze che discendono dall'eliminazione dell'errore, tanto sul piano sostanziale quanto su quello processuale, onde può ben osservarsi che il legislatore ha impropriamente accomunato nella nuova figura del ricorso straordinario realtà processuali eterogenee e che la configurazione del nuovo istituto come mezzo di impugnazione extra ordinem è appropriata soltanto per l'errore di fatto e non anche per l'errore materiale. 5. L'errore materiale è quello determinato da una svista, da un lapsus espressivo, che, senza incidere sul processo logico e volitivo della decisione giudiziale, determina un divario fra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa, fra il pensiero e la sua estrinsecazione formale. Nella categoria dell'errore materiale, di cui costituisce sottospecie l'errore di calcolo, sono compresi sia gli errori in senso stretto che le lacune od omissioni i primi, come osservato in dottrina, sono emendabili mediante la correzione epurativa , i secondi attraverso la correzione integrativa . Investendo unicamente la difformità esteriore, la correzione o rettifica che si opera è finalizzata a realizzare la coincidenza tra la volontà e la forma in cui questa è stata espressa, senza mutare il contenuto intrinseco del provvedimento, sicché il rimedio ha una funzione tipicamente riparatoria, alla quale è estranea la sostituzione o la modificazione delle statuizioni del giudice propria dei mezzi di impugnazione, ed esso opera sulla sola documentazione grafica quale mezzo di identificazione della volontà, come già espressa nel provvedimento. Il che spiega la ragione per cui la correzione degli errori materiali non può qualificarsi come vera e propria impugnazione e, consequenzialmente, giustifica i limiti rigorosi posti dall'articolo 130 cod. proc. penumero , che subordina l'ammissibilità della correzione alla duplice condizione che l'errore o l'omissione materiale non sia stato causa della nullità del provvedimento e che dall'eliminazione non derivi una modificazione essenziale del contenuto dell'atto. Tali condizioni danno pienamente conto delle ragioni per le quali il procedimento di correzione degli errori materiali, pur essendo indubbiamente dettato per le sentenze dei giudici di merito, è stato sempre considerato ammissibile anche rispetto alle decisioni della Corte di Cassazione ed è stato riconosciuto del tutto compatibile con il principio di non impugnabilità delle stesse. Ulteriore conferma dell'inidoneità ad incidere sul contenuto sostanziale del provvedimento da rettificare può trarsi dal fatto che la correzione delle omissioni o degli errori materiali è ammessa anche per le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale dall'articolo 21, comma primo, delle norme integrative adottate con delibera della stessa Corte in data 16.3.1956 in G.U. 24.3.1956, numero 71, cd. speciale . 6. Costituisce, invece, vera e propria impugnazione il ricorso straordinario per errore di fatto. Un simile errore, a differenza di quello materiale, non attiene alla manifestazione grafica del provvedimento, ma inerisce direttamente al processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una certa direzione anziché in un'altra e, quindi, influendo sul contenuto della decisione, che, senza quell'errore, sarebbe stata diversa. L'errore di fatto, perciò, ha il carattere della decisività, essendo determinante nella scelta della soluzione accolta nel provvedimento adottato dalla Corte sul piano logico, si tratta di un errore di percezione, di una svista o di un mero equivoco, e non di un errore di valutazione o di giudizio sul fatto che il giudice di legittimità è chiamato ad esaminare per definire i motivi di ricorso. Tali caratteri distintivi contribuiscono a fare coincidere l'errore previsto dall'articolo 625 bis cod. proc. penumero con l'errore di fatto revocatorio di cui all'articolo 391 bis cod. proc. civ., che, attraverso il rinvio all'articolo 395, numero 4, c.p.c., ne delimita con precisione l'ambito, chiarendo che ricorre l'errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa “quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”. Ne consegue che l'errore di fatto indicato dall'articolo 625 bis cod. proc. penumero è di tipo meramente percettivo e che ad esso è estraneo qualsiasi profilo attinente alla valutazione agli atti del processo, nel senso che non consiste in un errore di giudizio vertente sul fatto esaminato e non correttamente interpretato dal giudice di legittimità v., tra le tante Sez. 2, numero 23417 del 23/05/2007 - dep. 14/06/2007, Previti e altri, Rv. 237161 . In questa prospettiva interpretativa si è mossa la giurisprudenza di questa Corte, che ha assunto quale parametro di riferimento la nozione di errore di fatto posta dall'articolo 395, numero 4, cod. proc. civ., cui, nel corso dei lavori preparatori relativi all'approvazione del testo dell'articolo 625 bis cod. proc. penumero , era stato fatto esplicito richiamo attraverso un emendamento poi ritirato. È stato, infatti, chiarito che il modello dell'errore di fatto che legittima il ricorso straordinario è del tutto affine all'errore revocatorio