La riprovazione e la condanna non derivano dall’individuale e variabile capacità di percepire gli effetti dell’alcool, bensì dall’imprudente e negligente scelta di essersi posti alla guida dopo aver assunto alcolici o, comunque, prodotti a base alcolica, senza avere atteso il trascorrere di un tempo ragionevole tale da scongiurare il permanere di un tasso alcolico nel sangue penalmente rilevante.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 22260 del 29 maggio 2014. Il caso. Il Tribunale di Trapani affermava la penale responsabilità di S.V. per il reato di cui all’articolo 186, comma 2, lett. b , c.d.s., per essersi posta alla guida di una autovettura in stato di ebbrezza alcolica. La Corte di Appello di Palermo confermava in toto la statuizione di prime cure. Avverso tale decisione l’imputata ricorreva per cassazione, eccependo in primis l’illegittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 2, lett. b e c , c.d.s. e degli articolo 41 e 43 c.p., in relazione all’articolo 7, commi 2 e 3, Cost. sostanzialmente viene rilevato che l’assegnazione della penale responsabilità sulla base del solo dato oggettivo del quantitativo alcolico rintracciato nell’organismo non assicura il rispetto del principio di colpevolezza, in quanto la reazione all’assunzione della sostanza alcolica è assolutamente soggettiva, donde può facilmente accadere che più soggetti rispondano diversamente all’ingestione della stessa quantità di alcool, con la pacifica conseguenza di poter penalmente sanzionare un individuo nonostante la mancata provocazione in capo allo stesso di uno stato effettivo di ebbrezza. In secondi, lamentava violazione di legge e vizio motivazionale sul vaglio probatorio, con riferimento sia alla inidonea valutazione delle testimonianze acquisite al dibattimento che chiarivano come l’assunzione di una bevanda alcolica fosse stata determinata da mero errore, avendo l’imputata scambiato la stessa per una bevanda analcolica, che con riguardo alla asserita inattendibilità dell’apparecchiatura spirometrica. Infine, deduceva la sussistenza di una motivazione insufficiente sulla inescusabilità dell’errore. La questione di legittimità costituzionale. La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha considerato manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità così come formulata dalla ricorrente. In effetti, i Supremi Giudici, con la sentenza de qua, hanno avuto modo di chiarire quella che è la ratio giuridica della fattispecie di reato in argomento, la quale va necessariamente inquadrata nell’alveo di una incriminazione di pericolo a tutela avanzata. Secondo la Corte Regolatrice, infatti, i parametri costituzionali evocati nel ricorso non risultano affatto lesi dalla disposizione penale in questione, in quanto la riprovazione e la condanna non derivano – come erroneamente sostenuto dalla ricorrente – dall’individuale e variabile capacità di “sentire” gli effetti dell’alcool, bensì dall’imprudente e negligente scelta di essersi posti alla guida dopo aver assunto alcolici o, comunque, prodotti a base alcolica, senza avere atteso il trascorrere di un tempo ragionevole tale da scongiurare il permanere di un tasso alcolico nel sangue penalmente rilevante. Tempo ragionevole che, secondo le regole di comune esperienza, va individuato in quello impiegato dall’apparato digerente per far luogo ad una piena digestione. Inescusabilità dell’errore sulla assunzione della sostanza alcolica ed onere della prova difensiva contraria circa gli esiti o l’esecuzione dell’accertamento tecnico. La Corte di legittimità ha rigettato tutti gli altri motivi di ricorso, ritenendoli infondati. In particolare anzitutto, la tesi difensiva afferente l’errore in cui sarebbe incolpevolmente incorsa la ricorrente, assumendo la bevanda alcolica al posto di quelle analcolica, risulta essere poco persuasiva, considerato che, in ogni caso, anche ammettendo la sussistenza del predetto errore, l’imputata avrebbe dovuto comunque rendersi conto di essere in stato di ebbrezza, stante sia l’alito vinoso che gli occhi lucidi, entrambi fattori chiaramente indicativi dell’assunzione di sostanze alcoliche, sia la circostanza – affermata nello stesso motivo di doglianza – che essa ricorrente si proclama non bevitrice. Quanto, infine, al gravame precipuamente riguardante la limitata affidabilità del macchinario utilizzato per effettuare il test spirometrico, il Supremo Consesso ha statuito come, per giurisprudenza ormai pacifica, risulta essere onere della difesa fornire una prova contraria all’accertamento, non essendo sufficiente lamentare la mancanza di omologazione del macchinario o prospettare vaghi dubbi sulla affidabilità dello stesso senza fornire alcun elemento di riscontro a simili prospettazioni.