Il ricorso incidentale tardivo e l’elettorato turbato bloccano la correzione dell’esito delle elezioni Regionali in Piemonte del 2010

La lite ha avuto vasta eco soprattutto per i risvolti politici. Il Tar, con un approfondito excursus su molti aspetti processuali e procedurali, ha deciso di annullare le elezioni principalmente per la falsa autenticazione delle liste del vincitore e per la tardività del ricorso incidentale che ha impedito di contestarla anche a quelle che appoggiavano la ricorrente, sì che il turbamento dell’elettorato era tale da giustificare solo l’annullamento. Disattese le linee guida sui rapporti tra giudizio ammnistrativo e penale, sulla declaratoria del falso, dettate dalla Consulta.

Il Tar Piemonte, sez. I, ha depositato il 15 gennaio 2014 la sentenza n. 66 con cui sono state rese note queste complesse motivazioni focalizzate principalmente sulla valenza del giudicato, penale e civile, sull’accertamento del falso da parte del G.A. e sugli effetti preclusivi dell’inammissibilità del ricorso incidentale presentato dal promotore della lista, condannato penalmente per falso Cass. pen. 2918/13 . Il caso. Mercedes Bresso e la coordinatrice di una lista che la sosteneva già nel maggio 2010 impugnarono i risultati delle elezioni, tenutesi il 28 ed il 29 marzo, sostenendo l’illegittima ammissione di alcune liste che sostenevano Cota, vincitore di stretta misura +0,4% , soprattutto quella denominata Pensionati per Cota promossa da uno dei tre condannati per falso. Sono tutti membri della stessa famiglia padre, madre e figlio che, così come consentito dall’articolo 14 L.53/90, le hanno autenticate nella loro qualità di consiglieri comunali. Detta norma abilita il consigliere comunale ad esercitare, nel territorio del comune ove ricopre la carica elettiva, le funzioni di pubblico ufficiale autenticatore delle sottoscrizioni dei candidati . Ne è seguito un lungo iter processuale, caratterizzato anche da alcuni errori delle difese tardività del ricorso incidentale, altri non sono stati ammessi perché i legali firmatari non erano abilitati alla difesa presso le superiori giurisdizioni , conclusosi con la sentenza CDS 4395/12 che ha confermato, tra l’altro, quanto già affermato dalla C.Cost. 304/11 circa l’impossibilità di una decisione autonoma del G.A. sul falso, già rilevata dalla sentenza parziale del Tar 3196/10. Le ricorrenti hanno chiesto la fissazione dell’udienza di merito, mentre la Regione l’ha impugnata in Cassazione, per eccesso di giurisdizione e ne ha chiesto la revocazione innanzi al CDS le liti sono state definite dalle sentenze CDS 175/13 e Cass. SS.UU. 6082/12. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo. Inammissibilità del ricorso incidentale ed inopponibilità dei fatti nuovi sopravvenuti. Il promotore della lista invalidata ha proposto questo mezzo per ristabilire l’originario divario di voti tra i candidati e per chiedere la correzione dei risultati, così come previsto dalla legge. Il Tar, però, l’ha dichiarato inammissibile perché le considerazioni reiterate in atti sulla valenza penalistica delle vicende citate e sulla legittima stigmatizzazione che le stesse possono indurre nell’opinione pubblica in ordine al complessivo svolgimento della tornata elettorale, afferiscono ad un livello di valutazione metagiuridica che è del tutto estraneo alle prerogative degli organi giurisdizionali . Ciò preclude anche il vaglio dei fatti nuovi sopravvenuti avviso di chiusura delle indagini ex articolo 415 bis c.p.p. all’autenticatore, candidato e dirigente della lista che sosteneva la Bresso , anche perché se sopravvenuti alla scadenza dei termini previsti per l'esercizio dell'azione principale o incidentale, diventano irrilevanti nel contenzioso elettorale e tale conclusione trova la propria ratio nell’essenziale regola di contemperamento delle esigenze di difesa con quelle di certezza del risultato elettorale, in termini compatibili con la durata degli organi rappresentativi della cui elezione si tratta . Non è, poi, stato rispettato il termine di 15 giorni, decorrenti dalla ricezione del ricorso principale, entro i quali deve essere depositato e notificato alle controparti a pena di nullità. Infatti l'articolo 129, comma 5, cpa - riferito al giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni, ma espressivo di una regola generale costantemente affermata dalla giurisprudenza in punto di modalità per la proposizione del gravame incidentale in materia elettorale - prescrive che alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale” ex multis , Tar Piemonte 3728/10 e Catania 939/08 CDS 2971/06 . Contrasto giurisprudenziale sul dies a quo di questo termine. Una tesi minoritaria ritiene che, in assenza di una disciplina specifica del ricorso incidentale elettorale, si debba fare riferimento ai termini del rito ordinario, sia pure dimezzati Tar Catania 2274/08 . Per entrambi gli orientamenti e in maniera univoca in giurisprudenza, i termini processuali in esame sono tutti pacificamente considerati perentori e da osservarsi a pena di decadenza . Con la conseguenza che il relativo decorso non può che essere impedito dal compimento dell'atto previsto dalla legge e, cioè, dalla tempestiva proposizione, mediante notifica e successivo deposito, del ricorso incidentale . Il gravame è dunque irricevibile perché tardivo. Peculiarità del ricorso elettorale. Ciò ha precluso il suo vaglio da parte del G.A. in quanto in un sistema processuale di giurisdizione soggettiva imperniato sul principio dispositivo, quale è quello elettorale, la mancata proposizione di rituale ricorso incidentale preclude l'allargamento del thema decidendum rispetto a quanto delineato in modo puntuale nel ricorso introduttivo CDS 4358/12 Tar Piemonte, 295/12 . Differenza tra ricorso incidentale e controdeduzioni. L’elusione del termine decadenziale non può conseguire nemmeno ad una diversa qualificazione delle contestazioni portate nel ricorso incidentale alla stregua di mere controdeduzioni”, non soggette all’onere della previa notifica e ai perentori termini di ingresso nel giudizio , perché non estendono il thema decidendum come il ricorso incidentale. Nella fattispecie il fine prefisso dal ricorrente incidentale esclude che le sue censure siano controdeduzioni, ossia mere confutazioni del ricorso principale Tar Latina, 952/10 e Milano 6943 e 231/10 . Il ricorso incidentale tardivo blocca il riconteggio. Invalidità dell’elezione. Ciò ha impedito di vagliare la rilevanza penale delle identiche irregolarità delle liste avversarie, inficiando anche le altre eccezioni di nullità. Non vi è, quindi, alcuna possibilità di verificare, anche in forza del principio della prova di resistenza, la loro legittima ammissione e di annullare i voti espressi a loro favore, sì da ristabilire l’equilibrio tra i candidati. Al contrario, una volta acclarata la rilevanza numerica delle liste illegittimamente ammesse alla competizione elettorale, l’effetto perturbatore che ne discende sull’espressione della volontà degli elettori è da intendersi come direttamente proporzionale al numero e alla portata di dette liste illegittime. Sicché ,l’assommarsi di liste illegittime, anche se collocate su fronti contrapposti della competizione elettorale, giammai attenua, ma al più aggrava, l’effetto di alterazione della corretta espressione del voto, che è alla base, laddove se ne apprezzi una non trascurabile consistenza quantitativa, della invalidazione generale della procedura elettorale . Infatti in questi casi, per decidere se correggere i risultati, optando per il riconteggio o se annullare le elezioni, si deve apprezzare la consistenza dell’indebito perturbamento o dell’illegittima influenza esercitati sulla consultazione elettorale dalla presenza della lista che non doveva essere ammessa . Ciò è ribadito dal principio guida costantemente affermato dalla giurisprudenza, in ipotesi di illegittima ammissione di una lista, secondo cui, al fine di una giusta composizione di due esigenze egualmente fondamentali per l'ordinamento, l'una inerente alla conservazione - nei limiti del possibile - degli atti giuridici e alla massima utilizzazione dei relativi effetti, e l'altra inerente alla salvaguardia della volontà dell'elettore dall'influenza di eventuali cause perturbatrici, bisogna tener conto della consistenza numerica dei voti espressi a favore della lista illegittimamente ammessa. Quando essa non sia tale da alterare in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse, piuttosto che annullarsi integralmente il risultato delle elezioni e disporsi quindi la rinnovazione di esse, va esercitato il potere di correzione CDS 4586/00, 1343 e3212/01 . Nella fattispecie, per quanto esplicato, questa posizione risultava gravemente alterata v. infra . Conflitto d’interessi. È irrilevante la giurisprudenza ha escluso profili di inammissibilità per conflitto d'interessi del ricorso collettivo proposto avverso la proclamazione degli eletti anche da parte di alcuni dei consiglieri eletti, potendo gli stessi vantare un interesse strumentale all'annullamento in toto delle elezioni, al fine di divenire maggioranza nelle nuove elezioni Tar Latina 666/02 . Per maggiori approfondimenti v. § .2 della sentenza annotata. Il G.A. può accertare autonomamente fatti penalmente rilevanti su cui è intervenuto un giudicato penale e/o civile? È questo l’altro punto focale delle sentenza su cui si è già pronunciata la C.Cost. 304/11 il Tar l’ha, però, disattesa. In breve il falso è estraneo al thema decidendum, perciò il G.A. non è tenuto a conformarsi al giudicato penale ed/od ad altre decisioni intervenute in corso di lite, tanto più che la questione dell’efficacia e opponibilità in altri giudizi del giudicato sulla declaratoria di falso, pronunciata ai sensi dell’articolo 537 c.p.p., ha trovato in giurisprudenza scarse e inappaganti occasioni di approfondimento . Ciò nonostante è chiaro che le certificazioni sottoposte alla sua attenzione possedessero i tratti distintivi dell’atto pubblico, assunto da pubblico ufficiale e come tale assistito da fede privilegiata, ex articolo 2700 c.c., revocabile in dubbio e contestabile unicamente mediante lo strumento processuale della querela di falso disciplinata agli artt. 221 e seguenti c.p.c. , sì che l’acclarato falso materiale ed ideologico, commesso dai consiglieri condannati, comporta l’inammissibilità delle liste così viziate. Infatti l’autentica della dichiarazione di accettazione delle candidature - prevista dall'articolo 32, comma 9, n. 2 del TU n. 570/1960 - è indefettibile requisito prescritto ad substantiam e non integrabile aliunde , funzionale a garantire la certezza della provenienza delle dichiarazioni medesime CDS 779 e 2500/13 . La mancanza o la irritualità di detto elemento essenziale della fattispecie determina non la mera irregolarità, ma la nullità insanabile della sottoscrizione, e, quindi, dello stesso atto di presentazione delle candidature CDS 282/98 . Nello specifico ha fatto venire meno il quorum di candidature per la validità della lista ex articolo 9, comma V, L. 108/68 secondo il quale ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato all’unità superiore” . Il giudicato penale è opponibile nel giudizio amministrativo? Si chiarisca che il passaggio in giudicato della sentenza non è condizionato al decorso del termine di proposizione del ricorso ex articolo 625 bis c.p.p., essendo questo un mezzo di impugnazione