Il decreto del prefetto non è indispensabile per l’utilizzo dell’autovelox

Le disposizioni, ex articolo 4, d.l. numero 121/2002, relative al rilevamento mediante autovelox, su disposizione del prefetto, dei limiti di velocità, hanno il fine di regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzata al rilevamento dei limiti di velocità. Tuttavia, l’articolo 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, invece, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione, seppur con l’obbligo della contestazione immediata, salvo le eccezioni previste dall’articolo 201, comma 1-bis, c.d.s. possibilità di contestazione differita in caso di pericoli nel fermo immediato del veicolo .

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 6432, depositata il 19 marzo 2014. Il caso. Il Tribunale di Locri confermava la decisione del giudice di pace, che aveva annullato il verbale di contestazione, per eccesso di velocità, nei confronti di un autista, in quanto l’atto era illegittimo per mancanza di contestazione immediata e per il fatto che l’installazione dell’autovelox sulla via, dove era stata commessa l’infrazione, era in contrasto con l’articolo 4, commi 1 e 2, d.l. numero 121/2002. Questa norma afferma che sulle strade, individuate, con apposito decreto dal prefetto, in base al tasso di incidentalità, del traffico o di altre cause che non consentano l’immediato fermo del veicolo, gli organi di polizia stradale possono impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni. Infine, gli agenti della polizia municipale non avrebbero potuto esercitare i poteri di polizia stradale in quel tratto di strada. Autovelox sì o autovelox no? Il Comune di Riace ricorreva in Cassazione, chiedendo alla Corte se gli agenti di polizia, in servizio sulle strade per cui non sia applicabile la disciplina ex articolo 4, commi 1 e 2, d.l. numero 121/2002, a causa dell’assenza del decreto prefettizio, possano, comunque, procedere al rilevamento della velocità mediante autovelox, pur con l’obbligo di contestazione immediata, salvo le eccezioni previste dall’articolo 201, comma 1-bis, c.d.s Disciplina speciale. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione rilevava che le disposizioni, ex articolo 4, d.l. numero 121/2002, evidenziano l’intenzione del legislatore di regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzata al rilevamento dei limiti di velocità. Perciò, l’articolo 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, invece, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione, seppur con l’obbligo della contestazione immediata, salvo le eccezioni previste dall’articolo 201, comma 1-bis, c.d.s. possibilità di contestazione differita in caso di pericoli nel fermo immediato del veicolo . Nel caso di specie, mancava il decreto prefettizio, tuttavia l’utilizzo dell’apparecchiatura era, alla luce di quanto affermato, possibile e, rientrando questa situazione in una fattispecie di eccezione, prevista dall’articolo 201, comma 1-bis, c.d.s., era, comunque, possibile la contestazione differita. Di conseguenza, la Corte di Cassazione accoglieva questo motivo di ricorso. L’accertamento della polizia municipale. Il ricorrente, inoltre, chiedeva alla Corte se gli agenti di polizia, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all’intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni stradali punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto quel territorio. Il territorio comunale non si limita al centro abitato. Secondo i giudici di legittimità, la polizia municipale, avendo il potere di accertare tali violazioni su tutto il territorio comunale, ha la possibilità di farlo anche sulle strade statali al di fuori del centro abitato. Perciò, gli accertamenti compiuti all’interno dell’intero territorio comunale, e non solo del centro abitato, devono ritenersi legittimi sotto il profilo della competenza dell’organo accertatore. La Corte di Cassazione accoglieva, quindi, anche questo motivo di ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 gennaio – 19 marzo 2014, numero 6432 Presidente Bucciante – Relatore Matera Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 29-4-2006 N.M. