Il momento di decorrenza del termine lungo di impugnazione va individuato in coincidenza con la data di notifica dell’avviso di liquidazione?

Il termine lungo di impugnazione delle sentenze decorre per la parte cui non sia stato debitamente comunicato né l’avviso di trattazione né il dispositivo della sentenza, dalla data in cui essa ha avuto conoscenza di tali sentenze.

Il convenuto contumace decade dal diritto di impugnazione per l'inutile decorso del termine annuale di cui all’articolo 327, comma 1, c.p.c., qualora si accerti anche d'ufficio, in considerazione della natura pubblicistica della decadenza che, nonostante la nullità della citazione o della sua notificazione, egli abbia avuto comunque conoscenza del processo, ed il termine sia decorso con inizio non già dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì dal giorno della detta presa di conoscenza se successiva alla sentenza stessa. Tale principio è stato statuito dalla sentenza numero 17236 del 12 luglio 2013 della Corte di Cassazione. Il caso. La sentenza del giudice del gravame è stata depositata l’11 ottobre 2001 mentre il contribuente ricorrente l’ha impugnata in cassazione il 27 marzo 2008. A presidio del ricorso per cassazione il contribuente ha eccepito la mancata conoscenza del giudizio d’appello introdotto dall’ufficio. Intempestività del ricorso per cassazione? Il giudice di legittimità , una volta appurato che il momento di decorrenza del termine di impugnazione doveva essere individuato in coincidenza con la data di notifica 9 maggio 2005 dell’avviso di liquidazione con il quale l’ufficio facendo espresso riferimento alla citata sentenza del giudice del gravame depositata l’11 ottobre 2001, aveva ingiunto il pagamento della somma dovuta in base alla stessa sentenza , ha dichiarato inammissibile per intempestività il ricorso per cassazione del contribuente. In particolare, gli Ermellini hanno sottolineato che - In tema di contenzioso tributario, per stabilire, ai sensi dell'articolo 38 d.lgs. numero 546/1992, se sia ammissibile l'impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo se invece la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto - In tema di processo tributario, nelle controversie cui non risulti applicabile il secondo comma dell’articolo 153 c.p.c. introdotto dalla L. numero 69/2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009 , il termine «lungo» per l’impugnazione delle sentenze di cui al primo comma dell’articolo 327 c.p.c. decorre per la parte cui non sia stato debitamente comunicato né l’avviso di trattazione di cui all’articolo 22 d.lgs. numero 546/1992 né il dispositivo della sentenza ai sensi dell’articolo 37 del medesimo decreto, dalla data in cui essa ha avuto conoscenza di tali sentenze. Fino alla data del 4 luglio 2009, in assenza di un'espressa previsione normativa, deve essere applicato il principio di diritto secondo cui i termini per l'impugnazione delle sentenze decorrono, per la parte cui non sia stata debitamente comunicato né l'avviso di trattazione né il dispositivo, dalla data in cui essa ne ha avuto conoscenza. La legge numero 69/2009 ha modificato l'articolo 153 del codice di procedura disponendo che la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa nei termini. In questa ipotesi è previsto che il giudice possa ammettere la prova dell'impedimento e quindi possa provvedere alla rimessione in termini delle parti. La modifica normativa costituisce «un'espressione del principio della effettività della tutela giurisdizionale scolpito sia nell'articolo della Costituzione sia nella Carta Europea dei diritti dell'Uomo». Il contribuente deve ricevere i due avvisi. Occorre, pertanto, che il diritto alla difesa e alla partecipazione al processo non siano vanificati da una mera omissione da parte pubblici uffici. Nel d.lgs. numero 546/1992 sono obbligatoriamente previste delle comunicazioni alle parti costituite. In particolare, l'articolo 22 prevede che esse vengano informate della data di trattazione o di eventuali rinvii, e l'articolo 37 che sia comunicato il deposito della sentenza. Pertanto, il legislatore ha voluto garantire il ricorrente ovvero l'appellante con un duplice affidamento di informazione sui fatti del procedimento. Alla parte che non esercita tempestivamente il diritto di impugnazione, a causa dell'assenza di tali comunicazioni, non può essere precluso il diritto di difesa costituzionalmente previsto. In buona sostanza , il giudice di legittimità ha sancito che nella fattispecie in esame la data rilevante per stabilire il momento di avvenuta conoscenza dell’atto-sentenza di gravame è il 9 maggio 2005 a fronte di un ricorso per cassazione consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 27 marzo 2008.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 15 maggio – 12 luglio 2013, numero 17236 Presidente Merone – Relatore Terrusi Svolgimento del processo M. B. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia, numero 211-31-01, che aveva confermato un avviso di accertamento dell'ufficio del registro di Milano in ordine al valore di beni compravenduti nel 1990. La sentenza è stata depositata l’11-10-2001. La ricorrente l'ha impugnata il 27-3-2008. Con due motivi ha eccepito che la sentenza era stata pronunciata su appello dell'amministrazione finanziaria avverso la decisione della commissione tributaria provinciale di Milano in data 16-6-1995, ma che del processo di appello essa appellata non aveva avuto conoscenza in ragione della inesistenza materiale della notificazione dell'atto, nonché della irrituale comunicazione dell'avviso di fissazione di udienza avvenuto in Milano, via , anziché alla propria residenza in Marotta di Fano, via . L'agenzia delle entrate, resistendo con controricorso, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività. La ricorrente ha depositato una memoria. Motivi della decisione I. - Come detto, risulta eccepita, a presidio