straordinaria, esperibile nei confronti di pronunce già divenute irrevocabili e in quanto tale non incidente sull‘intangibilità del loro passaggio in giudicato, ai sensi dell’articolo 648 c.p.p. Cass. pen., sez. VI 5694/08, SS.UU 28717/12 . Cota eccepiva l’inopponibilità del falso in quanto inidonea a spiegare autorità di giudicato in un diverso giudizio, civile o amministrativo, che veda come parti dei terzi che siano rimasti estranei al procedimento penale Cass. Civ., sez. I, 10358/96 e 9070/99 . Il Tar rileva che in questi casi si deve tener conto del favor veri dell’articolo 537 c.p.p., al quale si ascrive la duplice funzione di tutela della fede pubblica - realizzabile mediante la rimozione integrale dalla circolazione dell'efficacia probatoria del documento riconosciuto falso - e di attuazione dell’economia processuale nell’ambito dei rapporti tra giudizio civile e penale di falso Cass. pen. sez. V 712/99 . Rilevano, poi, due distinte ed autonome azioni, suscettibili di epiloghi differenziati l'azione penale principale, volta all'accertamento della colpevolezza, o meno, dell'imputato rispetto alle ipotesi di reato ex articolo 476 e ss. c.p. ed eventualmente alla pronuncia di condanna e l'azione, accessoria, complementare e di valenza civilistica articolo 537 c.p.p. , preordinata alla tutela della fede pubblica e destinata a concludersi con la declaratoria di falsità del documento, allorché, indipendentemente dall'esito dell'altra azione, la falsità stessa sia accertata dal giudice . Estensione dell’efficacia del giudicato penale. Da ciò discende che l’efficacia di questa declaratoria ex articolo 537 cpp non può essere limitata a quanto imposto dall’articolo 654 cpp che prescrive una regola di ingresso dell’efficacia del giudicato penale in altri giudizi civili e amministrativi, condizionandola, tra le altre cose, alla coincidenza soggettiva delle parti costituite nei due procedimenti . Questa estensione è circoscritta ai soli fatti materiali” afferenti all’azione criminosa, come accertati nel giudizio penale ove il fatto va inteso in senso naturalistico, nella sua dimensione fenomenica di condotta . Diversa è, però, la valutazione dell’articolo 537 cpp quando non ha valenza di repressione penale, come nella fattispecie in questo caso si applica la regola del favor veri . Indipendentemente dalla conclusione del processo penale questa declaratoria corrisponde all’esigenza di tutela dell’interesse pubblico alla rimozione dell'efficacia probatoria del documento che ne forma oggetto e assume la tutela della fede pubblica a bene giuridico primario della collettività o a interesse giuridico collettivo . Come tale essa è sottratta alla disponibilità delle parti - tanto che neppure l'ammissione del fatto da parte dell'imputato può di per sé sola giustificare detta dichiarazione, qualora manchi un accertamento positivo del falso, che deve essere compiuto alla luce di tutte le risultanze probatorie acquisite Cass. pen. SS.UU. 20/99 - ed è doverosamente imposta al giudicante, il quale deve obbligatoriamente inserirla in dispositivo . È una statuizione accessoria ma distinta, per contenuto e presupposti, dall’indagine condotta sulla condotta penale di falsificazione, configurandosi come un accertamento atipico sul nudo fatto” la genuinità del documento che deve essere disposto qualunque sia l’esito penalistico del procedimento . Infine le citate norme non fanno alcun rinvio alla disciplina del giudicato contenuta nel Titolo I, Libro X, c.p.p. Che valore ha allora la sentenza penale? Ha valenza civilistica tendente, al pari del giudicato che si forma a seguito della querela di falso, a rimuovere erga omnes l'efficacia probatoria del documento che ne forma oggetto e come tale astratta dalla disciplina propria del giudicato penale che viene a formarsi sulla cognizione condotta sull’ actio criminis . Ciò comporta che potenzialmente potrebbe essere invocata da un numero illimitato di soggetti che potrebbero agire per tutelare i descritti interessi collettivi, con ovvio blocco del sistema giudiziario. Inoltre essa potrebbe essere opposta anche a terzi che non vi hanno concorso e/o non sono interessati dal falso. Questa impasse è superata dal valore generalizzato dello stesso, se accertato in sede civile e penale e dal regime di opponibilità del giudicato che ne accerta la genuinità, sicché risulta contraddittorio predisporre un regime sostanziale di generale efficacia del documento e, al contempo, limitare la statuizione che ne riconosce l’eventuale falsità entro i circoscritti limiti del contraddittorio instaurato con le parti del giudizio penale C. Conti Sezione I centr. 82/2000 ed altre decisioni conformi delle Corti locali . I principali convenuti, però, non si erano costituiti parte civile nel penale e ciò ha influito sulla sua opponibilità. In breve è un mero documento, a prescindere dall’eventuale valenza probatoria e, perciò, estraneo alle questioni pregiudiziali di falso, decise dalla citata pronuncia della Consulta. Per ulteriori approfondimenti v. § § .5-7. Rispetto della volontà elettorale. I voti espressi durante le elezioni coincidono con le idee politiche di ciascun elettore, essendo espressione della sua libertà di opinione. La fattispecie, soprattutto per quanto riguarda il collegamento di liste provinciali a quelle regionali, non pone un problema di estensione” praeter legem , secondo i controinteressati dei vizi dei voti da una lista provinciale a quella regionale, bensì un problema di verifica della possibile perniciosa incidenza degli stessi vizi sull’andamento della consultazione elettorale nel suo insieme. Si è detto, infatti, che i voti assegnati ad una lista illegittimamente ammessa non possono essere considerati alla stregua di voti nulli o illegittimamente assegnati, bensì restano ontologicamente voti incerti, costituendo un mero coefficiente di aleatorietà che aleggia sul dato elettorale e che è impossibile rideterminare e correggere ex post Tar Molise 224/12 , perché è impossibile comprendere a chi, eliminando queste liste, l’elettore avrebbe dato il suo voto § .8 . Questo problema è amplificato dal riconoscimento del premio di maggioranza ex articolo 3 L.43/95 le liste contestate avevano ottenuto una maggioranza tale da non poter consentire nessuna ipotesi conservativa, che, semmai, poteva essere prefigurabile se fosse stato accolto il ricorso incidentale.

TAR Piemonte, sez. I, sentenza 9 – 15 gennaio 2014, numero 66 Presidente Balucani – Estensore Pescatore Fatto 1.1 Il 28 e 29 marzo 2010 si sono tenute in Piemonte le elezioni amministrative per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale. I risultati della procedura elettorale sono stati trasfusi nel verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale del 9 aprile 2010, dal quale è risultata la proclamazione a Presidente della Regione Piemonte di Roberto Cota, avendo questi conseguito un numero di voti pari a 1.042.483, con un divario di 9.157 preferenze pari allo 0,4% rispetto ai 1.033.326 voti ottenuti dalla presidente uscente Mercedes Bresso. 1.2 Quest’ultima, agendo in proprio e in qualità di candidato presidente della coalizione di centro sinistra, nonché di candidata capolista del listino regionale Uniti per Bresso”, e Luigina Staunovo Polacco, agendo in proprio e in qualità di coordinatrice del partito Pensionati e invalidi”, hanno impugnato, con ricorso depositato in data 7 maggio 2010 e successivo atto di motivi aggiunti, il predetto atto di proclamazione degli eletti e il presupposto provvedimento di ammissione della lista Pensionati per Cota”, collegata con il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale risultato vincitore, deducendo in premessa le seguenti circostanze di fatto - tra le liste collegate al candidato presidente Cota figurava la menzionata lista Pensionati per Cota”, presente in tutte le circoscrizioni elettorali del Piemonte e promossa dal Consigliere Regionale del Piemonte Michele Giovine, in qualità di presidente del Gruppo regionale del Piemonte Consumatori” - detta lista aveva riportato un totale di 27.892 voti validi a livello regionale di cui 15.805 voti nella sola circoscrizione elettorale della Provincia di Torino , superiore allo scarto registrato all’esito delle elezioni tra le due principali coalizioni in lizza - anche nella circoscrizione elettorale della Provincia di Torino era stata presentata una lista Pensionati per Cota”, recante i nominativi di 19 candidati e premiata da un consenso di 15.805 preferenze - l’autenticazione delle dichiarazioni di accettazione delle relative candidature era stata effettata dallo stesso Michele Giovine, dal di lui padre Giovine Carlo e dalla di lui madre Trigila Sebastiana, in qualità, rispettivamente, di consigliere comunale del Comune di Gurro VCO , del Comune di Miasino NO e del Comune di Monastero Bormida AT , ai sensi dell’articolo 14 L. 21 marzo 1990, numero 53 - detta norma abilita il consigliere comunale ad esercitare, nel territorio del comune ove ricopre la carica elettiva, le funzioni di pubblico ufficiale autenticatore delle sottoscrizioni dei candidati - plurimi elementi inducevano le ricorrenti a ritenere che almeno 11 delle 19 sottoscrizioni di accettazione delle candidature, relative alla lista Pensionati per Cota” per la Provincia di Torino, fossero false e che il disposto dell’articolo 14 L. 53/1990 non fosse stato rispettato, ovvero che i tre citati consiglieri comunali avessero falsamente attestato di avere effettuato le autentiche negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, nel quale ricoprivano la carica di consigliere comunale. Analogo sospetto veniva esteso alle modalità di presentazione della lista Pensionati per Cota” in tutte le altre circoscrizioni elettorali del Piemonte, ed era alla base di un atto di esposto presentato sul punto da Luigina Staunovo Polacco, in data 4 maggio 2010, presso la locale Procura della Repubblica. 1.3 Sulla base delle menzionate circostanze, le ricorrenti chiedevano - in via principale – che il giudice amministrativo accertasse autonomamente i fatti penalmente rilevanti emersi nel corso dell’indagine penale avviata a seguito del menzionato esposto del 4 maggio 2010, dichiarando l’illegittimità dell’ammissione della lista Pensionati per Cota” e, di conseguenza, annullando l’esito della competizione elettorale, in quanto alterato in misura determinante da un numero di voti invalidi oltre 27.892 superiore allo scarto numerico registrato tra le due coalizioni più votate pari a 9.157 voti . In via subordinata e in funzione delle medesime conclusioni, le ricorrenti formulavano espressa riserva di querela di falso nel termine eventualmente assegnato dal T.A.R 1.4 Le parti controinteressate, come indicate in epigrafe, si sono costituite ritualmente con i rispettivi atti, svolgendo e sollevando molteplici eccezioni preliminari di rito e instando, nel merito, per il rigetto del gravame, del quale hanno sostenuto l’infondatezza. 1.5 Si sono costituiti anche gli Uffici elettorali e il Ministero degli Interni intimato, con il patrocinio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha invocato l’estromissione dal giudizio di entrambe le amministrazioni per difetto di legittimazione passiva a resistervi. 