Sull’immobile abusivo acquisito coattivamente dal Comune permane l’usufrutto, se ‘incolpevole’

L’usufrutto, come noto, costituisce un diritto reale di godimento su cosa altrui, limitato solo dal vincolo di durata e da quello della destinazione economica. Come tale, in caso di abuso edilizio posto in essere dai soli originari nudi proprietari, permane sulla nuda proprietà acquisita coattivamente dal Comune.

È quanto affermato dal Tar Puglia, sez. Bari III, nella sentenza n. 158 del 4 febbraio 2014. L’abuso edilizio commesso dai soli nudi proprietari. La pronuncia trae origine da una fattispecie assolutamente peculiare di abuso edilizio. Precisamente, i signori L.D. e C.M.R., quali nudi proprietari di un bene immobile, ponevano in essere un abuso edilizio consistente nella trasformazione di un capanno di attrezzi ad abitazione. L’abuso veniva commesso a totale insaputa dell’usufruttuaria, la signora M.C.T Il Comune di Noci, accertato l’abuso, in presenza dell’inottemperanza dei responsabili all’ingiunzione di demolizione entro il rituale termine dei novanta giorni, procedeva all’acquisizione, coattiva e gratuita, dell’immobile al proprio patrimonio. Solo al momento dell’immissione in possesso, l’usufruttuaria incolpevole veniva a conoscenza della procedura di acquisizione e proponeva ricorso al Tar. L’usufruttuaria, sulla base del presupposto dell’acquisita tardiva conoscenza, lamenta la mancata attivazione nei suoi confronti delle procedure di partecipazione procedimentale e, soprattutto, la mancata notificazione dell’ordinanza comunale di acquisizione dell’immobile. La posizione dell’usufruttuario . Finora la giurisprudenza ha concentrato la sua attenzione soprattutto sulla posizione giuridica dell’usufruttuario, in relazione all’accertamento di un abuso edilizio, pervenendo alle seguenti conclusioni a la mancata notifica all'usufruttuario non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione, dal momento che l’usufruttuario può impugnare autonomamente il provvedimento, di cui sia venuto a conoscenza, qualora ne ricorrano i presupposti Tar Campania, sez. Napoli VI, n. 3.775/2011 b l’usufruttuario non ha la legittimazione passiva in ordine all'azione di riduzione in pristino conseguente all'esecuzione, su immobile concesso in usufrutto, di opere edilizie illegittime Cassazione civile, sez. II, nn. 5.900/2010 e 8.008/2011 c l’usufruttuario non è legittimato a ricevere l’ordine di esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili, dal momento che l’articolo 1004 del codice civile pone a suo carico soltanto le spese per la manutenzione ordinaria, mentre gli addossa anche le riparazioni straordinarie solo quando gli obblighi derivanti da detta manutenzione siano rimasti inadempiuti Tar Lazio, sez. Latina n. 262/2012 . Una fattispecie assolutamente peculiare . Diversa è la posizione del nudo proprietario. Secondo la consolidata giurisprudenza, l’estraneità del proprietario agli abusi edilizi commessi sul bene da un soggetto che ne abbia la piena ed esclusiva disponibilità non implica l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, emessa nei suoi confronti, ma solo l’inidoneità del provvedimento repressivo a costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene Tar Lazio, sez. Latina n. 1.026/2008 . In merito, la Corte Costituzionale, con l’importante sentenza n. 345/1991, ha precisato che l'acquisizione gratuita dell'area non è una misura strumentale, per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, ma costituisce una sanzione autonoma, che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione, abilitando l'Amministrazione ad una scelta fra la demolizione d'ufficio e la conservazione del bene, definitivamente già acquisito, in presenza di prevalenti interessi pubblici, vale a dire per la destinazione a fini pubblici, e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Il proprietario dell’area è è estraneo al compimento dell’opera abusiva? Ne discende che, essendo l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale una sanzione prevista per l'ipotesi di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, essa si riferisce esclusivamente al responsabile