Errare è umano, ma perseverare? Pubblicato il decreto ministeriale sui formulari per le separazioni e divorzi davanti al Sindaco

Con la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Interno del 9 dicembre 2014 svaniscono le possibilità per i coniugi (senza figli minori, maggiorenni con handicap grave o non autosufficienti) di poter ricorrere al procedimento di separazione e divorzio (nonché di modifica delle condizioni patrimoniali) davanti al Sindaco quale ufficiale di Stato civile.

Orbene, una delle novità più significative, anche dal punto di vista sistematico, contenute nel d.l. n. 132/2014 è stata, senz’altro, la possibilità di concludere davanti al Sindaco «un accordo di separazione personale [] o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio». E ciò attraverso un procedimento assai snello dal momento che prevede che i coniugi si possano presentare davanti al Sindaco (o ad un suo delegato) per rendere «la dichiarazione che ess[i] vogliono separarsi [] secondo condizioni tra di esse concordate». Una dichiarazione che dovrà poi essere confermata dopo un minimo di trenta giorni dai due coniugi (questa volta anche non contestualmente) e con un costo assai contenuto poiché prevede il pagamento di un diritto fisso di massimo 16 euro. Peraltro, quell’accordo, ai sensi dell’articolo 12, comma 3 «tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio» e, quindi, avrebbe rappresentato un titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 c.p.c.. Si tratta, quindi, di un procedimento che ha lo scopo evidente - in coerenza con lo spirito di degiurisdizionalizzazione della riforma - (a) di non affollare le aule di giustizia di ricorsi per separazioni/divorzi/modifiche di condizioni economiche quando non ci sono “figli minori” e i coniugi sono d’accordo [e, quindi, dove effettivamente non ha senso un passaggio preliminare obbligatorio davanti al Tribunale]; (b) di diminuire i costi e i tempi di separazioni/divorzi/modifiche di condizioni economiche evitando il ricorso al giudice ovvero il ricorso alla negoziazione assistita (che ex articolo 6 d.l. necessita pur sempre di almeno un avvocato per parte). Le circolari del Ministero dell’Interno. Ma l’ottimismo circa l’effettività del nuovo strumento iniziava già a venire meno quando, in prossimità dell’entrata in vigore delle nuove norme (e, cioè, l’11 dicembre scorso) il Ministero dell’Interno aveva emanato una Circolare interpretativa (ulteriore a quelle di qualche mese prima) per prendere posizione sulle novità apportate al decreto legge dalla legge di conversione. Ebbene le circolari n. 16/2014 e del n. 19/2014 del Ministero dell’Interno (che abbiamo pubblicato e commentato nell’edizione dell’11 dicembre 2014) avevamo avuto come effetto quello di rendere più difficile la posizione degli avvocati quanto alla negoziazione assistita ex articolo 6 d.l. e rendere praticamente residuale (contro lo spirito e la lettera della legge) la procedura davanti al Sindaco ex articolo 12 d.l.. Quanto alla negoziazione assistita l’ultima circolare ha ritenuto che poiché ogni parte deve essere assistita da almeno un avvocato, l’accordo di negoziazione assistita (con nulla osta o autorizzato) debba essere trasmesso «da ciascuno degli avvocati». Ma perché, ci si era chiesti, chiedere la trasmissione di due accordi da parte degli avvocati quando è sufficiente che vi provveda uno soltanto oppure perché imporre di trasmettere una copia da parte di entrambi gli avvocati insieme? Ognuno dei due avvocati è tenuto a trasmettere l’accordo, ma se vi provvede l’altro non deve scattare nessuna sanzione a carico dell’altro. Ma gli aspetti più controversi ancora ( sic !) della circolare riguardavano le condizioni alle quali era possibile ricorrere al procedimento e che possono essere sintetizzate così: (a) ogni coniuge deve dichiarare di non avere “figli minori” - anche di una sola parte - e (b) non devono esserci accordi patrimoniali del tipo assegno di mantenimento ( sic! ) poiché per il Ministero dell’Interno l’espressione «patti di trasferimento patrimoniale» utilizzata dalla legge deve essere interpretata nel senso che ricomprende anche questa limitazione (e non solo, come era logico aspettarsi, i trasferimenti immobiliari in sede di separazione). E ciò perché bisogna «escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell’atto di competenza dell’ufficiale dello stato civile» (che peraltro, se non erro, è competente a ricevere la dichiarazione dei coniugi circa il regime patrimoniale della famiglia). Un’interpretazione che, peraltro, è subito apparsa illogica dal momento che, se così fosse (e, cioè, fosse precluso qualsiasi accordo economico come l’assegno), non si capisce perché la legge abbia consentito alle parti d’accordo tra di loro di presentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per modificare le condizioni (evidentemente economiche) della loro separazione o divorzio. Il d.m. 9 dicembre 2014: lasciare ogni speranza. - Dulcis in fundo a spegnere (si spera per il momento) l’entusiasmo di chi aveva confidato nella lettura della legge è uscito il decreto ministeriale del 9 dicembre 2014 che ha diramato i formulari che i Sindaci utilizzeranno per le incombenze di cui agli articoli 6 e 12 d.l.. Ebbene, in quei formulari appare più che chiaro che per il Ministero dell’Interno alla procedura di cui all’articolo 12 d.l. potranno ricorrere soltanto i coniugi che non hanno “figli minori” anche quando i “figli minori” presenti siano soltanto di uno dei due coniugi e magari sia anche nato successivamente alla separazione. Ed ancora appare chiaro, perché il formulario pretende questa dichiarazione da parte dei coniugi, che non ci devono essere accordi di natura economica. Ma qual è l’effetto che si determinerà? E’ sufficiente pensare che quando i coniugi sono d’accordo sulla separazione e sull’assegno di mantenimento essi saranno obbligati o a presentare ricorso davanti al giudice (peraltro più costoso e più defatigante) oppure dovranno ricorrere alla negoziazione assistita (certamente più costosa) solo perché hanno deciso che tra le condizioni economiche vi è un assegno di mantenimento oppure si lascerà perdere la determinazione dell’assegno stesso. Ministero della Giustizia vs Ministero dell’Interno? A questi punti, però, si impone una riflessione per il presidente del Consiglio dei ministri e per i Ministri coinvolti. Ed infatti, da una parte si dedica (giustamente) un articolo del decreto legge alla semplificazione delle procedure e, poi, con un decreto di un altro Ministero (certamente competente perché spetta il controllo sugli atti di stato civile) si “consente” di praticamente svuotare di senso quella procedura pensata per semplificare la vita dei coniugi? Delle due l’una o si è sbagliato il Governo prima (quando ha emesso il decreto legge) e il Parlamento dopo (quando ha convertito la legge) a prevedere quella normativa o si è sbagliato il Ministero dell’Interno quando ha diramato circolari e decreto ministeriale. Ed allora (a meno che non sia vera la terza ipotesi e, cioè, che la mia interpretazione sia frutto di una visione notturna certo possibile ispirata ad una semplificazione e ad una visione della pubblica amministrazione che deve cambiare a servizio dei cittadini a 360°) è necessario che il Governo o il Parlamento intervenga a chiarire in qualche modo la situazione.