1.6 Le ricorrenti hanno dedotto motivi aggiunti, con atto depositato il 29 giugno 2010, ritualmente notificato nel termine assegnato. Il 30 giugno 2010 è stato depositato un intervento ad opponendum da parte di Franchino Sara, candidata nella lista Pensionati per Cota”. Il 9 luglio 2010 si è costituito anche Giovine Michele, eletto consigliere regionale nella lista Pensionati per Cota”. All’esito della pubblica udienza del 15 luglio 2010, la causa è stata introitata a decisione. 2. Con sentenza parziale numero 3196 del 6 agosto 2010 la Sezione - ha scrutinato le numerose eccezioni preliminari sollevate dai controinteressati nelle loro varie memorie e ulteriormente propugnate nel corso della discussione di pubblica udienza, inerenti, in particolare, asseriti vizi di irricevibilità del ricorso per tardività della sua proposizione di nullità della notifica del ricorso, in quanto tardiva e incompleta di alcune pagine di inammissibilità e improcedibilità del gravame per assoluta genericità dell’individuazione degli atti impugnati e mancato deposito dei medesimi - ha pronunciato l’estromissione dal giudizio degli Uffici elettorali e del Ministero degli Interni - nel merito, ha ritenuto priva di fondamento la tesi avanzata in via principale circa la possibilità di diretto accertamento delle dedotte falsità da parte del giudice amministrativo e ha assegnato alla parte ricorrente il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, se anteriore, della sentenza, per consentire la proposizione dinanzi al competente Tribunale Ordinario della querela di falso, relativamente all’autenticità delle dichiarazioni di accettazione delle candidature della lista Pensionati per Cota” e delle autenticazioni delle relative sottoscrizioni, ai sensi dell’articolo 41 del R.D. 17/8/1907, numero 642 e degli artt. 221 e ss. c.p.c. - ha rinviato il procedimento all’udienza pubblica del 18 novembre 2010, per la verifica dell’interposta querela di falso e per la conseguente sospensione del giudizio. 3. Con ordinanza del 19 novembre 2010, constatata l’avvenuta proposizione della querela di falso, notificata in data 23 settembre 2010, il Tribunale ha sospeso il giudizio di cui al ricorso in epigrafe, ai sensi dell’articolo 77, comma 4, c.p.a 4. Mercedes Bresso e Luigina Staunovo Polacco hanno proposto ricorso in appello avverso la sentenza parziale numero 3196/2010, chiedendo l’accoglimento della propria originaria domanda principale di accertamento diretto, da parte del giudice amministrativo, della falsità dei predetti atti. 4.1 Non definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalle ricorrenti, la Sezione Quinta del Consiglio di Stato, con la sentenza numero 999 del 16 febbraio 2011, dichiarati preliminarmente inammissibili i ricorsi incidentali spiegati da Michele Giovine e Sara Franchino - in quanto firmati da avvocati non abilitati al patrocinio davanti alla giurisdizioni superiori - e respinte le altre eccezioni preliminari in particolare, quella di inammissibilità dell’appello per la pretesa natura meramente istruttoria della sentenza di primo grado , ha sospeso il giudizio disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, avendo ritenuto con la coeva ordinanza numero 1000/2011 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2 , 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del codice del processo amministrativo e delle previgenti disposizioni di cui agli artt. 7 del r.d. numero 2840/1923 41 e 43 del r.d. numero 642/1907 28, comma 3, e 30, comma 2, r.d. 1054/1924 T.U. Cons. Stato 7, comma 3, ultima parte, e 8 della legge numero 1034/1971 l. Tar 2700 cod. civ., in relazione agli articoli 24, 76, 97, 103, 11, 113 e 117 della Costituzione che precludono al giudice amministrativo di accertare incidentalmente eventuali falsità di atti del procedimento elettorale. 4.2 La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 304 depositata in data 11 novembre 2011, ha dichiarato non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale. 4.3 E’ necessario precisare che nelle more del presente procedimento, il processo penale avviato a carico di Michele Giovine e Carlo Giovine, per i reati di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., articolo 90, comma 2, D.P.R. numero 570 del 16 maggio 1960, era giunto ad una prima pronuncia di condanna dei due imputati, emessa dal Tribunale Penale di Torino in data 30 giugno/28 luglio 2011. La stessa sentenza aveva accertato e statuito, ai sensi dell'articolo 537 c.p.p., la falsità di 17 delle 19 autenticazioni di firma apposte in calce alle dichiarazioni di candidatura relative alla lista Pensionati per Cota” presentata per la Provincia di Torino. 4.4 Dunque, conclusosi l’incidente di legittimità costituzionale e fissata nuova udienza di discussione nel procedimento di appello innanzi al Consiglio di Stato, all’esito della stessa, la Quinta Sezione ha pronunciato la sentenza numero 4395, del 1 agosto 2012, con la quale ha esaminato la questione, reiterata nell’atto di appello, della possibilità dell’accertamento diretto da parte del giudice amministrativo delle falsità delle sottoscrizioni e delle autenticazioni delle firme di presentazione della lista Pensionati per Cota”. Il giudice, nel respingere l’appello I ha confermato - secondo quanto già statuito da questo Tribunale - essere precluso al giudice amministrativo l’accertamento in via diretta dell’asserita falsità delle firme e delle relative autentiche delle candidature incluse nella lista Pensionati per Cota” II ha respinto la tesi, esposta nelle memorie difensive delle appellanti, secondo cui la peculiare modalità con cui sarebbe stato realizzato il falso, e quindi l’autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un consigliere comunale al di fuori del territorio comunale di elezione, sarebbe tale da escludere la natura di atto pubblico delle stesse certificazioni di autenticazioni quanto meno per la carenza di un elemento essenziale, quale la qualifica di pubblico ufficiale e da configurare, quindi, la diversa fattispecie della falsità materiale compiuta dal privato, rispetto alla quale non sarebbe precluso l’accertamento diretto della falsità da parte del giudice amministrativo III ha constatato, al contempo, che questo Tribunale non si era ancora pronunciato sul merito del ricorso di primo grado, essendosi limitato ad affermare che non vi era ancora prova dell’asserita falsità che inficiava la lista Pensionati per Cota” e che la denunciata falsità non poteva essere accertata in via diretta dal giudice amministrativo IV ha rilevato, quindi, la possibilità che il giudice di primo grado, in funzione della decisione di merito, esaminasse le risultanze sia della querela di falso avviata in sede civile dalle odierne ricorrenti, con atto di citazione notificato in data 9 settembre 2010 sia del processo penale avviato a carico di Michele Giovine e Carlo Giovine, in relazione ai reati di falso commessi nell’ambito delle operazioni di presentazione della lista Pensionati per Cota” e giunto, in allora, alla pronuncia di condanna di primo grado, emessa dal Tribunale Penale di Torino in data 30 giugno/28 luglio 2011 V ha escluso, infine, la possibilità di una immediata decisione su dette questioni di merito da parte del giudice d’appello, pena la violazione del diritto di difesa e del principio del doppio grado di giudizio. 5. In data 7 giugno 2012, Michele Giovine ha depositato nel presente procedimento un ricorso incidentale preordinato all'annullamento degli atti degli uffici circoscrizionali centrali di ammissione della lista Pensionati ed Invalidi per Bresso , collegata alla candidata Mercedes Bresso, nonché del provvedimento dell'Ufficio Centrale Regionale nella parte in cui comunica che detta lista ha conseguito 12.582 voti validi. 6. Con istanza del 29 agosto 2012, vista la decisione del Consiglio di Stato numero 4395/2012, le odierne ricorrenti hanno chiesto la fissazione dell’udienza di merito. Con memoria del 7 settembre 2012, la Regione ha reso noto di avere interposto, avverso la sentenza del Consiglio di Stato numero 4395/2012, ricorso in Cassazione per eccesso di potere giurisdizionale, nonché ricorso in revocazione davanti al Consiglio di Stato per errore di fatto. Ha chiesto, quindi, la sospensione di questo procedimento in attesa dell’esito di tali giudizi successivamente definiti con pronunce di inammissibilità dei gravami Cass. sez. unumero , 12 marzo 2013, numero 6082 e Cons. St., sez. V, 15 gennaio 2013, numero 175 . 7. In vista dell’udienza pubblica dell’8 novembre 2012, fissata con decreto presidenziale del 21 settembre 2012, sono state depositate deduzioni scritte da parte di Mercedes Bresso e Staunovo Polacco Luigina, in data 23 ottobre 2012 di Frachino Sara, in data 24 e 29 ottobre 2012 di Michele Giovine, in data 24 e 29 ottobre 2012 di Botta e altri, in data 22 ottobre 2012 di Angeleri e altri, in data 16 ottobre 2012. In particolare, con la memoria depositata il 23 ottobre 2012, le ricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità e irricevibilità sotto plurimi profili del ricorso incidentale proposto da Michele Giovine. Nel merito, hanno dato atto della mancata definizione del procedimento per querela di falso, avviato innanzi alla Prima Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Torino, con atto di citazione notificato in data 23 settembre 2010, e dichiarato estinto con sentenza numero 7520/2011 del 21 dicembre 2011, avverso la quale pendeva il giudizio di secondo grado. Al contempo, tuttavia, prendendo atto dell’intervenuta conferma da parte della Corte d’Appello di Torino, III Sezione, con sentenza 22 maggio – 21 luglio 2012, della condanna penale pronunciata in primo grado a carico di Michele Giovine e Carlo Giovine, hanno chiesto che il T.A.R. si pronunciasse in via immediata sull’impugnativa, ovvero, in subordine, che attendesse il passaggio in giudicato della condanna penale, in quanto rilevante, al pari del giudicato civile ex articolo 221 c.p.c., ai fini della risoluzione della questione incidentale di falso. 8. All’udienza dell’8 novembre 2012 la discussione della causa, su istanza delle parti, è stata rinviata a data da destinarsi, non essendo intervenuta alcuna pronuncia definitiva sulla questione pregiudiziale di falso. 9. Con istanza del 18 novembre 2013, vista la decisione numero 2918/2013 della Quinta Sezione della Corte di Cassazione Penale, che aveva respinto i ricorsi proposti da Michele Giovine e Carlo Giovine, confermando integralmente la sentenza di condanna penale emessa dalla Corte d’Appello di Torino, le odierne ricorrenti hanno chiesto e ottenuto la fissazione di nuova udienza pubblica di discussione al 9 gennaio 2014. 10. A seguito dello scambio di memorie e repliche scritte, la causa è stata nuovamente discussa in pubblica udienza e, all’esito, è stata trattenuta a decisione. 11. In data 10 gennaio 2014 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza, cui fa seguito, nel prescritto termine di 10 giorni fissato dall’articolo 130, comma 7, c.p.a., la pubblicazione della presente sentenza. Diritto 1.1 Il Collegio è chiamato a decidere le questioni di merito veicolate nel giudizio con il ricorso principale e con quello incidentale, al netto delle eccezioni preliminari già vagliate e respinte con la pronuncia parziale numero 3196 del 6 agosto 2010. 1.2 L’ordine logico di trattazione delle questioni induce a posporre la disamina del contenuto di merito del ricorso principale al prioritario scrutinio delle deduzioni contenute nel ricorso incidentale, in quanto afferenti ad una supposta e preclusiva carenza di interesse ad agire in capo alle ricorrenti, e preordinate, quindi, alla declaratoria di inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio per difetto di un’essenziale condizione dell’azione. 