Guai in arrivo per i cittadini comunitari che guidano alterati, violano i limiti di velocità, il semaforo rosso, le corsie riservate oppure non utilizzano le cinture di sicurezza, l’auricolare e il casco. Per queste diffuse violazioni dal 22 marzo scorso potranno partire infatti verbali senza frontiere in ambito europeo.
Lo stabilisce il decreto legislativo 4 marzo 2014, numero 37 che recepisce la direttiva 2011/82/UE , pubblicato sulla G.U. numero 67 del 21 marzo 2014. L’importante novella in realtà è solo un piccolo passo in avanti verso l’effettività della sanzione stradale in ambito europeo. Resta, infatti, ancora sul tappeto la questione dell’effettivo pagamento delle sanzioni e dell’applicazione delle misure accessorie per le quali sarà necessaria una ulteriore disposizione normativa, già individuata in ambito UE. Ma almeno si inizia, come specifica l’articolo 1 del d.lgs., con lo scambio informativo europeo finalizzato all’applicazione delle più importanti sanzioni stradali. Il problema erano le procedure di notifica dei verbali all’estero. Fino ad ora, circolare con un mezzo comunitario in ambito europeo era particolarmente conveniente. Tutte le multe automatiche autovelox, tutor, semafori andavano per lo più direttamente cestinate anche per la complessità delle procedure di notifica dei verbali all’estero. Con il recepimento della direttiva 2011/82 si è fatto un deciso passo in avanti, attivando una modalità di accesso comune ai dati dei veicoli dei trasgressori per le infrazioni più pericolose e rilevanti. 8 violazioni. Sono 8 le tipologie di violazioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva. L’eccesso di velocità, il mancato uso della cintura di sicurezza, il mancato arresto davanti a un semaforo rosso, la guida in stato di ebbrezza, la guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, il mancato uso del casco protettivo, l’utilizzo di una corsia vietata e l’uso indebito di cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida. Con l’entrata in vigore della novella le forze di polizia nazionale potranno accedere tramite una banca dati centrale gestita dal ministero dei trasporti , ai dati di immatricolazione dei veicoli stranieri comprese le informazioni sui proprietari o titolari del mezzo. Ottenuti questi dati la polizia stradale invierà al proprietario del veicolo od obbligato solidale, una lettera d’informazione su modello predefinito e in lingua originale corrispondente a quella di immatricolazione del veicolo straniero con allegato il verbale, indicando specificamente la natura della violazione, il luogo, la data e l’ora dell’accertamento, le disposizioni di diritto nazionale violate, l’ammontare della sanzione, i termini di pagamento e le modalità di ricorso. Entro 60 giorni dal ricevimento della lettera di informazione, il proprietario dovrà inviare un modulo di risposta specificando i dati del trasgressore. Nella stessa nota, l’interessato potrà dichiarare di non riconoscere valido oppure illegittimo l’accertamento, indicandone i motivi. Particolare attenzione riserva il d.lgs. al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto del codice privacy. Per la messa a regime del sistema occorrerà comunque attendere che tutti gli stati coinvolti nella direttiva si attivino per renderla concretamente
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