di cui all'articolo 391 bis cod. proc. civ., ed è riconoscibile dalla circostanza che la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o che è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, in piena rispondenza col motivo di revocazione prefigurato dall'articolo 395, numero 4, cod. proc. civ. Sez. 1, numero 45731 del 13/11/2001 - dep. 20/12/2001, Salerno, Rv. 220372 Sez. F, numero 42794 del 07/09/2001 - dep. 28/11/2001, Schiavone, Rv. 220181 . Una simile impostazione è stata condivisa dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, dopo avere riconosciuto che l'articolo 625 bis cod. proc. penumero è stato modellato sull'analoga disciplina contenuta nell'articolo 391 bis cod. proc. civ., hanno stabilito che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'articolo 625 bis cod. proc. penumero , consiste - come anzidetto - in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso sulla base di tale enunciato definitorio è stato precisato che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, e che - per quanto di interesse in questa sede, con riferimento al caso in esame - sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati v., per tutte Sez. U, numero 16103 del 27/03/2002 - dep. 30/04/2002, Basile P, Rv. 221280 Sez. 1, numero 21236 del 30/03/2011 - dep. 26/05/2011, Adinolfi, Rv. 250238 . 7. Tanto premesso, è agevole rilevare, nel caso in esame, che la Quarta Sezione di questa Corte, nella sentenza qui ricorsa, non ha preso in esame la questione della prescrizione del reato ciò, tuttavia, non significa che l'omesso esame della questione afferente la prescrizione peraltro non costituente oggetto di esame non essendo stata sollevata davanti alla Quarta Sezione né come motivo di ricorso, né tantomeno in sede di conclusioni all'udienza 12/12/2014 si converta sempre, per una sorta di automatismo, in un errore percettivo o di fatto da parte del Giudice di legittimità. Ed infatti, come la stessa struttura del ricorso straordinario testimonia, la percezione dell'intervenuta prescrizione del reato contestato non costituiva né costituisce il frutto di una semplice presa d'atto del decorso del termine di prescrizione, ma presuppone pur sempre una valutazione giuridica della fondatezza della tesi del ricorrente invero, la stessa necessità che il ricorrente avverte di richiamare l'interpretazione giurisprudenziale formatasi con riferimento al principio del favor rei nei casi in cui sia incerta la data del commesso reato, lascia intendere, all'evidenza, come non si tratti di eseguire un mero apprezzamento di un dato evidente diversa sarebbe, infatti, la situazione in cui la data della contestazione fosse stata individuata in maniera precisa o in presenza di una contestazione chiusa , ma di porre in essere un accertamento in ordine all'individuazione della data del commesso reato, che implica un contenuto necessariamente valutativo della decisione, donde non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'articolo 625-bis cod. proc. penumero . Che si tratti di operare una valutazione e non un mero apprezzamento di un dato fattuale incontrovertibile, del resto, è confermato dalla circostanza che la stessa applicazione dell'invocato principio del favor rei ha richiesto anche al ricorrente di procedere ad un'operazione valutativa, individuando quale dies a quo la data del 21/03/2002, data astronomica dell'equinozio di primavera, ma che - com'è noto - secondo una definizione in uso nella meteorologia, non legata alla data dell'equinozio, rappresenta il periodo di tre mesi intermedio tra la stagione più fredda inverno e quella più calda estate , periodo normalmente individuato nei mesi di marzo, aprile e maggio nell'emisfero nord, e settembre, ottobre e novembre nell'emisfero sud. Deve, conclusivamente, essere affermato il seguente principio di diritto E inammissibile il ricorso straordinario di cui all'articolo 625-bis cod. proc. penumero riguardante la mancata dichiarazione della prescrizione del reato, ove il dubbio r sulla data esatta del reato non possa risolversi se non con l'applicazione del principio del favor rei - ritenendosi il reato consumato, fra più periodi stagionali indicati nel capo di imputazione, nella data astronomica di inizio della più remota stagione -, in quanto, in tal caso, l'individuazione del dies a quo non si risolve in un mero apprezzamento di un dato di immediata percezione ed evidenza, ma richiede pur sempre una decisione con un contenuto valutativo In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario avverso una sentenza della Corte di Cassazione in una fattispecie nella quale, non costituendo la questione della prescrizione oggetto di espresso motivo di ricorso, il ricorrente sosteneva l'errore percettivo non avendo il giudice di legittimità applicato il principio del favor rei retrodatando il dies a quo alla data dell'equinozio di primavera, essendo stato contestato il reato come commesso nella primavera - estate 2002 . 8. Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare, in Euro 1000,00 mille/00 . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.