1.3 Più precisamente, con il mezzo incidentale depositato in data 7 giugno 2012, Michele Giovine ha chiesto l’annullamento del provvedimento di ammissione della lista Pensionati e Invalidi per Bresso”, collegata a Mercedes Bresso quale candidato presidente, e la conseguente correzione dell’atto di proclamazione degli eletti nella parte in cui attribuisce a detta lista 12.582 voti validi. Secondo la prospettazione sottesa a dette istanze, l’invalidazione di tali preferenze priverebbe di consistenza l’interesse ad agire sotteso al ricorso principale, in quanto la differenza tra le stesse e i voti contestati alla Lista Pensionati con Cota” 15.765 , risulterebbe inferiore al margine di 9.157 voti con cui il Presidente Cota si è aggiudicato le elezioni. 1.4 Trattasi, quindi, di ricorso incidentale paralizzante, che intende determinare la correzione dell’atto di proclamazione in favore della lista vincitrice, in misura e per un numero di voti tale da ristabilire un divario numerico tra le preferenze delle due liste sufficiente a vanificare l’utilità di un eventuale accoglimento dell’impugnativa principale. 1.5 L’argomentazione viene affidata, in termini speculari a quelli del ricorso principale, ad una doglianza incentrata sulla falsità delle attestazioni di autenticazione della lista Pensionati e Invalidi per Bresso”, di cui vi è riscontro negli atti del procedimento penale iscritto ad R.G. 17344/12 instaurato a carico di Di Silvestro, autenticatore e candidato della lista Pensionati ed Invalidi per Bresso , per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 90, comma 2, D.P.R. numero 570 del 16 maggio 1960, conclusosi con sentenza di condanna e contestuale pronuncia di falsità, ex articolo 537 c.p.p., del G.I.P. del Tribunale di Torino, in data 20 dicembre 2013. 1.6 La parte ricorrente ha eccepito la radicale inammissibilità del mezzo incidentale, in quanto non notificato e ampiamente tardivo, essendo sopravvenuto ad oltre due anni distanza dall’atto di proclamazione degli eletti. 1.7 Il Collegio ritiene di non poter dissentire da tale ostativo rilievo preliminare. Va da sé, infatti, che le considerazioni reiterate in atti sulla valenza penalistica delle vicende citate e sulla legittima stigmatizzazione che le stesse possono indurre nell’opinione pubblica in ordine al complessivo svolgimento della tornata elettorale, afferiscono ad un livello di valutazione metagiuridica che è del tutto estraneo alle prerogative degli organi giurisdizionali. Ciò detto, sul piano processuale non è ravvisabile alcun margine per poter derogare alla generale regola che impone di arrestare la valutazione di merito delle istanze processuali innanzi a preliminari e risolutivi rilievi di inammissibilità del rimedio che le veicola. 1.8 Nel caso di specie detti rilievi - sollecitamente eccepiti dalla parte ricorrente e comunque, in ultima analisi, valutabili d’ufficio - attengono alla stessa concreta integrazione dei presupposti necessari a conferire giuridica esistenza al mezzo processuale e a radicarlo correttamente nel rapporto processuale in essere. 1.9 Un primo profilo di radicale inammissibilità del mezzo consegue alla sua mancata notifica alle controparti. Contravvenendo a consumate e pacifiche regole processuali, il ricorrente incidentale si è limitato a depositare l’atto, in data 7 giugno 2012, senza tuttavia procedere alla sua notifica, né prima né a seguito del suo deposito, e nemmeno in vista dell’udienza del 21 settembre 2012, fissata con decreto presidenziale adottato a seguito dell’istanza inoltrata dalle ricorrenti in data 29 agosto 2012. La tempestiva notifica costituisce, per contro, adempimento necessario ai fini della corretta introduzione di un atto ampliativo del thema decidendum e della rituale instaurazione del contraddittorio. In proposito l'articolo 129, comma 5, del codice del processo amministrativo - riferito al giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni, ma espressivo di una regola generale costantemente affermata dalla giurisprudenza in punto di modalità per la proposizione del gravame incidentale in materia elettorale - prescrive che alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale”. La disposizione corrisponde alla tralaticia regola interpretativa secondo cui nel termine di quindici giorni il ricorso incidentale deve essere notificato alle controparti e anche depositato ex multis , T.A.R. Piemonte sez. I 09 ottobre 2010, numero 3728 Cons. St., sez. V, 22 maggio 2006, numero 2971 T.A.R. Catania, sez. III, 20 maggio 2008 , numero 939 . L’omessa rituale proposizione del mezzo ha rilevanza preclusiva sulla cognizione del giudice, in quanto in un sistema processuale di giurisdizione soggettiva imperniato sul principio dispositivo, quale è quello elettorale, la mancata proposizione di rituale ricorso incidentale preclude l'allargamento del thema decidendum rispetto a quanto delineato in modo puntuale nel ricorso introduttivo cfr. Cons. St., sez. V, 31 luglio 2012 numero 4358 T.A.R. Piemonte, sez. II, 3 marzo 2012, numero 295 . Al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, il legislatore ha attribuito, infatti, nello specifico e delicato settore della materia elettorale, valore predominante al principio della certezza dei rapporti di diritto pubblico, prevedendo rigorosi termini di decadenza entro i quali gli atti vanno contestati e, decorsi inutilmente i quali, i risultati elettorali diventano intangibili per la parte non oggetto di tempestiva impugnazione. 1.10 Dall’assenza di notifica discende, quindi, l’inammissibilità del gravame cfr. Cons. St., sez. V, 22 marzo 2012, numero 1631 sez. IV, 27 novembre 2010, numero 8280 sez. V, 12 giugno 2009, numero 3747 sez. VI, 30 maggio 2008, numero 2602 . 1.11 All’assorbente profilo di inammissibilità del ricorso incidentale, si assomma - in via gradata - l’altrettanto fondato e dirimente rilievo di irricevibilità per tardività. Viene qui in rilievo l’ulteriore e basilare regola processuale secondo cui il termine per notificare e depositare il ricorso incidentale è di 15 gg dalla ricezione del ricorso principale T.A.R. Piemonte, sez. I, 09 ottobre 2010, numero 3728 Cons. St., sez. V, 22 maggio 2006, numero 2971 id., 05 maggio 1999, numero 519 e 16 giugno 1998, numero 885 . Altra tesi – che si differenzia solo parzialmente da quella maggioritaria testé menzionata – ritiene che, in assenza di una disciplina specifica del ricorso incidentale elettorale, si debba fare riferimento ai termini del rito ordinario, sia pure dimezzati cfr. T.A.R. Catania, 28 febbraio 2008, numero 2274 . Per entrambi gli orientamenti e in maniera univoca in giurisprudenza, i termini processuali in esame sono tutti pacificamente considerati perentori e da osservarsi a pena di decadenza . Con la conseguenza che il relativo decorso non può che essere impedito dal compimento dell'atto previsto dalla legge e, cioè, dalla tempestiva proposizione, mediante notifica e successivo deposito, del ricorso incidentale. Difettando nella specie la tempestiva proposizione del mezzo depositato, come detto, ad oltre due anni di distanza dall’atto di proclamazione degli eletti risulta ulteriormente confermata l’impossibilità di estendere la cognizione ai profili di merito con esso veicolati. 1.12 In senso contrario a quanto sin qui osservato non assume rilevanza la deduzione del ricorrente incidentale secondo cui un fatto nuovo e rilevante - e, cioè, l'avviso ex articolo 415 bis c.p.p. a carico di Marco di Silvestro, autenticatore, dirigente, candidato della lista Pensionati ed Invalidi per Bresso , di cui egli ricorrente asserisce essere venuto conoscenza solo il 23 maggio 2012 - avrebbe giustificato la proposizione solo da tale data del ricorso incidentale. Come esposto, la decorrenza è dalle scadenze di legge e non dalla conoscenza dei presupposti di fatto. Questi ultimi, se sopravvenuti alla scadenza dei termini previsti per l'esercizio dell'azione principale o incidentale, diventano irrilevanti nel contenzioso elettorale e tale conclusione trova la propria ratio nell’essenziale regola di contemperamento delle esigenze di difesa con quelle di certezza del risultato elettorale, in termini compatibili con la durata degli organi rappresentativi della cui elezione si tratta. 1.13 L’elusione del termine decadenziale non può conseguire nemmeno ad una diversa qualificazione delle contestazioni portate nel ricorso incidentale alla stregua di mere controdeduzioni”, non soggette all’onere della previa notifica e ai perentori termini di ingresso nel giudizio. Tra le controdeduzioni e il ricorso incidentale intercorre, infatti, la fondamentale differenza per cui soltanto quest'ultimo, diversamente dalle prime, integra, allargandolo, il thema decidendum del ricorso principale laddove le controdeduzioni si limitano a rappresentare ragioni di confutazione dei motivi proposti dal ricorrente principale cfr. T.A.R. Latina, sez. I 27 maggio 2010, numero 952 T.A.R. Milano, sez. IV 14 ottobre 2010, numero 6943 e 02 febbraio 2010, numero 231 . Il resistente, avvalendosi del ricorso incidentale, non si limita a resistere semplicemente alla domanda principale volta a censurare un atto amministrativo ciò che concreterebbe una mera controdeduzione , ma chiede anche che l'atto venga modificato in maniera diversa e per sé più vantaggiosa rispetto a quanto introdotto con ricorso principale. La mera difesa esplicata nei confronti delle censure espresse in ricorso, mediante deposito di memorie, scritti difensivi ed esibizione di documenti, è quindi attività ben diversa dal contrattacco esercitato contestando sotto altri profili la legittimità dello stesso provvedimento impugnato in via principale sicché l’equiparazione tra l’una e l’altra attività processuale, sotto il profilo delle modalità di instaurazione del contraddittorio con le controparti, risulterebbe irriguardosa dei principi costituzionali posti a salvaguardia del diritto di difesa processuale. La segnalata differenza spiega, pertanto, perché per proporre ricorso incidentale non sia sufficiente, come per le controdeduzioni, il semplice deposito proprio per la sua diversa natura di atto introduttivo di autonomo seppur connesso gravame, esso esige una preliminare specifica notificazione e un successivo deposito, con la prova delle eseguite notificazioni . La carenza di uno dei due adempimenti necessitati determina l'inammissibilità della domanda. 1.14 Deve quindi concludersi che la contestazione del provvedimento di ammissione della lista Pensionati e Invalidi per Bresso”, collegata a Mercedes Bresso quale candidato presidente, per tutte le segnalate ragioni non può essere parte dell’oggetto di cognizione del presente procedimento. 1.15 Se così è, alcuna rilevanza può attribuirsi alle risultanze probatorie dei procedimenti penali che hanno riguardato l’asserita falsità delle attestazioni di autenticazione della lista Pensionati e Invalidi per Bresso” mancando una specifica e rituale impugnazione che possa dare ingresso a dette questioni nel presente procedimento, il Tribunale non è abilitato a esaminarle a nessun titolo, né in via principale, né in via incidentale. 