Il cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno, ha diritto alla pensione di inabilità

Il cittadino straniero anche se titolare del solo permesso di soggiorno ha il diritto di vedersi attribuire l’indennità di accompagnamento, la pensione d’inabilità e l’assegno di invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge.

E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 6587 del 20 marzo 2014. Il caso. Una cittadina extracomunitaria, titolare di permesso di soggiorno, adiva il Tribunale per vedersi riconosciuta la pensione di inabilità di cui all’articolo 12 l. numero 118/71. Il Tribunale accoglieva la domanda. L’INPS proponeva appello sostenendo che il beneficio avrebbe dovuto essere negato in quanto la cittadina era titolare del solo permesso di soggiorno e non della carta di soggiorno. La Corte Territoriale rigettava l’interposto gravame affermando che il diniego della prestazione previdenziale in questione ad un cittadino straniero legalmente soggiornante in Italia solo perché titolare di permesso di soggiorno e non della carta di soggiorno costituirebbe atto discriminatorio rispetto al cittadino italiano, legato esclusivamente alla diversa nazionalità. I giudici richiamavano, in particolare, una precedente pronuncia, la numero 187/10, con la quale Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, l. numero 388/2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 l. numero 118/1971. Avverso la suddetta sentenza l’INPS proponeva ricorso per cassazione, ribadendo che spetta al legislatore individuare la platea dei soggetti destinatari dei benefici assistenziali e pertanto, anche alle luce delle sent. numero 306/08 e 11/09 della Corte Costituzionale, è legittimo subordinare la concessione di determinate provvidenze alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero in Italia ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata. Inoltre il ricorrente evidenzia che alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, i singoli Stati membri non sono obbligati a realizzare un sistema di protezione sociale generale e diffuso, sebbene, allorquando tale previsione vi sia, debba assicurarsi il rispetto del principio che vieta i trattamenti discriminatori di cui all’articolo 14 CEDU. La Suprema Corte, in linea con il recente orientamento giurisprudenziale, rigetta il ricorso. Le provvidenze assistenziali spettano anche allo straniero. Gli Ermellini ricordano il principio di diritto enunciato dalla stessa Corte con la sentenza numero 14733/2011 secondo il quale «il cittadino straniero anche se titolare del solo permesso di soggiorno ha il diritto di vedersi attribuire l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità e l’assegno di invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce della Corte Cost. numero 306/2008 , numero 11/2009 e numero 187/2010, l’ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l’erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani». Il giudice nazionale deve disapplicare la norma di diritto interno in caso di conflitto. La stessa Corte con sentenza. numero 17966/2011 ha affermato che «Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell’ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regoli generali dell’ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell’ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell’esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli articolo 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957 reso esecutivo con l. numero 1203/1957». L’intervento della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale si è pronunciata con tre sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale dell’art 80, comma 19, l. 388/2000 legge finanziaria 2001 e dell’articolo 9,comma 1 d.lgs. numero 286/98 T.U. immigrazione nella parte in cui dette norme escludono che l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità di cui all’articolo 12 l. 118/1971 e l’assegno di invalidità ex articolo 13 l. numero 118/71, siano attribuibili agli stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia soltanto perché non in possesso della carta di soggiorno. La Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente irragionevole subordinare, quanto ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, l’attribuzione delle suddette prestazioni assistenziali al possesso di un titolo di legittimazione la carta o permesso di soggiorno che richiede, per il rilascio, tra l’altro, la titolarità di un reddito in un determinato ammontare e il regolare soggiorno nello Stato da un certo numero di anni. Secondo la Consulta, infatti, se è consentito al legislatore subordinare l’erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, assume carattere discriminatorio nei confronti dei cittadini extracomunitari – e sono, perciò, costituzionalmente illegittime – le norme che stabiliscano, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini italiani.

