Cartella di pagamento rivista per la mediazione tributaria

Il Provvedimento Direttoriale del 20 marzo 2013 indica come necessario l’aggiornamento della cartella di pagamento alla luce dell’incorporazione tra Agenzie delle Entrate e del Territorio. L’istituto deflattivo del contenzioso sarà obbligatorio per le liti dal valore inferiore ai 20mila euro, relative a ruoli emessi dopo il 1° dicembre 2012.

Gli effetti della Spending Review. Come disciplinato dall’articolo 23-quater d.l. numero 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge numero 135/2012 a partire dal 1° dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate esercita le funzioni e i compiti già svolti dall’Agenzia del Territorio. Tra di essi rientrano anche i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali. In attesa della completa integrazione delle Agenzie, le attività già esercitate dagli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio continuano ad essere coordinate dalle strutture periferiche competenti, denominate ora Uffici Provinciali-Territorio. Ruoli emessi posteriormente al 1° dicembre 2012? Il primo passo è presentare istanza di reclamo-mediazione. Chi intenda proporre ricorso avverso i ruoli emessi dagli Uffici Provinciali-Territorio dell’Agenzia delle Entrate, successivamente al 1° dicembre 2012, è tenuto preliminarmente a presentare istanza di reclamo-mediazione, ai sensi dell’articolo 17-bis, d.lgs. numero 546/1992. Il procedimento di reclamo-mediazione non si applica, invece, alle controversie concernenti i ruoli emessi dagli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio fino al 30 novembre 2012, anche se la cartella di pagamento è stata notificata dopo il 1° dicembre 2012. Si è reso necessario aggiornare la cartella di pagamento. In particolare, il provvedimento odierno del direttore dell’Agenzia delle Entrate approva le nuove avvertenze del documento, che ora specificano come il ricorso debba essere preceduto dall’istituto del reclamo-mediazione. La mancata presentazione dell’istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria. Per le controversie di valore non superiore a 20mila euro, relative ad atti emanati dagli Uffici Provinciali-Territorio a decorrere dal 1° dicembre 2012, non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver previamente presentato istanza di reclamo-mediazione all’Ufficio. Nel chiaro intento di ridurre al minimo le liti “minori”, si ricorda che la mancata presentazione dell’istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria. La presentazione avviene con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica della cartella previsti per il ricorso. L’istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento dell’istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale. All’istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell’eventuale giudizio presso la Ctp.

TP_FISCO_provv_mediazione