1.16 Per lo stesso motivo, tali deduzioni non incidono in alcun modo sull’interesse ad agire delle ricorrenti. E’ vero, infatti, che le condizioni dell’azione sono esaminabili d’ufficio. Ciò nondimeno, l’invocata detrazione dei voti attribuiti alla lista Pensionati e Invalidi per Bresso”, dalla quale si farebbe discendere la carenza di interesse ad agire in capo alle ricorrenti, avrebbe imposto una rituale impugnazione incidentale dell’atto di ammissione di detta lista e, in parte qua , del conseguente atto di proclamazione degli eletti. In difetto di tale impugnazione, si configura impossibile un riconteggio in pejus dei voti attribuiti alla lista Bresso e, pertanto, l’utilità concreta eventualmente ricavabile dalle ricorrenti in esito ad una favorevole valutazione del ricorso principale - in quanto rapportata alle sole deduzioni e istanze contenute nel ricorso principale - in alcun modo può risentire delle argomentazioni contenute nel ricorso incidentale. 1.17 Ancora più in radice e sotto diverso profilo, l’effetto paralizzante che si intende affidare al ricorso incidentale è inficiato nelle sue fondamenta dal fatto che la domanda azionata dalle ricorrenti mira principalmente alla invalidazione generale della procedura elettorale, assumendola viziata in origine e in misura rilevante dall’illegittima ammissione della lista Pensionati per Cota”. La radicalità dell’interesse dedotto supera la necessità di un riconteggio di voti in funzione di una loro possibile diversa attribuzione, sicché non vi è spazio per verificare se effettivamente - in applicazione del criterio della prova di resistenza - l’illegittimità denunciata possa tradursi in un rovesciamento dell’esito elettorale in misura favorevole alle posizioni rappresentate dalla parte ricorrente. Al contrario, una volta acclarata la rilevanza numerica delle liste illegittimamente ammesse alla competizione elettorale, l’effetto perturbatore che ne discende sull’espressione della volontà degli elettori è da intendersi come direttamente proporzionale al numero e alla portata di dette liste illegittime. Sicché, come meglio si chiarirà nel prosieguo esaminando gli effetti invalidanti degli atti impugnati, l’assommarsi di liste illegittime, anche se collocate su fronti contrapposti della competizione elettorale, giammai attenua, ma al più aggrava, l’effetto di alterazione della corretta espressione del voto, che è alla base, laddove se ne apprezzi una non trascurabile consistenza quantitativa, della invalidazione generale della procedura elettorale. 1.18 Infine, in ragione dell’illustrata inammissibilità del ricorso incidentale, non pare centrata e va respinta l’obiezione sollevata dalla difesa della Regione pag. 3, memoria depositata il 27 dicembre 2013 secondo cui la nullità dell’atto di presentazione della lista Pensionati e Invalidi per Bresso” potrebbe essere rilevata d’ufficio, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, c.p.a., e quindi a prescindere dal valido radicamento del rimedio incidentale. La disposizione richiamata, infatti, contrariamente a quanto divisato dalla Regione, nel prevedere che la nullità dell’atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d’ufficio dal giudice”, presuppone sempre che sussista una domanda, correttamente introdotta nel giudizio e che si fondi su un atto nullo, esigendosi quindi che il profilo di nullità acceda a deduzioni e istanze ritualmente inserite nel thema decidendum . E ciò per la decisiva considerazione che il rilievo d’ufficio della nullità non può mai derogare al principio dispositivo che governa il processo amministrativo e quindi anche il giudizio elettorale , trattandosi di sistema di giurisdizione soggettiva. In conclusione, il ricorso incidentale, per tutte le ragioni esposte, va dichiarato inammissibile. 2. Vengono quindi in considerazione le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dai controinteressati in ordine alla carenza di legittimazione ad agire di Staunovo Polacco Luigina pag. 5, memoria depositata il 24 dicembre 2013 e alla inammissibilità del ricorso per conflitto di interessi delle ricorrenti pagg. 9 - 10, memoria depositata il 23 dicembre 2013 . 2.1 Della ricorrente Staunovo si deduce - reiterando argomenti già spesi con il ricorso incidentale - che la stessa non sarebbe legittimata a ricorrere, in quanto agisce in qualità di coordinatore nazionale di una formazione politica Pensionati ed Invalidi” che, stante la falsità delle autentiche sulla base delle quali è stata ammessa alla competizione elettorale, è da ritenersi nulla o insistente. 2.2 L’eccezione non ha pregio. In disparte le già svolte osservazioni sull’irrilevanza processuale del mezzo incidentale - che come non incide sull’interesse ad agire delle ricorrenti, così non può influire sulla loro legittimazione a ricorrere - resta da rilevare che Staunovo Polacco, oltre che in qualità di coordinatore nazionale del partito Pensionati ed Invalidi , ha agito in proprio, in qualità di cittadina elettrice in Piemonte, sicché certamente sotto questo specifico e ulteriore profilo la sua legittimazione ad agire non può essere posta in dubbio. 2.3 Per argomentare l’inammissibilità del ricorso per conflitto di interessi delle ricorrenti si è dedotto, invece, che mentre Bresso Mercedes, quale candidata eletta consigliere, non avrebbe interesse alla rinnovazione della consultazione elettorale in quanto, per effetto dell’annullamento delle elezioni già celebrate, decadrebbe dalla carica di consigliere regionale viceversa, Staunovo Polacco avrebbe interesse all’annullamento delle elezioni per poter ambire, in occasione di un rinnovato procedimento elettorale, a conquistare un seggio nel rinnovato Consiglio Regionale. 2.4 Anche quest’ultima eccezione va respinta in quanto omette di considerare che le ricorrenti, entrambe residenti in Piemonte, hanno agito in giudizio a vario titolo e, precisamente, Mercedes Bresso ha agito in proprio, in qualità di candidato presidente della coalizione di centrosinistra nonché di candidata capolista del listino Uniti per Bresso Mercedes Bresso Luigina Staunovo ha agito in proprio e in qualità di coordinatore nazionale del partito Pensionati e Invalidi”. Sotto il primo dei profili di legittimazione dedotti, quello dell’esercizio dell’azione in proprio”, le posizioni soggettive delle ricorrenti coincidono. Le stesse ricorrenti, inoltre, hanno proposto in via principale domanda di annullamento degli atti impugnati e, se si considera che il risultato elettorale non ha corrisposto alla massima aspettativa della Bresso di conseguire la presidenza della Giunta Regionale, non pare potersi negare una comunanza di interessi strumentali, tra le due ricorrenti, alla caducazione integrale della procedura elettorale. Né pare sostenibile argomentare, a contrario , che il fatto di avere conseguito l’ufficio di consigliere regionale priverebbe Mercedes Bresso dell’interesse all'annullamento di atti che hanno comportato la sua elezione. Anche il consigliere eletto, in considerazione della rappresentanza politica e del relativo mandato, resta titolare dell'interesse teso a garantire che l'elezione avvenga nel rispetto delle regole che disciplinano la competizione elettorale. In ogni caso, egli resta titolare dell'interesse strumentale alla riedizione della competizione in vista del raggiungimento di una posizione più favorevole alla propria coalizione. Esaminando casi analoghi a quello in oggetto, la giurisprudenza ha escluso profili di inammissibilità per conflitto d'interessi del ricorso collettivo proposto avverso la proclamazione degli eletti anche da parte di alcuni dei consiglieri eletti, potendo gli stessi vantare un interesse strumentale all'annullamento in toto delle elezioni, al fine di divenire maggioranza nelle nuove elezioni T.A.R. Latina, 05 giugno 2002, numero 666 . In definitiva, l’ampia latitudine delle posizioni azionate inficia la dedotta inammissibilità del ricorso introduttivo. Sussistono, pertanto, sotto tutti i profili considerati, le condizioni per poter sindacare nel merito la fondatezza della domanda con esso introdotta. 3. Per meglio circoscrivere l’oggetto del giudizio occorre chiarire, preliminarmente, che il presupposto logico - giuridico dal quale la domanda delle ricorrenti prende le mosse attiene alla falsità delle sottoscrizioni di accettazione delle candidature inserite nella lista provinciale Pensionati per Cota, nonché delle relative attestazioni di autenticazione. Su tale assunto si innesta la richiesta di annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti e dei provvedimenti di ammissione della lista Pensionati per Cota”, collegata con il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale. 3.1 Per giungere all’auspicato esito caducatorio, le ricorrenti hanno chiesto – in via principale - che il giudice amministrativo accertasse autonomamente i fatti penalmente rilevanti inerenti il falso documentale, oggetto di un indagine penale avviata a seguito di un esposto del 4 maggio 2010, depositato presso la locale Procura della Repubblica, e conclusasi con la menzionata decisione numero 2918/2013 della Quinta Sezione della Corte di Cassazione Penale. In via subordinata, le ricorrenti hanno formulato espressa riserva di querela di falso nel termine eventualmente assegnato dal T.A.R 3.2 Questa sezione, con la pronuncia parziale 3196/2010, ha respinto la domanda principale, ritenendo che le certificazioni sottoposte alla sua attenzione possedessero i tratti distintivi dell’atto pubblico, assunto da pubblico ufficiale e come tale assistito da fede privilegiata, ex articolo 2700 c.c., revocabile in dubbio e contestabile unicamente mediante lo strumento processuale della querela di falso disciplinata agli artt. 221 e seguenti c.p.c 3.3 La statuizione è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza numero 4395/2012. 3.4 E’ di chiara evidenza, tuttavia, che la decisione che si è consolidata in via definitiva attiene esclusivamente all’esclusione della possibilità di un autonomo accertamento dell’asserita falsità documentale da parte del giudice amministrativo. 3.5 Nessuna statuizione e conseguente preclusione è intervenuta, invece, in ordine alla possibilità per questo T.A.R. di valutare autonomamente altre pronunce giurisdizionali attestanti, con efficacia equivalente a quella emessa in esito a querela ex articolo 221 c.p.c., dette ipotesi di falso. La tematica del falso penale, infatti, oltre a risultare estranea alle argomentazioni contenute in sentenza, non appare in alcun modo connessa alla questione - oggetto della pronuncia parziale - dell’accertamento autonomo del falso da parte del giudice amministrativo. 3.6 In definitiva, dal giudicato maturato sulla pronuncia parziale non discende alcun effetto preclusivo alla disamina degli esiti del giudizio penale maturati in parallelo allo svolgimento del presente procedimento. 4. Sempre al fine di chiarire la rilevanza nel presente procedimento del giudicato penale consolidatosi in capo a Michele Giovine e Carlo Giovine, è utile precisare che la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la decisione numero 2918/2013, nel respingere i ricorsi di legittimità e confermare integralmente la sentenza di condanna adottata dalla Corte d’Appello di Torino numero 7110 del 22 maggio 2012 , ha convalidato, al contempo, la declaratoria di falsità – già adottata dal giudice di secondo grado ai sensi dell’articolo 537 c.p.p. - delle diciassette autenticazioni di firma poste in calce alle rispettive dichiarazioni di accettazione di candidatura relative alla lista provinciale Pensionati per Cota”. 