dell'abuso, non potendo operare nella sfera giuridica di altri soggetti ed, in particolare, nei confronti del proprietario dell'area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall'ordinamento. Occorre ricordare che la Corte di Cassazione ha affermato che, al fine di configurare la responsabilità del proprietario di un'area per la realizzazione di una costruzione abusiva, è necessaria la sussistenza di elementi, in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che questi abbia concorso, anche solo moralmente, con il committente o con l'esecutore dei lavori, tenendo conto della piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione. Inoltre, sempre secondo la Suprema Corte, possono venire in rilievo altri elementi, quali - i rapporti di parentela o affinità tra il responsabile dell’abuso ed il proprietario - l’eventuale presenza in loco del proprietario - lo svolgimento di attività di vigilanza sull'esecuzione dei lavori - il regime patrimoniale dei coniugi, ovvero tutte quelle situazioni e comportamenti positivi o negativi, dai quali possano trarsi elementi integrativi della colpa Cassazione penale, sez. III, n. 26.121/2005 . Quindi, in linea generale, è possibile affermare che l’estraneità del proprietario agli abusi edilizi commessi sul bene da un soggetto che ne abbia la piena ed esclusiva disponibilità non implica l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, emessa nei suoi confronti, ma solo l’inidoneità del provvedimento repressivo a costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene Tar Campania, sez. Napoli VII, n. 3.879/2012 . La fattispecie all’esame del Tar Puglia è assolutamente peculiare e, fors’anche innovativa, in quanto, come ammettono espressamente i giudici amministrativi, i responsabili dell’abuso sono i nudi proprietari, mentre il soggetto non responsabile è l’usufruttuario . La signora M.C.T., come usufruttuaria, non ha assolutamente partecipato alla realizzazione dell’abuso edilizio, pur se il ricorso da lei presentato, fondato sull’omessa comunicazione preventiva dei provvedimenti comunali, non può essere accolto. Ciò, in quanto l’acquisizione coattiva, posta in essere dal Comune, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, d.p.r. n. 380/2001, non può intaccare il legittimo diritto dell’usufruttuario, se incolpevole. Tale diritto permane, nonostante l’illecita attività edilizia posta in essere dai nudi proprietari. Pertanto, il ricorso viene respinto, in quanto, paradossalmente ma a tutto vantaggio della ricorrente usufruttuaria! , il provvedimento comunale di acquisizione coattiva non può danneggiare l’usufruttuario incolpevole.

TAR Puglia, sez. III Bari, sentenza 9 gennaio – 4 febbraio 2014, numero 158 Presidente/Estensore Conti Fatto e diritto Con atto notificato il 16 gennaio 2013 e depositato in Segreteria il successivo giorno 31, Maria Carmela Troilo impugna i provvedimenti indicati in epigrafe relativi all’acquisizione di opere edilizie abusive. La ricorrente – premesso di essere usufruttuaria di un terreno sito in Comune di Noci fg. 7, part. 118 e 120 la cui nuda proprietà appartiene dal 1995 ai sigg. Lippolis Donato e Cericola Maria Rosaria – articola le seguenti doglianze 1 Violazione e falsa applicazione dei principi regolanti la piena e legale conoscenza degli atti amministrativi Violazione art. 7 ed 8 della L. 241/90 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento Eccesso di potere per difetto d’istruttoria 2 Violazione e falsa applicazione art. 31 DPR 380/2001 in relazione agli artt. 978 e ss. Codice civile Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta. Non si sono costituiti in giudizio né il Comune né i soggetti controinteressati intimati Lippolis Donato e Cericola Maria Rosaria . Alla c.c. del 21.2.2013 la Sezione ha accolto ord. N. 122/13 l’istanza cautelare di sospensione degli effetti dell’atto impugnato, fissando la pubblica udienza del 9.1.2014. Non sono seguiti altri depositi. Alla pubblica udienza del 9.1.