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento numero 327/2006. emesso dalla Polizia Municipale di Riace, notificatogli il 24-3-2006, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'articolo 142 comma 8 C.d.S., per eccesso di velocità, rilevato per mezzo di apparecchiatura Velomatic 512. Con sentenza in data 23-11-2006 il Giudice di Pace di Stilo accoglieva il ricorso, annullando il verbale di contestazione impugnato. La predetta decisione veniva appellata dal Comune di Riace. Il Tribunale di Locri, Sezione Distaccata di Siderno, con sentenza in data 29-9-2008 rigettava il gravame, rilevando che il verbale di accertamento era illegittimo per mancanza di contestazione immediata, in quanto l'installazione dell'autovelox sulla via omissis , dove era stata commessa l'infrazione, risultava in contrasto con il disposto di cui all'articolo 4 primo e secondo comma del di. numero 121/2002. Il giudice di appello, inoltre, affermava che i VV.UU. del Comune appellante non erano competenti ad esercitare i poteri di polizia stradale sul tratto di strada in questione, di proprietà dell'Anas e della provincia di Reggio Calabria. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Comune di Riace, sulla base di tre motivi. N.M. non ha svolto attività difensive. In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 commi 1 e 2 del d.l. numero 121 del 2002, convertito in legge numero 168 del 2002, nonché degli articolo 142, 200 e 201 c.d.s. Deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che, ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 121V2002, il rilevamento della velocità effettuato alla presenza e ad opera di agenti di polizia con l'ausilio di autovelox, dagli stessi gestito, non possa essere esercitato sulle strade alle quali non sia applicabile la speciale disciplina prevista dalla citata disposizione, segnatamente per l'assenza del decreto prefettizio emesso ai sensi del comma 2. Sostiene che, in relazione a tali strade, restano in vita le disposizioni che consentono l'utilizzazione di dette apparecchiature alla presenza degli agenti di polizia, che hanno l'obbligo della contestazione immediata dell'infrazione ex articolo 200 C.d.S., salvo le eccezioni espressamente previste dall'articolo 201 C.d.S. ed esemplificate dall'articolo 384 del relativo regolamento di attuazione evenienza, questa, che si era verificata nel caso in esame, essendosi dato atto nel verbale di contestazione che non era stato possibile procedere a contestazione immediata dell'infrazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 201, comma 1 bis, lett. e del d.lgs. numero 285/1992. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto Dica la Corte che gli agenti di polizia in servizio sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di cui all'articolo 4 del d.l. numero 12U2002 convertito in legge numero 168/2002, e segnatamente per l'assenza di decreto prefettizio ex articolo 4 comma 2, possono parimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo apparecchiature elettroniche autovelox dagli stessi agenti direttamente gestite pur con l'obbligo della immediata contestazione della velocità vietata, salvo però le eccezioni espressamente previste dall'articolo 201 del codice della strada ed esemplificate dall'articolo 384 del suo regolamento di attuazione . Il motivo è fondato, alla luce del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il disposto del comma 1 dell'articolo 4 del d.l. 20-6-2002 numero 121, convertito, con modificazioni, nella legge 1-8-2002 numero 168, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso articolo 4 che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articolo 142 e 148 cod. strada limiti di velocità e sorpasso , tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo articolo 4, con il quale si esclude per principio l'obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto articolo 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione, seppure con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'articolo 201, comma I-bis, cod. strada Cass. S.U. 13-3-2012 numero 3936 Cass. 12-10-2011 numero 21021 Cass. 18-10-2011 numero 21523 Cass. 27-9-2011 numero 19755 Cass. 10-1-2008 numero 376 Cass. 29-1-2008 numero 1889 . Ha errato, pertanto, il Tribunale, nell'affermare che l'installazione dell'autovelox sul tratto di strada in cui è avvenuta l'infrazione per cui è causa si pone in contrasto con il disposto dell'articolo 4 del d.l. numero 1212002. 