4.1 Quanto alle condotte di falsificazione, Giovine Carlo e Giovine Michele sono stati definitivamente condannati per aver falsamente attestato come vere e autentiche – perché apposte in loro presenza e nel luogo nel quale essi esercitavano la pubblica funzione di consigliere comunale – alcune delle firme poste in calce ai moduli di accettazione della candidatura, relative alla lista provinciale torinese dei candidati per il partito politico Pensionati per Cota”. In tale condotta si sono estrinsecate fattispecie di falso materiale l’apposizione di firme mediante utilizzo di nome e cognome di altra persona e di falso ideologico l’autenticazione di firme effettivamente apposte dagli aventi diritto ma certificate in data e luoghi diversi da quelli riportati sui documenti . In particolare, il falso ideologico accertato è originato dal fatto che alcuni dei pretesi firmatari dei moduli di accettazione della candidatura in qualche caso non li avevano sottoscritti in presenza degli imputati, mentre in altri casi non avevano mai neppure avallato l’accettazione della candidatura, apponendo a tal fine la propria firma, oppure erano addirittura all’oscuro di essere inseriti nella lista dei candidati. L’accertamento di tali condotte, come detto, ha imposto al giudice penale la declaratoria ai sensi dell’articolo 537 c.p.p 4.2 L’accertata falsità delle diciassette autenticazioni di firma si innesta come dato rilevante nel presente giudizio in quanto inficia la validità dell’atto di ammissione della lista provinciale Pensionati per Cota”. A tanto si perviene in considerazione del fatto che l’autentica della dichiarazione di accettazione delle candidature - prevista dall'articolo 32, comma 9, numero 2 del TU numero 570/1960 - è indefettibile requisito prescritto ad substantiam e non integrabile aliunde , funzionale a garantire la certezza della provenienza delle dichiarazioni medesime Cons. St., sez. V, 08 maggio 2013, numero 2500 e 11 febbraio 2013, numero 779 . La mancanza o la irritualità di detto elemento essenziale della fattispecie determina non la mera irregolarità, ma la nullità insanabile della sottoscrizione, e, quindi, dello stesso atto di presentazione delle candidature Cons. St., sez. V, 10 marzo 1998, numero 282 id., sez. V, 7 marzo 1986, numero 148 e 29 giugno 1979, numero 470 . 4.3 Nel caso di specie, è incontestato che l’accertata falsità delle autentiche delle sottoscrizioni fa venire meno il numero minimo di candidature per la valida presentazione della lista, stante il disposto dell’articolo 9, comma 5, della L. 108/1968, secondo il quale ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato all’unità superiore”. 4.4 Il tema del giudicato penale offre occasione per chiarire, a soluzione di una deduzione sollevata sul punto dalla difesa dei controinteressati, che il passaggio in giudicato della sentenza non è condizionato al decorso del termine di proposizione del ricorso ex articolo 625 bis c.p.p., essendo questo un mezzo di impugnazione straordinaria, esperibile nei confronti di pronunce già divenute irrevocabili e in quanto tale non incidente sull‘intangibilità del loro passaggio in giudicato, ai sensi dell’articolo 648 c.p.p. cfr. Cass. penumero , sez. VI, 07 gennaio 2008, numero 5694 Sez. V, 16 luglio 2009, numero 40171 sez. I, 20 maggio 2010, numero 23854 sez. VI, 08 giugno 2010, numero 25977 sez. unumero , 21 giugno 2012, numero 28717 . 4.5 Va poi precisato che la conferma integrale della decisione del giudice d’appello priva di ragion d’essere la richiesta di rinvio dell’udienza, avanzata nel corso della discussione del 9 gennaio 2014 dalla difesa dei controinteressati e motivata dalla produzione tardiva del testo integrale sentenza della Corte di Cassazione, avvenuta in data 28 dicembre 2013 e quindi in difetto del termine minimo di 20 giorni prima dell’udienza di cui agli artt. 73, comma 1, e 130, comma 10, c.p.a Sul punto si osserva che, ai fini del decidere, ciò che assume rilievo è il solo dispositivo di integrale conferma della pronuncia di secondo grado, già versato in atti in data 18 novembre 2013, risultando irrilevanti le ulteriori produzioni documentali riferite alle motivazioni della pronuncia penale, in quanto afferenti a materia estranea alla statuizione accessoria del falso documentale. 5. Le premesse consentono di addivenire al tema centrale relativo alla ammissibilità e rilevanza nel presente giudizio della statuizione di falsità documentale adottata dal giudice penale ai sensi dell’articolo 537 c.p.p 5.1 I controinteressati, dopo aver fatto rilevare che il Presidente Cota e molti dei consiglieri eletti, pur costituiti nel presente giudizio, non si sono costituiti come parte civile nel processo penale a carico di Giovine Michele e Carlo, sostengono che, per effetto dell'articolo 654 del vigente codice di procedura penale, la declaratoria della falsità dei predetti documenti non sarebbe loro opponibile, in quanto inidonea a spiegare autorità di giudicato in un diverso giudizio, civile o amministrativo, che veda come parti dei terzi che siano rimasti estranei al procedimento penale Cass. Civ., sez. I, 22 novembre 1996, numero 10358 Cass. Civ., sez. I, 28 agosto 1999, numero 9070 . 5.2 La questione dell’efficacia e opponibilità in altri giudizi del giudicato sulla declaratoria di falso, pronunciata ai sensi dell’articolo 537 c.p.p., ha trovato in giurisprudenza scarse e inappaganti occasioni di approfondimento. 5.3 Tuttavia, costituisce dato condiviso da tutte le pronunce rinvenibili in materia che nella disciplina relativa alla dichiarazione di falsità di atti o di documenti nel processo penale concorrono due distinte ed autonome azioni, suscettibili di epiloghi differenziati l'azione penale principale, volta all'accertamento della colpevolezza, o meno, dell'imputato rispetto alle ipotesi di reato ex articolo 476 e ss. c.p. ed eventualmente alla pronuncia di condanna e l'azione, accessoria, complementare e di valenza civilistica articolo 537 c.p.p. , preordinata alla tutela della fede pubblica e destinata a concludersi con la declaratoria di falsità del documento, allorché, indipendentemente dall'esito dell'altra azione, la falsità stessa sia accertata dal giudice. 5.4 Ulteriore dato pacifico è costituito dalla ratio di favor veri dell’articolo 537 c.p.p., al quale si ascrive la duplice funzione di tutela della fede pubblica - realizzabile mediante la rimozione integrale dalla circolazione dell'efficacia probatoria del documento riconosciuto falso - e di attuazione dell’economia processuale nell’ambito dei rapporti tra giudizio civile e penale di falso Cass. penumero sez. V, numero 712 del 19 gennaio 1999, numero 712 id., sez. V, 31 luglio 1997, numero 2827 e 14 ottobre 1998, numero 712 . 5.5 La divaricazione funzionale e strutturale tra le due azioni veicolate nella disciplina del falso penale, induce a respingere radicalmente la possibilità di costringere la rilevanza della declaratoria di falso ex articolo 537 c.p.p. nei limiti di efficacia dettati dall’articolo 654 c.p.p Quest’ultima norma prescrive una regola di ingresso dell’efficacia del giudicato penale in altri giudizi civili e amministrativi, condizionandola, tra le altre cose, alla coincidenza soggettiva delle parti costituite nei due procedimenti. Ciò che più conta è che la regola di estensione dell’efficacia del giudicato è circoscritta ai soli fatti materiali” afferenti all’azione criminosa, come accertati nel giudizio penale ove il fatto va inteso in senso naturalistico, nella sua dimensione fenomenica di condotta . 5.6 Tutt’altra è la portata dell’articolo 537 c.p.p., in quanto la dichiarazione di falsità ha finalità diverse da quelle proprie della repressione penale. Essa fonda sul solo fatto dell'acclarata non rispondenza al vero dell'atto o del documento, e, pertanto, è indipendente dalla circostanza che il processo penale si concluda, quanto all’accertamento della condotta di falsificazione, con un verdetto di colpevolezza o di proscioglimento. La declaratoria in esame corrisponde, infatti, alla preminente esigenza di tutela dell’interesse pubblico alla rimozione dell'efficacia probatoria del documento che ne forma oggetto e assume la tutela della fede pubblica a bene giuridico primario della collettività o a interesse giuridico collettivo . Come tale essa è sottratta alla disponibilità delle parti - tanto che neppure l'ammissione del fatto da parte dell'imputato può di per sé sola giustificare detta dichiarazione, qualora manchi un accertamento positivo del falso, che deve essere compiuto alla luce di tutte le risultanze probatorie acquisite Cass. penumero , sez. unumero , 27 ottobre 1999, numero 20 - ed è doverosamente imposta al giudicante, il quale deve obbligatoriamente inserirla in dispositivo. 5.7 Sul piano processuale l’attestazione di falsità si inserisce come statuizione accessoria ma distinta, per contenuto e presupposti, dall’indagine condotta sulla condotta penale di falsificazione, configurandosi come un accertamento atipico sul nudo fatto” la genuinità del documento che deve essere disposto qualunque sia l’esito penalistico del procedimento. 5.8 Nell’ottica di un inquadramento di tipo sistematico è significativo il fatto che l’articolo 537 c.p.p. già inserito sub articolo 480 nel previgente codice di procedura, del quale condivideva il generale regime di efficacia erga omnes del giudicato penale , oltre a trovare collocazione topografica distinta dal 654 c.p.p., non ne ripete i contenuti limitativi riferiti all’efficacia soggettiva, né contiene elementi di rimando esplicito o implicito alla disciplina del giudicato ove ha sede l’articolo 654 c.p.p. , contenuta nel titolo I del libro decimo del codice di procedura penale. 5.9 Si tratta quindi, a ben vedere, di statuizione di accertamento di valenza civilistica tendente, al pari del giudicato che si forma a seguito della querela di falso, a rimuovere erga omnes l'efficacia probatoria del documento che ne forma oggetto e come tale astratta dalla disciplina propria del giudicato penale che viene a formarsi sulla cognizione condotta sull’ actio criminis . 5.10 La controprova dell’autonomia delle due norme artt. 654 e 537 c.p.p. si ricava da una serie di argomenti logici e, in primis , dalla considerazione per cui, stante l’attinenza della dichiarazione di falsità alla tutela di un interesse inerente alla fede pubblica, sottratto alla disponibilità delle parti, condizionare la valenza assoluta e generalizzata di detto accertamento alla scelta della parte privata di intervenire o meno nel giudizio penale, significherebbe degradare l’interesse pubblico indisponibile ad un condizione di piena disponibilità da parte del privato, vanificando l’utilità e l’impronta pubblicistica della stessa disposizione di cui all’articolo 537 c.p.p Così opinando, infatti, la valenza dell’accertamento di falso sarebbe rimessa alla libera scelta della parte privata di comprimere, secondo propria convenienza, gli effetti di un accertamento concepito nell’interesse giuridico della collettività e a garanzia generale della certezza dei rapporti giuridici. 5.11 Col che sarebbe lecito interrogarsi sull’utilità di un siffatto sistema di accertamento della veridicità documentale e sulla sua coerenza con la preminente necessità di garantire la fede pubblica nel modo più energico, cioè mediante la tutela penale che individua oltre alla falsità anche l’autore della stessa , concepita come difesa avanzata posta a presidio del traffico giuridico” che si svolge tra i consociati e il cui presupposto è costituito dalla certezza dei mezzi di prova documentale sui quali si fonda. 