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Va preliminarmente rilevato che - ancorché dalla stessa documentazione prodotta emerga che la ricorrente è nata nel 1916 ed è stata riconosciuta dalla commissione medica il 4.7.2002 affetta da demenza senile – il Collegio non risulta abilitato a dichiarare ex officio l’inammissibilità del gravame, per incapacità della ricorrente. Invero, l' art. 75 c.p.c., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire, per effetto di una sentenza di interdizione o di inabilitazione e che siano rappresentati o assistiti da un tutore o da un curatore, e non alle persone colpite da incapacità naturale, che non risultano ancora interdetti o inabilitati nelle forme di legge cfr. Cassazione civile sez. lav., 30.1.2003 numero 475 Cass. 22 giugno 2002 numero 9146 Cass. 28 novembre 2001 numero 15071 Cass. 26 maggio 1999 numero 5152 . Inoltre, gli atti compiuti dall'incapace naturale non sono nulli, ma annullabili e solo su istanza della persona che si assume essere stata naturalmente incapace al momento del compimento dell'atto o dai suoi eredi o aventi causa e solo se ne risulta un grave pregiudizio all'autore cfr. Cass. 4.4.2002 numero 4834 . In punto di fatto la ricorrente espone che - i nudi proprietari del terreno Lippolis e Cericola, a sua totale insaputa, eseguivano opere abusive così descritte in ricorso avevano adeguato e adattato un capanno di attrezzi con soffitto di pannelli coibentati ivi esistente da oltre cinquantenni a propria abitazione” sul fondo di cui è usufruttuaria - il Comune di Noci aveva ingiunto ai soli Lippolis e Cericola la demolizione dell’immobile con ordinanza del 21.10.2008 e, con successivo atto del 3.6.2009, aveva accertato l’inottemperanza a detto ordine, atti entrambi mai notificati ad essa - il medesimo Comune, con ordinanza numero 66/2012 del 10.9.2012 disponeva acquisizione dell’area - dell’intera procedura essa veniva a conoscenza solo con la nota prot. N. 18229 in data 6.12.2012, con la quale l’Amministrazione le comunicava che il 19.12.2012 si sarebbe proceduto a redigere verbale di immissione in possesso. In sostanza la ricorrente - muovendo dal presupposto cfr. pag. 3 del ricorso che con l’ordinanza numero 66 del 10.9.2012 il Comune acquisiva l’intera area con conseguente estinzione sostanziale del diritto di usufrutto della ricorrente”- lamenta per un verso primo motivo la mancata attivazione nei suoi confronti delle procedure partecipative e la mancata notificazione dell’ordinanza di acquisizione per altro aspetto secondo motivo la violazione dell’art. 31 del DPR numero 380/01 sostenedo che, in assenza di qualsiasi partecipazione della stessa all’abuso, non può essere dato corso all’acquisizione del bene nei suoi confronti richiamando a sostegno le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale con la sentenza 15.7.1991 numero 345 . Peraltro va escluso che sussista il suddetto presupposto. Invero, per espressa ammissione dell’ odierna ricorrente, risulta che l’ordinanza di demolizione è stata assunta solo ed esclusivamente nei confronti dei comproprietari dell’area Lippolis e Cericola, esclusivi responsabili dell’abuso. Va rammentato che l’acquisizione avviene al patrimonio disponibile del Comune cfr. ex multis T.A.R. Napoli Sez. III, Campania, 5.12.2012 numero 4937 Cassazione penale, Sez. III, 28.4.2010 numero 32952 sicché non può affermarsi l’incompatibilità con detta proprietà del diritto d’usufrutto. L’usufrutto costituisce invero un diritto reale di godimento su cosa altrui, limitato soltanto dal vincolo di durata e da quello della destinazione economica. Giova rammentare che la giurisprudenza, con riguardo alla posizione dell’usufruttuario, ha avuto modo di rilevare che - l'Amministrazione, in sede di emanazione di un ordine di demolizione, deve notificare il provvedimento al proprietario del bene quale risultante dai registri catastali, sicché la mancata notifica all'usufruttuario non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione, ferma rimanendo la possibilità per l'usufruttuario di impugnare autonomamente il provvedimento, di cui sia venuto a conoscenza, qualora ne ricorrano i presupposti cfr. T.A.R. Napoli , Sez. VI, 13.7.2011 numero 3775 - la legittimazione passiva in ordine all'azione di riduzione in pristino conseguente all'esecuzione, su immobile concesso in usufrutto, di opere edilizie