2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 del d.l. numero 121 del 2002, convertito in legge numero 168 del 2002, nonché degli articolo 142, 200 e 201 c.d.s., in relazione all'articolo 384 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Sostiene che il Tribunale non ha considerato che gli articolo 201 c.d.s. e 384 regol. di attuazione del c.d.s., mai abrogati, devono trovare applicazione anche dopo l'entrata in vigore del d.l. numero 121/2002, per il caso di violazioni accertate direttamente dagli agenti di polizia con l'ausilio di autovelox su strade non comprese nella previsione di cui all'articolo 4 del citato d.l Rileva che nella specie le ragioni indicate dai verbalizzanti sono chiaramente riconducibili a quelle previste dall'articolo 201 comma 1 bis c.d.s. e tipizzate dall'articolo 384 del regolamento di attuazione, che consentono il differimento. Il quesito di diritto posto è il seguente Dica la Corte che nel caso di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo autovelox articolo 142 Codice della Strada , da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l'apparecchiatura elettronica, è consentita la contestazione differita dell'infrazione quando si verificano le situazioni di impossibilità contemplate dall'articolo 201 del codice della strada e ciò pur con l'obbligo della specificazione a verbale delle ostative ragioni, che se riconducibili a quelle tipizzate dall'articolo 384 lett. e del regolamento divengono insindacabili . Il motivo è fondato, dovendosi ribadire in questa sede il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui la indicazione, nel verbale di contestazione notificato, di una delle ragioni tra quelle indicate dall'articolo 384 reg. esecomma C.d.S., che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione. Ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell'opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione dall'altro, in quanto nessuna norma impone all'Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire la immediata contestazione delle violazioni del codice della strada, e in particolare di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia Cass. S.U. 13-3-2012 numero 3936 Cass. 10-1-2008 numero 376 Cass. 18-4-2007 numero 9308 Cass. 15-11-2006 numero 24355 Cass. 27-1-2006 numero 1752 . Nella specie, il giudice di merito non si è attenuto all'enunciato principio, nel ritenere che la mera indicazione nel verbale di contestazione per cui è causa, a giustificazione della mancata contestazione immediata, delle ragioni di cui all'articolo 201 comma 1 bis lett. e del c.d.s. non è sufficiente a giustificare la deroga all'obbligo della contestazione immediata sulla strada extraurbana secondaria de qua, non ricompresa tra le strade secondarie extraurbane individuate dal decreto prefettizio. 3 Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'articolo 12 comma 1 lett. e del dlt numero 285/1992, nonché dell'articolo 5 della legge numero 65/1986 e dell'articolo 13 della legge numero 689/1981. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, gli agenti di polizia municipale, in conformità alla previsione dell'articolo 13 della L. numero 689/1981, nella materia dell'accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, poiché organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio del Comune, hanno il potere di accertare le violazioni afferenti alla circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, comprese le strade che lo attraversano. Rileva che, nel caso in esame, nella stessa sentenza impugnata si da atto che il tratto della sul quale è stato effettuato l'accertamento ricade nel territorio del Comune di Riace. Il quesito di diritto viene così formulato Dica la Corte che gli agenti di polizia municipale, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio . Anche tale motivo è fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, in conformità della regola generale stabilita dall'articolo 13 della l. numero 689 del 1981 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, anche, quindi, su strade statali al di fuori del centro abitato. Ne deriva che, una volta stabilito che gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale hanno tale potere nell'ambito dell'intero territorio comunale, gli accertamenti di violazioni del codice della strada da essi compiuti in tale territorio debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell'organo accertatore, restando l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all'accertamento, ininfluenti su detta competenza Cass. 18-10-2011 numero 21523 Cass. 12-10-2011 numero 21021 Cass. 28-4-2011 numero 9497 e 9478 Cass. 3-3-2008 numero 5771 . Nel caso in esame, pertanto, il Tribunale ha erroneamente ritenuto l'incompetenza dei VV.UU. del Comune di Riace ad esercitare i poteri di polizia stradale sulla via Nazionale SS. 106, risultando dalla stessa sentenza impugnata che il tratto di strada in cui è stata commessa l'infrazione ricade nel territorio di tale Comune. 4 Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, s'impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabra, il quale si atterrà ai principi di diritto innanzi enunciati e provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio. P.Q.M. LA Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Reggio Calabria.