del ricorso, la mancata conoscenza del giudizio d'appello introdotto dall' ufficio. Consegue che non rileva, perché invece attinente a casi di sostenuta mancata conoscenza del processo di primo grado, l'insegnamento giurisprudenziale, asseritamente ostativo, richiamato dall'amministrazione nel proprio controricorso Cass. numero 10223-03 numero 5356-06 , facente leva sull'affermazione che l'articolo 327, 2° co., c.p.c. non può applicarsi a chi, avendo appunto introdotto il processo, debba per ciò solo ritenersi a conoscenza della pendenza di questo. Invece questa corte, con specifico riferimento a situazioni del tipo di quella qui dedotta, ha affermato che, al fine di stabilire se, nel processo tributario, sia ammissibile, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. numero 546 del 1992, l'impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere l'ipotesi specifica di notificazione inesistente rispetto all'ipotesi di mera nullità della notificazione. E nel primo caso la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, sicché rimane onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante aveva avuto contezza del processo. Solo se la notificazione è nulla si presume - iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, per cui è quest'ultimo tenuto a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell’atto v. Cass. numero 2817-09 nonché per il processo ordinario, Cass. numero 18243-08 . II. - Simili principi valgono anche in relazione alle liti tributarie disciplinate, come la presente, dalla norma transitoria di cui all'articolo 72 del d. lgs. numero 546 del 1992. La conseguenza è che, pur essendo per consolidato principio consentita l'impugnazione tardiva, ai sensi dell'articolo 327 c.p.c., non già per il sol fatto che si sia verificata una nullità della notificazione dell'atto introduttivo, ma solo quando tale vizio abbia causato l'incolpevole ignoranza della pendenza del giudizio in capo al destinatario v. Cass. numero 12004-11, cui adde Cass. numero 20307-12 e numero 19225-07 , una simile aggiuntiva condizione deve ritenersi nella specie presunta cfr. anche Cass. numero 11991-06 , contrariamente all'assunto dell'agenzia delle entrate, essendo stato dedotto che l'avverso appello ratione temporis soggetto alla cessata disciplina di cui all'articolo 22 del d.p.r. numero 636 del 1972 non era stato mai notificato a cura della segreteria della commissione di secondo grado e che la comunicazione dell'udienza di trattazione era stata eseguita a un indirizzo privo di relazione con l'appellata. III. - Tuttavia il ricorso per cassazione resta inammissibile. Risulta dalla stessa ricorrente allegata la presa di conoscenza della sentenza conclusiva del processo d'appello, e dunque del processo medesimo, in data anteriore al ricorso per cassazione di quasi tre anni. In particolare la ricorrente riferisce di aver ricevuto, in data 9-5-2005, la notifica di un avviso di liquidazione col quale l'ufficio, facendo espresso riferimento alla citata sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia - e invero citandone gli estremi -, aveva ingiunto il pagamento della somma dovuta in base alla sentenza stessa. E riferisce altresì di aver tempestivamente finanche impugnato il detto avviso. Ove pure si prescindesse dalla considerazione che la ricorrente nulla ha evidenziato in merito alla sorte di quella impugnazione, per cui non è dato comprendere quale sia e se vi sia un interesse specifico - concreto e attuale - all'odierno ricorso, resta il fatto che il momento di decorrenza del termine di impugnazione dovevasi individuare in coincidenza con la suddetta data di perfezionamento cella notifica dell'avviso di liquidazione che, riferendo la pretesa alla sentenza detta, ne aveva determinato giocoforza il momento di conoscenza. Ciò in forza della più lineare esegesi della norma generale dettata dall'articolo 327 c.p.c., secondo la quale il contumace decade dal diritto di impugnazione per l'inutile decorso del termine annuale di cui al 1° co., qualora si accerti anche d'ufficio, in considerazione della natura pubblicistica della decadenza che, nonostante la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, egli abbia avuto comunque conoscenza del processo, e il termine sia decorso con inizio non già dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì dal giorno della detta presa di conoscenza, se successiva alla sentenza medesima v. sez. w. numero 4196-90 . IV. - In questo senso il collegio è dispensato dal prender posizione in ordine al principio di diritto sostenuto da Cass. numero 6048-13 a margine di altra peculiare affermazione in ordine al presupposto dell'articolo 327 c.p.c. principio invocato dalla ricorrente mediante la memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 c.p.c. nella parte in cui afferma che, nelle controversie tributarie soggette al d. lgs. numero 546 del 1992 integrato dal regime processuale generale anteriore alla l. numero 69 del 2009, il termine lungo di impugnazione delle sentenze, di cui all'articolo 327, ult. co., c.p.c., decorre, per la parte cui non sia stato debitamente comunicato né l'avviso di trattazione di cui all'articolo 22 del d.lgs. numero 546/1992, né il dispositivo della sentenza ai sensi dell'articolo 37 del medesimo decreto , dalla data in cui essa ha avuto conoscenza di tali sentenze . In parte qua, e nei limiti della riferibilità al giudizio d'appello instaurato dalla controparte, il principio può essere condiviso. Ma è evidente che esso non dà forza alcuna alla tesi prospettata, in quanto, nella specie, la data rilevante, per stabilire il momento di avvenuta conoscenza dell'atto-sentenza, è il 9-5-2005, a fronte di un ricorso per cassazione consegnato all'ufficiale giudiziario, per la notifica, il 27-3-2008. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Spese processuali alla soccombenza. P.Q.M. Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.