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 25 marzo – 29 maggio 2014, numero 20260 Presidente Zecca – Relatore Grasso Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 16/12/2011, giudicata S.V. colpevole del reato di cui all'articolo 186, comma 2, lett. b , cod. della str., per essersi posta alla guida in stato d'ebbrezza alcolica 1,44 - 1,42 g/I , condannò la medesima alla pena stimata di giustizia. 2. La Corte d'appello di Palermo, alla quale l'imputata s'era rivolta, con sentenza dei 3/4/2013, confermò la statuizione di primo grado. 3. L'imputata ricorre per cassazione riproponendo eccezione d'illegittimità costituzionale già prospettata davanti alla Corte territoriale, nonché illustrando diverse censure. 3.1. Questa, in sintesi l'eccezione d'incostituzionalità dell'articolo 186, comma 2, lett. b e c dei cod. della str., 41 e 43, cod. penumero , in relazione agli all'articolo 7, commi 1 e 3 della Cost. Al contrario di quel che aveva ritenuto la Corte palermitana poiché le reazioni all'ingestione di sostanze alcoliche muta da soggetto a soggetto, con la conseguenza che sussistono degli individui i quali pur avendo assunto quantitativi rilevanti ai fini penali non ne sentono gli effetti, assegnare la penale responsabilità sulla base del dato oggettivo del quantitativo alcolico rintracciato nell'organismo non assicura il rispetto dei principio di colpevolezza, in quanto ben può accadere che il soggetto in questione, in preda ad uno stato d'ebbrezza asintomatico, venga chiamato a rispondere in relazione a fattori non prevedibili, né evitabili, con la conseguenza che nessuno potrà essere certo di aver tenuto condotta che lo ponga al di fuori del penalmente vietato. Nella specie, l'imputata «a parte gli occhi lucidi e l'alito vinoso, per nulla indicativi di uno stato di ebbrezza [in quanto la stessa] non barcollava, non era incerta nell'eloquio né disorientata nel tempo e nello spazio» non era in condizione di comprendere di aver violato il precetto penale. Ovviamente la questione si mostrava puntualmente rilevante, occorrendo applicare nel caso in esame il principio di colpevolezza, il quale impone di sapere se l'imputata si fosse posta alla guida avendo consapevolezza di versare in stato d'ebbrezza alcolica. 3.2. Con il primo motivo la S. denunzia violazione di legge e vizio motivazionale sul vaglio probatorio. Sulla base delle testimonianze acquisite era emerso che la ricorrente aveva assunto una bevanda superalcolica scambiandola, per errore, con una analcolica. Inoltre, la sintomatologia registrata non era tale da giustificare stato d'ebbrezza l'alito vinoso si spiegava con l'assunzione avvenuta solo pochi minuti prima del controllo della bevanda e gli occhi lucidi avrebbero potuto trovare le più varie spiegazioni , che era stato registrato da apparecchiatura spirometrica la quale, considerato il gran numero di esami effettuati e del tempo trascorso dall'ultima revisione, non poteva considerarsi attendibile. 3.3. Con il successivo motivo la ricorrente denunzia «insufficiente motivazione» sull'inescusabilità dell'errore. L'imputata aveva provato di essere all'epoca affetta da un'infezione al cavo orale, che era sua volontà astenersi dal bere in quanto avrebbe dovuto guidare, che era incorsa nell'incolpevole scambio di bevanda e di non essere andata incontro ad alcun sintomo riconducibile all'ebbrezza alcolica e, tuttavia, la Corte di merito, facendo leva su una motivazione apodittica, che negava la possibilità che l'imputata «soggetto donna non aduso all'assunzione di sostanze alcoliche e che, peraltro, aveva ingerito quella bevanda fortemente alcolica a stomaco vuoto» non avesse avvertito l'assunzione alcolica, aveva ingiustamente disatteso la prospettazione difensiva. 