La denuncia della violazione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari non basta

Il ricorrente non può limitarsi alla denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari, ma ha l’onere della specifica ed analitica indicazione delle voci e degli importi spettantigli.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 17042/13, depositata lo scorso 9 luglio. Il caso. Un uomo ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal tribunale, reso nel procedimento di opposizione a decreto di liquidazione del compenso al CTU articolo 170 d.p.r. numero 115/2002 , con il quale il giudice ha revocato il decreto del Tribunale che liquidava il compenso al CTU nella misura di 1.200 euro più IVA ed ha condannato il resistente al pagamento delle spese della procedura, liquidandole in complessivi 250 euro oltre ad IVA ed accessori di legge. Non basta la denuncia della violazione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari. La S.C., concentrandosi sul secondo dei 3 motivi di ricorso proposti, in merito alla violazione e/o falsa applicazione delle norme riguardanti le tariffe forensi, «in particolare la violazione della Legge numero 1051/1957», afferma che «il ricorrente non può limitarsi alla denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari, ma ha l’onere della specifica ed analitica indicazione delle voci e degli importi spettantigli, onere che – nella fattispecie – è stato correttamente adempiuto» Cass., numero 9082/2006 . Per questo, il provvedimento impugnato viene cassato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 3 luglio 2012 – 9 luglio 2013, numero 17042 Presidente/Relatore Salmè Rilevato in fatto che R B. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Udine in data 21/02/2011, reso nel procedimento di opposizione a decreto di liquidazione del compenso al CTU ex articolo 170 D.P.R. numero 115/2002, con il quale il giudice ha revocato il decreto del Tribunale di Udine - Sezione distaccata di Palmanova - che liquidava il compenso al CTU, Dott. F.S., nella misura di Euro 1.200,00 + IVA, ed ha condannato il resistente al pagamento delle spese della procedura, liquidandole in complessivi Euro 250, 00 oltre ad IVA ed accessori di legge che è stata depositata e comunicata alle parti relazione ex articolo 380 bis c.p.c. del seguente tenore Il coordinatore Rilevato che R B. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Udine in data 21/02/2011, reso nel procedimento di opposizione a decreto di liquidazione del compenso al CTU ex articolo 170 D.P.R. numero 115/2002, con il quale il giudice ha revocato il decreto del Tribunale di Udine - Sezione distaccata di Palmanova - che liquidava il compenso al CTU, Dott. F.S., nella misura di Euro 1.200,00 + IVA, ed ha condannato il resistente al pagamento delle spese della procedura, liquidandole in complessivi Euro 250,00 oltre ad IVA ed accessori di legge/rilevato che il ricorso per cassazione si articola in numero 3 motivi ritenuto che l'esame del secondo motivo di ricorso è preliminare e riguarda la violazione e/o falsa applicazione delle norme riguardanti le tariffe forensi, in particolare la violazione della Legge numero 1051/1957, nonché degli articolo 51, 58, 60, 64 del R.D.L. numero 1578/1933 in relazione al D.M. numero 127/2004, ed in esso il ricorrente lamenta la violazione dei minimi tariffari ritenuto che, a norma dell'articolo 24 della legge numero 794/1942, gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili, il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato, in quanto risultano violati tali minimi ritenuto che, al fine di consentire alla Corte di Cassazione la verifica della corretta liquidazione delle spese processuali, il ricorrente non può limitarsi alla denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari, ma ha l'onore della specifica ed analitica indicazione delle voci e degli importi spettantigli Cass. numero 9082/2006 , onere che è stato correttamente adempiuto . Ritenuto in diritto Che il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione che non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere la causa può essere decisa nel merito. P.Q.M. la Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., condanna S F. al pagamento delle spese del giudizio di merito che liquida in Euro 816,91, di cui Euro 507,00 per diritti, Euro 85,00 per onorari, Euro 150,91 per esborsi e in Euro 700,00 per il giudizio di cassazione, di cui Euro 200,00 per esborsi.