5.12 Nello stesso ordine di considerazioni logico-sistematiche è doveroso osservare che la platea dei potenziali interessati a costituirsi parte civile in relazione all’accertamento di falsità di documenti di vasta rilevanza, come quelli che vengono in rilievo nel presente giudizio, è talmente ampia e differenziata da sconfinare nella sostanziale indeterminatezza. La diffusività dell’interesse al corretto espletamento della competizione elettorale, riconoscibile in capo ad ogni singolo elettore ognuno di questi essendo legittimato ad agire in giudizio , è infatti tale da rendere pressoché impossibile l’individuazione nominativa dei terzi potenzialmente pregiudicati dalla pronuncia ex articolo 537 c.p.p Pertanto, a voler condizionare la valenza dell’accertamento dell’articolo 537 c.p.p. alla piena integrazione di tale contraddittorio, ritenendo che solo in tal caso di realizzerebbe l’opponibilità erga omnes dell’accertamento sul documento, si innescherebbe un evidente cortocircuito logico-giuridico che vanificherebbe, nuovamente, il senso e l’applicazione della norma. 5.13 Ancora, a voler ritenere insuperabili i limiti dettati dall’articolo 654 c.p.p. in tema di opponibilità verso terzi del giudicato penale, di uno stesso atto pubblico dichiarato falso ex articolo 537 c.p.p. verrebbe a dirsi che esso è privo di rilevanza giuridica tra le parti del giudizio penale e che lo stesso, al contempo, è ancora efficace e opponibile ai soggetti rimasti terzi rispetto al giudizio penale. Di modo che verrebbe ad essere irrimediabilmente intaccato il proprium indefettibile dell’atto pubblico, che consiste nella sua capacità di attribuire pubblica fede” alle dichiarazioni e ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, con un’efficacia assoluta ed erga omnes che suggella una verità giuridica valida per tutti i consociati. 5.14 È chiaro, infatti, che l’efficacia probatoria dell’atto pubblico si estende anche nei confronti dei terzi, cioè dei soggetti che non hanno partecipato alla formazione dell’atto, nel senso che gli stessi, se interessati, potranno esigere che vengano considerate come effettuate le dichiarazioni - e veri gli altri fatti – risultanti nell’atto pubblico le stesse dichiarazioni e gli stessi fatti non potranno dai medesimi terzi essere disconosciute. Se questa è la natura intrinseca dell’atto pubblico, evidentemente non può darsene una variante a efficacia soggettiva variabile”, e cioè rilevante verso taluni consociati e non rispetto ad altri. 5.15 Oltre che sul piano civilistico e negoziale, un siffatto atto pubblico ad efficacia variabile” susciterebbe perplessità anche in ordine all’integrazione del reato di uso di atto falso” contemplato dall’articolo 489 c.p., fattispecie questa che consegue all’utilizzo che chiunque, senza essere concorso nella falsità che si presuppone già consumata – Cass. penumero , sez. II, 19ottobre 1981, numero 1978 , faccia dell’atto falso. 5.16 Dall’insieme di considerazioni che precedono consegue che allo statuto sostanziale di rilevanza assoluta dell’atto pubblico deve coniugarsi uno statuto processuale di analoga forza, in quanto l’opponibilità della sentenza che accerta la genuinità dell’atto incide direttamente sull’indefettibile valenza probatoria erga omnes del documento. 5.17 Ed è inevitabile, pertanto, che i terzi, così come beneficiano della pubblicità dell’atto, pure se non ne sono stati parti, così non ne possano più beneficiare se quella pubblicità viene meno, senza poterla far rivivere o cessare a propria scelta. 5.18 In conclusione, deve ritenersi che lo statuto di rilevanza di un atto o documento è direttamente condizionato dal regime di opponibilità del giudicato che ne accerta la genuinità, sicché risulta contraddittorio predisporre un regime sostanziale di generale efficacia del documento e, al contempo, limitare la statuizione che ne riconosce l’eventuale falsità entro i circoscritti limiti del contraddittorio instaurato con le parti del giudizio penale sul punto convengono C. Conti reg. Veneto, sez. giurisd.,10 gennaio 2007, numero 3 e 08 settembre 2006, numero 835 C. Conti reg. Emilia Romagna, sez. giurisd., 13 aprile 2005, numero 410 id., 12 febbraio 2004, numero 231 e 23 maggio 2003 numero 1333 C. Conti Sezione I centr. 82/2000 . 5.19 Da quanto esposto e da una generale esigenza di interpretazione delle norme che vada nel senso di farne salvo l’effetto utile sostanziale, si trae conferma del fatto che la statuizione disciplinata dall’articolo 537 c.p.p. ha natura accessoria ma distinta dall’accertamento condotto sul factum criminis , e che quindi ad essa si annettono regole di opponibilità distinte da quelle contemplate dall’articolo 654 c.p.p 5.20 Ulteriori dati sistematici inducono ad avvalorare tale conclusione, ed in particolare le indicazioni ricavabili dagli artt. 221, 1° comma, e 226 e 227 c.p.c., laddove il primo – secondo unanime interpretazione dottrinaria - preclude la proposizione della querela di falso ove la verità o falsità del documento sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, tanto civile quanto penale, indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata pronunciata o meno tra le parti in causa mentre gli artt. 226 e 227 c.p.c. impongono, nel caso di sentenza di accertamento del falso, adottata in accoglimento della querela ex articolo 221 c.p.c., l’adozione delle misure esecutive previste dall’articolo 480 c.p.p. ora articolo 537 c.p.p. , così confermando l’equivalenza e il parallelismo tra i due mezzi di accertamento del falso documentale, che a sua volta fornisce riscontro di quell’esigenza di economia processuale, nell’ambito dei rapporti tra giudizio penale e civile di falso, che è sottesa, unitamente all’esigenza di tutela della fede pubblica, alla ratio dell’articolo 537 c.p.p 5.21 Infine, la valenza generalizzata dell’accertamento di falsità ex articolo 537 c.p.p. non pare in alcun modo contraddetta dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 304/2011, resa in esito alla questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso di questo procedimento giudiziario dal Consiglio di Stato con ordinanza numero 1000/0211. Il tema preso in esame dalla Corte riguardava, infatti, l’accertamento incidentale di falso, attivabile su impulso di parte in occasione e in funzione di un giudizio principale condizionato dalla rilevanza probatoria del documento. La statuizione sulla falsità del documento ex articolo 537 c.p.p., per converso, esula dal perimetro della problematica indagata dal giudice di legittimità, trattandosi di giudizio privo del descritto carattere di incidentalità e del tutto estraneo al novero degli strumenti attivabili dalla parte privata. Come noto - il giudizio penale è promuovibile unicamente dalla parte pubblica, non è strumentale a interessi privati e ha carattere meramente accidentale, potendo prendere avvio secondo fattori imponderabili e del tutto sottratti alle scelte della parte privata. Per quanto più conta, poi, esso non nasce con finalità probatorie”, nel senso qui la sua non-incidentalità” che non è concepito per rilevare in funzione di un altro procedimento principale , nell’ambito del quale occorra acquisire certezza di rilevanti elementi probatori documentali. Ne consegue che la verifica della falsità da parte del giudice penale – in quanto non destinata a confluire in altro processo ai fini della definizione della controversia – riguarda il puro documento”, a prescindere dalla specifica valenza probatoria” che ad esso possa ascriversi in altri contesti processuali. Da qui la sua estraneità al sistema di definizione delle questioni pregiudiziali di falso” preso in esame dalla Corte Costituzionale. 6.1 Resta da rilevare – sempre sul tema della eccepita inopponibilità della statuizione ex articolo 537 c.p.p. - che gli odierni controinteressati non adducono le ragioni concrete che avrebbero reso il loro intervento nel giudizio penale rilevante ai fini dell’accertamento della falsità dei documenti. 6.2 Sul punto è d’uopo osservare – non dopo avere premesso che la parte civile è chiamata ad interloquire nel processo penale sulla domanda risarcitoria conseguente alla condotta incriminata, coltivando un posizione astrattamente concidente con quella della pubblica accusa – che gli stessi controinteressati hanno beneficiato della facoltà di costituirsi parte civile nel processo penale e che volutamente non se ne sono avvalsi né si sono avvalsi della facoltà, pure prevista dall’articolo 537, 3° comma, c.p.p., di impugnare in via autonoma la pronuncia sulla falsità Cass. penumero , sez. unumero , 27 ottobre 1999, numero 20 . 6.3 Ne consegue che nei loro confronti pare essersi integrata un’adeguata garanzia di tutela, secondo i parametri fissati dalla pronuncia della Corte Costituzionale numero 55 del 22 marzo 1971, stando ai quali la relazione di efficacia di una sentenza si esprime nei confronti di quanti siano stati in grado di partecipare al processo penale, senza che a ciò debba aggiungersi l’ulteriore condizione di una loro effettiva partecipazione, che può anche mancare per libera scelta della parte nello stesso senso cfr. Cass. Civ. sez. I, 15 settembre 1995, numero 9770 . 6.4 Va respinta, da ultimo, l’argomentazione incentrata sul 2° comma dell’articolo 537 c.p.p. e tendente a sostenere che solo la cancellazione materiale del documento renderebbe la pronuncia di falsità opponibile erga omnes . Il 2° comma, infatti, è disposizione riferita non all'effetto generalizzato dell'accertata falsità degli atti o dei documenti, bensì ai provvedimenti riparatori di rilevanza meramente esecutiva che conseguono alla privazione di efficacia del documento cancellazione, ripristino, rinnovazione o riforma dell'atto o documento . Mentre, infatti, la dichiarazione di falsità 537 1°, comma inerisce all’efficacia giuridica del documento, la misura ripristinatoria 537, 2° comma attiene alla sua materiale esistenza, ma è bene ribadire che è già dalla prima che deriva la privazione di efficacia giuridica del documento. 6.5 Ancora, dalla lettura combinata degli artt. 537, 2° comma, c.p.p. e 675 c.p.p., si evince che mentre la dichiarazione di falsità costituisce una conseguenza necessaria dell'accertamento di essa, i provvedimenti c.d. riparatori, volti a realizzare la restitutio in pristinum dell'atto o del documento su cui è caduta la falsificazione, hanno invece carattere soltanto eventuale. Gli stessi sono pensati per rimediare ad eventuali omissioni occorse nella fase cognitiva e vengono adottati in stretta esecuzione dell’accertamento contenuto in sentenza, con un rito semplificato, senza attività istruttorie supplementari e senza possibilità da parte del giudice che le adotti di riesaminare il materiale probatorio acquisito, per pervenire ad un autonomo giudizio difforme dalle statuizioni adottate sul punto nel procedimento di cognizione Cass. penumero sez. I, 13 marzo 2000 id., sez. V, 14 novembre 2001, numero 2671 . Non vi è margine giuridico, quindi, per attribuire alle misure esecutive una valenza di integrazione o implementazione dell’accertamento del falso documentale, dalla quale possa farsi dipendere la portata della statuizione di falsità contenuta in sentenza. 