Corte di Cassazione, sez VI Civile – L, sentenza 3 febbraio – 20 marzo 2014, numero 6587 Presidente Mammone – Relatore Blasutto Fatto e diritto La Corte pronuncia in camera di consiglio ex articolo 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'articolo 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio. Con sentenza in data 8 luglio 2010 la Corte di appello di L'Aquila respingeva l'appello proposto dall'INPS e confermava la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva accolto la domanda proposta da B.G. per ottenere, quale cittadina extracomunitaria, titolare di permesso di soggiorno ma non della carta di soggiorno l'accertamento del diritto alla corresponsione della pensione di inabilità di cui all'articolo 12 legge numero 118 del 1971. La Corte d'appello ha ritenuto che negare le prestazioni in questione a un cittadino straniero legalmente soggiornante in Italia solo perché titolare di permesso di soggiorno e non della carta di soggiorno concreti una discriminazione rispetto al cittadino italiano, legata esclusivamente alla diversa nazionalità. Ha richiamato la sentenza numero 187/2010 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della legge 23/12/2000, numero 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'articolo 13 della legge numero 118 del 1971. Di questa sentenza l'INPS chiede la cassazione con ricorso fondato su un unico motivo. L'intimata resiste con controricorso. Nell'unico motivo del ricorso l'INPS denuncia violazione della L. numero 388 del 2000, articolo 80, comma 19, dell'articolo 41 del d.lgs. numero 286 del 1998, in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c., assumendo che solo agli stranieri extracomunitari titolari di carta di soggiorno è attribuibile il diritto alle provvidenze assistenziali previste dalla legge nazionale, poiché spetta al legislatore l'individuazione della platea dei soggetti destinatali dei benefici assistenziali, secondo un principio di ragionevolezza e in considerazione delle limitatezza delle risorse finanziarie e che pertanto è legittimo, anche alla luce delle sentenze numero 306/08 e numero 11/09 della Corte Costituzionale, subordinare la concessione di determinate provvidenze alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata. Deduce l'Istituto ricorrente che, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, nessun obbligo sussiste nei confronti dei singoli Stati membri di realizzare un sistema di protezione sociale generale e diffuso, sebbene allorquando tale previsione ci sia debba assicurarsi il rispetto del principio che vieta i trattamenti discriminatori di cui all'articolo 14 CEDU. Il ricorso è manifestamente infondato, alla luce delle recenti sentenze di questa Corte nnumero 14733 del 5 luglio 2011 e numero 17966 del 1 settembre 2011. La prima ha enunciato il seguente principio di diritto Il cittadino straniero anche se titolare del solo permesso di soggiorno ha il diritto di vedersi attribuire l’indennità di accompagnamento, la pensione d'inabilità e l'assegno d'invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale numero 306 del 2008, numero 11 del 2009 e numero 187 del 2010, l'ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l'erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extraEuropei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani La seconda ha ulteriormente precisato che Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli articolo 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, numero 1203. Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha evidenziato che la corte territoriale aveva correttamente disapplicato l'articolo 80, comma 19, della legge numero 388 del 2000 - da cui è stata successivamente espunta, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale numero 306 del 2008, numero 11 del 2009 e numero 187 del 2010, l'ulteriore condizione del possesso della carta di soggiorno - perché, nel negare ai cittadini del Marocco in possesso del solo permesso di soggiorno il diritto alla pensione di inabilità ex articolo 12 della legge numero 118 del 1971, si poneva in contrasto con il principio di non discriminazione stabilito dall'articolo 41 dell'accordo di cooperazione firmato tra la Comunità Europea ed il Regno del Marocco in data 27 aprile 1976 e recepito con il regolamento CEE numero 2211/78, da ritenersi operativo anche nel settore della sicurezza sociale giusta la sentenza della Corte di Giustizia del 31 gennaio 1991, fondandosi esclusivamente, per il riconoscimento dei benefici di legge, sulla cittadinanza . Sulle questioni controverse, si è pronunciata la Corte Costituzionale con tre sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale della L. 23 dicembre 2000, numero 388, articolo 80, comma 19, Legge finanziaria 2001 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286, articolo 9, comma 1, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - come modificato dalla L. 30 luglio 2002, numero 189, articolo 9, comma 1, e poi sostituito dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, numero 3, articolo 1, comma 1, Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo -nella parte in cui dette norme escludono, rispettivamente, che l'indennità di accompagnamento Corte cost. sent. numero 306 del 2008 , la pensione di inabilità di cui alla L. numero 118 del 1971, articolo 12 Corte cost. sent. numero 11 del 2009 e l'assegno di invalidità previsto dalla L. numero 118 del 1971, articolo 13, poi sostituito ad opera della L. 24 dicembre 2007, numero 247, articolo 1, comma 35, Corte cost. sent. numero 187 del 2010 siano attribuibili agli stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato soltanto perché non in possesso della carta di soggiorno ora, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo . È stato osservato Cass. numero 14733 del 2011 che l'intervento del giudice delle leggi fa seguito alla scelta legislativa, espressa nelle norme sottoposte a scrutinio di costituzionalità, di circoscrivere la platea dei fruitori delle prestazioni sociali da riconoscere in favore dei cittadini extracomunitari, intervenendo direttamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali e individuandone, per l'effetto, i beneficiari solamente nei cittadini extracomunitari titolari della carta di soggiorno ora permesso di soggiorno CE così, in sostanza, facendo venir meno, quanto ai soggetti legittimati a fruire di trattamenti assistenziali, la equiparazione, precedentemente esistente, fra i cittadini italiani e gli stranieri extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno . La Corte costituzionale ha giustificato il proprio intervento additivo osservando come sia da ritenere manifestamente irragionevole subordinare, quanto ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, l'attribuzione delle prestazioni assistenziali sopra indicate al possesso di un titolo di legittimazione che come la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno CE richiede, per il rilascio, tra l'altro, la titolarità di un reddito in un determinato ammontare e il regolare soggiorno nello Stato da un certo numero di anni attualmente, cinque . Invero, nell'ordinamento giuridico nazionale, l'indennità di accompagnamento è concessa dalla L. numero 18 del 1980 ai soggetti totalmente inabili per il solo fatto della minorazione, senza che le condizioni reddituali vengano in alcun modo in rilievo mentre l'assegnazione della pensione di inabilità e, rispettivamente, dell'assegno di invalidità civile richiede la dimostrazione delle disagiate condizioni reddituali espressamente e specificamente stabilite per detti benefici assistenziali dalla L. numero 118 del 1971, articolo 12 e 13 norma, quest'ultima, da leggersi, oggi, nel testo sostituito, come già detto, dalla L. numero 247 del 2007, articolo 1, comma 35 . Tale manifesta irragionevolezza - ha sottolineato il giudice delle leggi - comporta che le norme sopra richiamate ed oggetto di censura costituzionale contrastano con l'articolo 2 Cost. sul diritto alla salute, inteso anche come diritto ai rimedi possibili alle menomazioni prodotte da patologie di non lieve importanza, nonché con l'articolo 3 Cost. e violano, altresì, l'articolo 10 Cost., dal momento che tra le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall'appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato . In definitiva, secondo le sentenze costituzionali in commento, se è consentito al legislatore subordinare l'erogazione di determinate prestazioni purché non inerenti a rimediare a gravi situazioni d'urgenza alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, assume carattere discriminatorio nei confronti dei cittadini extracomunitari - e sono, perciò, costituzionalmente illegittime - le norme che stabiliscano, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini italiani sent. cit., in motivazione . Esaminando il ricorso dell'INPS alla stregua degli indicati principi, osserva questa Corte che l'Istituto previdenziale non contesta l'idoneità del permesso di soggiorno di cui è titolare l'invalida ad abilitarla a soggiornare legalmente in Italia. Prospetta l'INPS che l'odierna intimata risultava titolare, al momento della domanda amministrativa del 16.4.2002, solo del permesso di soggiorno dal 30.11.2001. Tuttavia, non risulta che l'Istituto abbia dedotto il mancato esame, da parte del giudice di merito, della questione relativa al carattere non episodico e di non breve durata di tale soggiorno. Il ricorso, invero, è tutto e solamente incentrato a sostenere che quel titolo di legittimazione non è idoneo a consentire il riconoscimento del diritto del cittadino extracomunitario alle prestazioni assistenziali di cui alla L. numero 118 del 1971, essendo necessaria, a tal fine, la titolarità della carta di soggiorno. Non risulta censurata la sentenza per omesso esame di questioni di fatto rilevanti ai fini della decisione. Il ricorso proposto dall'INPS è, dunque, manifestamente infondato. Tenuto conto che le citate sentenze di questa Corte nnumero 14733 del 5 luglio 2011 e numero 17966 del 1 settembre 2011 sono coeve al ricorso per cassazione notificato il 29 luglio 2011 , ricorrono le condizioni per compensare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.