In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27932, depositata il 26 giugno 2013, in occasione di un ricorso presentato da un amministratore unico di una società e dal responsabile di cantiere, ritenuti responsabili del delitto di lesioni colpose. Segnalate macchie sospette nella costruenda galleria. I giudici di merito avevano accertato che nel corso della realizzazione di una galleria, i cui lavori erano stati subappaltati dalla ditta in questione, i lavoratori che avevano provveduto alla perforazione durante la notte, nel cambio di turno, avevano segnalato, alla presenza del capocantiere, che in una parte dello scavo vi erano tracce di umidità, le quali potevano significare la presenza di materiale poco compatto, e che nella roccia era visibile una venatura indicativa di materiale meno consistente. Nonostante ciò, i lavori erano proseguiti e un lavoratore del turno successivo era stato investito dalla frana di una parte consistente di roccia, riportando lesioni personali. Sul presupposto dell’obbligo gravante sulla società appaltante riguardo all’osservanza delle norme antinfortunistiche, in difetto di esonero da responsabilità per la presenza dell’appaltatore, i giudici di merito hanno ravvisato la responsabilità del capocantiere nel fatto che, nonostante fosse stato avvertito dagli operai delle riscontrate anomalie della roccia, aveva disposto il completamento dei lavori, non ravvisando ragioni di pericolo sulla scorta dell’omessa segnalazione di anomalie da parte dei geologi. Responsabilità della ditta che ha subappaltato i lavori. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, deducendo l’erroneo convincimento dei giudici di merito riguardo alla sussistenza di responsabilità a carico della ditta subappaltatrice, così non solo venendo meno al dovere motivazionale, ma anche avallando in tal modo una sorta di responsabilità oggettiva. I ricorrenti, inoltre, hanno segnalato che la valutazione geologica della zona era di competenza dell’impresa appaltante, tenuta a garantire l’eseguibilità delle opere sotto il profilo antinfortunistico. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, ricordando che gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche gravano anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, che ha l’onere di riscontrare e accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l’organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all’appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 21 marzo - 26 giugno 2013, n. 27932 Presidente Brusco Relatore Esposito Ritenuto in fatto Con sentenza del 7/11/2011 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado con la quale B.B.S. e B.C. , rispettivamente nella qualità di amministratore unico della srl De. Mo. Ter. e di responsabile di cantiere per la predetta ditta, erano stati ritenuti responsabili del delitto di lesioni colpose in danno di A.M. . I giudici di merito avevano accertato che nel corso della realizzazione di una galleria, i cui lavori erano stati subappaltati dalla ditta De. Mo. ter. s.r.l., i lavoratori che avevano provveduto alla perforazione durante la notte, nel cambio di turno, avevano segnalato, alla presenza di B.C. , che nella parte destra dello scavo vi erano tracce di umidità, le quali potevano significare la presenza di materiale poco compatto, e che nella roccia era visibile una venatura indicativa della presenza di materiale meno consistente. Che, nonostante ciò, i lavori erano proseguiti e, successivamente, il lavoratore, intervenuto dopo l'attività di perforazione compiuta da altra squadra nelle ore precedenti, nel mentre stava installando una centina con modalità analoghe a quelle in precedenza utilizzate, era stato investito dalla frana di una parte consistente di roccia, riportando lesioni personali consistenti in trauma da schiacciamento, trauma addominale chiuso, frattura limitante L4, sospetta lesione della milza, escoriazione del collo e del ginocchio destro . Sul presupposto dell'obbligo gravante sulla società appaltante riguardo all'osservanza delle norme antinfortunistiche, in difetto di esonero da responsabilità per la presenza dell'appaltatore, la responsabilità degli imputati veniva ravvisata nel fatto che il B.C. , nonostante fosse stato avvertito dagli operai delle riscontrate anomalie della roccia, aveva disposto il completamento dei lavori, non ravvisando ragioni di pericolo sulla scorta dell'omessa segnalazione di anomalie da parte dei geologi. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati. Con il primo motivo si censura la sentenza per non essere addivenuta alla chiesta parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Rileva il ricorrente che era stata dedotta nell'atto di appello la critica al convincimento espresso dal giudice di primo grado riguardo alla non affidabilità delle conclusioni tecniche tratte dal consulente di parte della difesa e che tali conclusioni non erano state sottoposte a vaglio critico ad opera dei giudici di appello, in tal modo determinandosi una violazione del diritto alla prova. Con il secondo motivo si deduce l'omessa considerazione di emergenze istruttorie, costituite da copiose testimonianze, che avrebbero consentito di apprezzare che la squadra uscente al cambio del turno aveva effettuato le consegne senza segnalare alcunché alla squadra subentrante, così incorrendo in un palese travisamento del fatto. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'erroneo convincimento dei giudici di merito riguardo alla sussistenza di responsabilità a carico della ditta subappaltatrice, così non solo venendo meno al dovere motivazionale, ma anche avallando con il proprio ragionamento una sorta di responsabilità oggettiva. Rileva che la valutazione geologica della zona era di competenza della impresa appaltante, tenuta a garantire l'eseguibilità delle opere sotto il profilo antinfortunistico. Osserva che il giudice di merito non riteneva di accogliere neppure sotto tale aspetto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, formulata nei motivi d'appello, al fine di offrire al giudice chiarezza in ordine al quadro d'insieme delle figure responsabili della sicurezza nelle varie fasi della realizzazione dei lavori. Con il quarto motivo si deduce assoluta mancanza di motivazione in ordine alla richiesta avanzata riguardo alla sostituzione delle pena detentiva irrogata con quella pecuniaria. Considerato in diritto È infondato il primo motivo di ricorso. Risulta, infatti, che i giudici del merito, di primo e secondo grado, con congrua e logica motivazione, abbiano preso in considerazione e valutato le osservazioni del consulente tecnico di parte della difesa, traendone conclusioni che non contrastano in radice con la tesi dell'accusa . Del pari va disatteso il secondo motivo d'impugnazione, a fronte di congrua motivazione circa la valorizzazione di alcune testimonianze e la svalutazione di altre, ritenute meno attendibili. Va rilevato in proposito che la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa nel senso della non necessarietà dell'esame dettagliato di tutte le risultanze processuali, purché risultino sufficientemente indicate, in modo adeguato, le ragioni del convincimento espresso in tal senso Cass., Sez. 6, Sentenza n. 49970 del 19/10/2012 Rv. 254107 Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata nello stesso senso Cass, Sez. 4, Sentenza n. 26660 del 13/05/2011 Rv. 250900 . Si manifesta infondato, altresì, anche il terzo motivo di ricorso, poiché con motivazione adeguata e facendo corretto uso dei principi affermati al riguardo dalla giurisprudenza di questa Corte è stata ritenuta la responsabilità della ditta subappaltatrice, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 42477 del 16/07/2009 Rv. 245786 In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali . Quanto all'ultimo motivo, se ne evidenzia la genericità, dato che la richiesta di conversione della pena è stata formulata, sin dai motivi d'appello, in maniera poco chiara e commista alla censura sull'entità della pena, senza indicazione delle ragioni poste a fondamento della medesima. Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Il rigetto comporta a carico dei ricorrenti l'onere del pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.