illegittime, perché realizzate in violazione delle distante legali, spetta al nudo proprietario, potendosi riconoscere all'usufruttuario il solo interesse a spiegare nel giudizio intervento volontario ad adiuvandum, ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c., volto a sostenere le ragioni del nudo proprietario alla conservazione del suo immobile, anche quando le opere realizzate a distanza illegittima abbiano riguardato sopravvenute accessioni sulle quali si sia esteso il godimento spettante all'usufruttuario in conformità dell'art. 983 c.c. cfr. Cassazione civile, Sez. II , 7.4.2011 numero 8008 e 11.03.2010 numero 5900 - è illegittimo il provvedimento con cui il Comune ordina di eseguire immediatamente lavori ritenuti urgenti ed indilazionabili su un immobile di proprietà privata laddove risulti che l'ordine sia stato rivolto all'usufruttario dell'immobile e non al suo proprietario invero, la disciplina civilistica sulle obbligazioni dell'usufruttuario, rinvenibile nell'art. 1004 c.c., pone a suo carico soltanto le spese per la manutenzione ordinaria mentre gli addossa anche le riparazioni straordinarie solo quando gli obblighi derivanti da detta manutenzione siano rimasti inadempiuti cfr. T.A.R. Latina 2.4.2012 numero 262 . Tornando all’acquisizione ex art. 31 del T.U. numero 380 del 2001, va rilevato che - a partire dalla fondamentale sentenza numero 345 del 1991 della Corte costituzionale resa sul testo dell’allora vigente art. 7 L. numero 47 del 1985 - è stato chiarito che - l'acquisizione gratuita è una sanzione prevista per il caso dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolire - essa si riferisce esclusivamente al responsabile dell'abuso, non potendo di certo operare come avviene talvolta per la confisca, quando questa costituisce misura accessoria di altra sanzione o misura strumentale diretta ad impedire l'ulteriore produzione dell'illecito o l'utilizzazione dei proventi di questo nella sfera di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell'area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento - una volta escluso che il proprietario estraneo all'abuso - anche nel senso che non risulti che egli, essendone venuto a conoscenza, non si sia attivato con gli strumenti offerti dall'ordinamento per impedirlo - possa subire la perdita della proprietà dell'area, non per questo viene meno la possibilità del ripristino, che si riduce alla sola demolizione del manufatto abusivo. La peculiarità che contraddistingue la fattispecie all’esame è quella che i responsabili dell’abuso sono i nudi proprietari, mentre il soggetto non responsabile è l’usufruttuario. Ma tale circostanza – anche alla luce di quanto si è precedentemente annotato mediante richiamo di giurisprudenza in ordine alla legittimazione e alla responsabilità dell’usufruttuario – non può che condurre a ritenere che nessun effetto la disposta acquisizione possa produrre nei confronti del diritto reale della Troilo. Nel mentre spetta ai proprietari del bene di tutelare la loro posizione cosa che essi hanno fatto proponendo distinto ricorso rubricato al numero 1399/12 R.G. di questo tribunale . Del resto la stessa ricorrente ha preso in considerazione tale eventualità, dato che, nello specificare le proprie richieste cfr. le conclusioni a pag. 7 del ricorso , ha sì domandato in accoglimento del ricorso l’annullamento degli atti impugnati”, ma soggiunto la richiesta del conseguente accertamento e declaratoria di illegittimità e comunque di inefficacia nei suoi confronti della acquisizione gratuita di cui agli atti impugnati”. Se così è, il bene non può che essere acquisito dal Comune nello stato in cui si trova, sicché deve concludersi nel senso che su di esso non può che permanere l’usufrutto a favore della Troilo. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto d’interesse, dato che – per quanto si è detto – la posizione giuridica vantata dalla ricorrente non viene affatto danneggiata dagli atti impugnati. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione in giudizio delle parti intimate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Nulla spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.