7. Per tutto quanto fin qui esposto, ritenuta l’equivalenza e la pari efficacia assoluta della declaratoria di falso ex articolo 537 c.p.p. e di quella emessa su querela di falso ex articolo 221 c.p.c., in quanto entrambe risolutive della questione pregiudiziale di falso demandata dall’articolo 8 c.p.a. all’autorità giudiziaria ordinaria, deve concludersi che le parti ricorrenti hanno correttamente riassunto il presente giudizio, una volta intervenuto il giudicato penale e cessata, quindi, la causa di sospensione, in conformità alle prescrizioni dettate in materia dall’articolo 80 c.p.a 8. Resta da esaminare il tema delle conseguenze invalidanti delle illegittimità emerse. 8.1 Sostengono le difese dei controinteressati che, alla stregua della normativa che disciplina le modalità di espressione del voto nelle consultazioni regionali, disciplinate dall'articolo 2 della legge numero 43 del 1995, ove anche dovesse ipotizzarsi l'annullamento dell'ammissione della lista Pensionati per Cota , nondimeno, tutti i voti espressi al Presidente collegato resterebbero validi. 8.2 Ai sensi dell’articolo 2, l'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata ”. 8.3 Argomentando sul punto, i controinteressati pongono in particolare rilievo il contenuto dell’ultimo periodo dell’articolo 2, secondo cui, qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale, detto voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata. Ne ricavano, quindi, che anche in caso di annullamento dell'ammissione della lista Pensionati per Cota i voti espressi a favore della sola lista annullata ed automaticamente computati a favore del pres. Cota, ai sensi dell'articolo 2 della legge numero 43 del 1995, resterebbero validamente assegnati a quest’ultimo. 8.4 A supporto di tale tesi sottolineano che il meccanismo delineato dalla norma consente all'elettore di esprimere due voti concettualmente diversi, uno per la lista provinciale ed uno per la collegata lista regionale sicché l’eventuale invalidità del voto espresso in favore di una lista illegittimamente ammessa alla competizione elettorale non si propagherebbe al voto espresso per la lista regionale e quindi per il candidato presidente . E ciò in asserita osservanza della presunzione di riconducibilità della preferenza alla volontà dell’elettore, che fa sì che si debba attribuire il massimo significato possibile all’espressione di voto. 8.5 Il Collegio ritiene di non potere aderire all’impostazione in commento. Essa trova smentita nella consolidata giurisprudenza che ha affrontato il tema prendendo costantemente le mosse dalla considerazione preliminare secondo cui la fattispecie in esame non pone un problema di estensione” praeter legem , secondo i controinteressati dei vizi dei voti da una lista provinciale a quella regionale, bensì un problema di verifica della possibile perniciosa incidenza degli stessi vizi sull’andamento della consultazione elettorale nel suo insieme. Si è detto, infatti, che i voti assegnati ad una lista illegittimamente ammessa non possono essere considerati alla stregua di voti nulli o illegittimamente assegnati, bensì restano ontologicamente voti incerti, costituendo un mero coefficiente di aleatorietà che aleggia sul dato elettorale e che è impossibile rideterminare e correggere ex post cfr. T.A.R. Molise. Sez. I, 28 maggio 2012, numero 224 . L'influenza che trae origine dal collegamento politico tra le liste si esercita, infatti, principalmente sulla formazione della volontà dell'elettore, quali che siano le modalità in cui il suo voto individuale si manifesti solo per la lista provinciale, o anche per il relativo candidato presidente . 8.6 E’ da dirsi, quindi, che il voto espresso in favore del presidente per un verso risulta indotto, almeno in una sua frazione, dal fatto che tale candidato fosse espressione di una coalizione di forze politiche, la partecipazione tra le quali della lista votata e illegittima poteva costituire per l'elettore motivo determinante, molteplici essendo i fattori aggregativi del consenso elettorale non determinato, tanto meno per le elezioni amministrative, soltanto da un metro di astratta coerenza politica e che, per altro verso, l'eliminazione ex post di una lista da una competizione elettorale determina un'insuperabile impossibilità di stabilire a chi quei voti sarebbero andati, non potendosi accertare in quale modo il comportamento dei suoi elettori sarebbe mutato. Sicché i voti assegnati ad una lista illegittimamente ammessa sono ontologicamente dei voti incerti, non potendosi escludere che una diversa configurazione del quadro politico avrebbe potuto determinare orientamenti di voto ed esiti finali diversi da quelli registrati. 8.7 Il descritto effetto perturbatore indotto sull’elettorato dalla presenza della lista non legittimata, è ulteriormente amplificato dal meccanismo del premio di maggioranza introdotto dall’articolo 3 della L. 43/1995 e appare particolarmente evidente nelle ipotesi - come quella in esame - in cui l’esito della consultazione è deciso da scarti differenziali assai contenuti. Proprio in questi casi è rilevante - e va tenuto in debita considerazione anche in fase contenziosa - l’apporto marginale delle liste minori spesso di estemporanea formazione , aggregate alla coalizione al preordinato fine di massimizzarne la capacità ricettiva del consenso. 8.8 Superata l’obiezione della permanenza di validità del voto, nei termini sin qui esposti, resta da ribadire il principio guida costantemente affermato dalla giurisprudenza, in ipotesi di illegittima ammissione di una lista, secondo cui, al fine di una giusta composizione di due esigenze egualmente fondamentali per l'ordinamento, l'una inerente alla conservazione - nei limiti del possibile - degli atti giuridici e alla massima utilizzazione dei relativi effetti, e l'altra inerente alla salvaguardia della volontà dell'elettore dall'influenza di eventuali cause perturbatrici, bisogna tener conto della consistenza numerica dei voti espressi a favore della lista illegittimamente ammessa. Quando essa non sia tale da alterare in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse, piuttosto che annullarsi integralmente il risultato delle elezioni e disporsi quindi la rinnovazione di esse, va esercitato il potere di correzione cfr. Cons. Stato, V, 23 agosto 2000, numero 4586 id., sez. V, 07 marzo 2001, numero 1343 id., sez. V, 18 giugno 2001, numero 3212 . 8.9 Si tratta quindi di apprezzare la consistenza dell’indebito perturbamento o dell’illegittima influenza esercitati sulla consultazione elettorale dalla presenza della lista che non doveva essere ammessa e, laddove sia riscontrabile un effetto perturbante tale da alterare in modo non trascurabile la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse, si impone l’annullamento delle elezioni e la rinnovazione del procedimento elettorale cfr. Cons. St., sez. V, 10 maggio 1999, numero 535 id., sez. V, 23 agosto 2000, numero 4586 e 7 marzo 2001, numero 1343 . Il che, in definitiva, impone di verificare che la consistenza numerica dei voti espressi a favore della lista illegittimamente ammessa sia prevalente rispetto ai voti di scarto tra le due coalizioni più votate. 8.10 Proprio questo requisito, della necessità di una non trascurabile preponderanza dei voti ricevuti dalla lista illegittimamente ammessa 15.805 rispetto allo scarto dei voti registrato tra i due candidati alla presidenza risultati più votati 9.157 , sussiste ampiamente nel caso di specie, ed è un criterio che può dirsi - per quanto sin qui esposto - costante e pacifico nella giurisprudenza cfr., tra le altre, Cons. St., sez. V, 29 ottobre 2012, numero 5504 id., 31 marzo 2012, numero 1889 20 marzo 2006, numero 1437 18 giugno 2001, numero 3212 7 marzo 2001, numero 1343 10 maggio 1999, numero 535 . 8.11 A puro titolo di inciso e in applicazione dei principi sin qui espressi, occorre osservare, infine, che l’eventuale ammissibilità e fondatezza del ricorso incidentale depositato da Michele Giovine in data 7 giugno 2012 giammai avrebbe consentito di prefigurare soluzioni conservative dell’esito elettorale, secondo un criterio di prova di resistenza che - al netto di tutti i voti invalidi riferiti alle liste illegittimamente ammesse su entrambi i fronti politici - avesse visto nuovamente prevalere, sul piano numerico, il presidente Cota. Ed infatti, una volta acclarato il superamento della soglia critica costituita dal rapporto tra voti espressi a favore di una lista illegittimamente ammessa e voti di scarto tra le due coalizioni più votate, la presenza di ulteriori liste illegittime non farebbe che incrementare ulteriormente l’effetto perturbatore esercitato sulla consultazione elettorale, rendendone quindi l’esito a maggior ragione opaco e non suscettibile di interpretazione o correzione ex post . 8.12 In conclusione, va ritenuto fondata e accoglibile la domanda formulata dalle ricorrenti in via principale e, una volta stabilito che la lista provinciale illegittimamente ammessa ha influito in modo determinante sul risultato elettorale, non può non trarsi la dovuta conseguenza che da tale illegittima ammissione viene invalidato e travolto tutto il procedimento elettorale, complessivamente inteso, che va quindi rinnovato. Va quindi accolta la domanda di annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti, unitamente agli atti presupposti oggetto di impugnativa, ai fini della rinnovazione della competizione elettorale. 9. Non si ravvisano i presupposti, infine, per l’applicazione dell’articolo 89 c.p.c., invocato dalla parte controinteressata Franchino pag. 10 memoria avv. Strambi in relazione ad un capoverso pag. 23 della memoria di parte ricorrente, del 24 dicembre 2013, riferito a specifici risvolti in fatto della vicenda penalistica connessa al presente giudizio. La sussistenza delle condizioni per la cancellazione di espressioni sconvenienti e offensive contenute negli scritti difensivi, prevista dall'articolo 89 c.p.c. va infatti ravvisata allorquando le espressioni in parola siano dettate da un passionale ed incomposto intento dispregiativo e rilevino, pertanto, un’esclusiva volontà offensiva nei confronti della controparte o dell'ufficio non bilanciata da alcun profilo di attinenza, anche indiretta, con la materia controversa Cass. civ., sez. I, 06 luglio 2004 numero 12309 id., sez. III, 06 dicembre 2011, numero 26195 . Nel caso in esame, la formulazione delle espressioni contestate non pare censurabile sotto il profilo dell’assoluta mancanza di pertinenza con i temi di causa, né paiono ravvisabili nella stessa accenti di intonazione volutamente offensiva o spregiativa, gratuitamente intesi a denigrare la parte. 10. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite si ravvisano giusti motivi di compensazione integrale tra tutte le parti in giudizio, in considerazione, oltre che della complessità e peculiarità delle questioni trattate, anche della riscontrata sussistenza, in fatto, di diffusi e generalizzati profili di irregolarità nello svolgimento della competizione elettorale. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso principale, come integrato dai motivi aggiunti, e per l’effetto annulla l’atto di proclamazione degli eletti, unitamente agli atti presupposti oggetto di impugnativa, ai fini della rinnovazione della competizione elettorale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in giudizio. Manda alla Segreteria di provvedere agli incombenti di cui all’articolo 130, comma 8, c.p.a Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.