3.4. Con l'ultimo motivo la ricorrente denunzia il ragionamento della Corte di merito sopra ripreso sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà. Considerato in diritto 4. L'eccezione d'incostituzionalità risulta condivisamente essere stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte territoriale. Il reato contravvenzionale che punisce la guida in stato d'ebbrezza alcolica, interpretando l'esigenza assai sentita di porre un argine al dilagare dell'incidentistica stradale, provocata dall'assunzione di alcolici, costituisce indubbiamente incriminazione di pericolo a tutela avanzata. Da ciò consegue, per scelta legislativa, peraltro sintonica con le indicazioni comunitarie, la perimetrazione di una zona di pericolo, presidiata dalla sanzione penale, oltrepassata colpevolmente la quale l'incorrere nella violazione di legge diviene conseguenza prevedibile e prevenibile. In altri termini, essendo noti e incontroversi gli effetti dell'assunzione di alcolici sull'organismo umano, la regola cautelare qui in esame impone speciale e assai attenta prudenza, fino a giungere all'assoluta astensione nei casi dubbi particolare sensibilità all'alcol, possibile interazione con altre bevande, alimenti, integratori o farmaci , ove il soggetto debba porsi alla guida, dopo un tempo non adeguato da consentire la metabolizzazione completa dell'alcol, oppure, in alternativa, la rinuncia alla guida stessa. Così chiariti ratio e struttura del reato, i parametri costituzionali evocati non risultano affatto neppure lontanamente minacciati dalla disposizione la riprovazione e la condanna non derivano, siccome vorrebbe la ricorrente, dall'individuale e variabile capacità di sentire gli effetti dell'alcol, bensì dall'imprudente e negligente scelta di essersi posti alla guida dopo aver assunto alcolici o, comunque, prodotti a base alcolica anche ove si trattasse di farmaci Cass., Sez. IV, numero 19386 del 5/4/2013, Rv. 255835 ma già nello stesso senso, Cass., Sez. IV, numero 38121 del 14/10/2010 , senza avere atteso il trascorrere di un tempo ragionevole assimilabile nella coscienza comune a quello impiegato dall'apparato digerente per far luogo ad una piena digestione tale da scongiurare il permanere di un tasso alcolico nel sangue penalmente rilevante. 5. I motivi posti a sostegno del ricorso, unitariamente considerati, tenuto conto della loro interdipendenza vanno disattesi in quanto infondati. Il ragionamento della Corte di merito, con la quale si è disattesa la tesi posta a discolpa, non è in questa sede censurabile, non rilevandosi i gravi vizi motivazionali prospettati. Invero, non appare niente affatto contraddittorio e illogico assegnare scarso valore persuasivo alla predetta tesi difensiva, la quale presupporrebbe per la propria validazione dover affermarsi che la S., a suo stesso dire, non adusa ad assumere bevande alcoliche e, in ispecie, superalcoliche, e, peraltro, affetta da irritazione del cavo orale, abbia scambiato, senza rendersene conto, per una bevanda analcolica altra, assai alcolica e che, nonostante, l'alito e gli occhi tradissero risposta sensibile dell'organismo all'assunzione, la stessa che si proclama abitualmente non bevitrice non sia stata in grado di rendersi conto di trovarsi in stato d'ebbrezza. Infine, quanto all'accenno meno che una mera congettura a limiti di affidabilità del macchinario utilizzato per il test spirometrico, devesi osservare che questa Corte ha già più volte avuto modo di condivisamente affermare che costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria all'accertamento difetti dello strumento, errore di metodologia nell'esecuzione , non essendo affatto sufficiente congetturare la mancanza di omologazione del macchinario Cass., Sez. IV, numero 17463 del 24/3/2011 o il mancato deposito della documentazione attestante la regolarità dell'etilometro Cass., Sez. IV, numero 42084 del 4/10/2011 o, addirittura, come nel caso di specie, prospettare vaghi dubbi, neppure correlati a specifici elementi fattuali. 5. L'epilogo impone condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.