Le voci a favore dell’introduzione dell’autoriciclaggio in Italia

L’introduzione del reato di autoriciclaggio arriva al termine di una lunga fase di gestazione. La prima formulazione del reato prevedeva la punibilità del riciclaggio solo per un numero ristretto di reati presupposto. Nel 1990 il Consiglio di Europa apriva alla firma la cd. Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. La Convenzione veniva ratificata con la legge numero 328/1993, che introduceva all’articolo 648-bis c.p., l’attuale formulazione del reato di riciclaggio.

Dopo l’introduzione di ieri, continua l’approfondimento in materia di autoriciclaggio. Ampliato il novero dei reati presupposto. Con questa legge, da un canto, si ampliava il novero dei reati presupposto fino ad includervi «qualsiasi delitto non colposo» dall’altro, però, l’Italia si avvaleva della possibilità di stabilire che il riciclaggio non si applicasse «alle persone che hanno commesso il fatto principale». Nello stesso senso furono, poi, ratificate la Convenzione penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione del 1999 e la Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale del 2000. L’esclusione della punibilità dell’autoriciclaggio non ha mancato di creare contraddizioni. La legge del 2005 sul mandato di arresto europeo, per esempio, prevede «la consegna obbligatoria in-dipendentemente dalla doppia incriminazione» per fatti quali il riciclaggio. In sostanza, l’Italia può ricevere in consegna un colpevole di autoriciclaggio, anche se da noi questo non è reato. Né l’assenza del reato di autoriciclaggio è passata inosservata agli organismi internazionali competenti. Nel suo Rapporto di mutual evaluation sull’Italia, il FMI rilevava come, per quanto le Quaranta Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale-GAFI non imponesse-ro espressamente la sanzionabilità dell’autoriciclaggio, l’introduzione di reato fosse nondimeno raccomandabile, anche alla luce delle esigenze investigative rappresentate dalle stesse autorità italiane. Similmente, nel suo Rapporto di Fase 3 sull’Italia del 2011, il Gruppo di lavoro OCSE ha osservato come, sebbene la convenzione OCSE contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri non preveda l’obbligo di punire l’autoriciclaggio, una simile lacuna normativa, «che rischia di ostacolare l’efficace applicazione della legislazione in materia di corruzione internazionale, non sembra giustificata dai principi fondamentali» del diritto italiano. A livello di Unione Europea, infine, con Risoluzione del 25 ottobre 2011 il Parlamento Europeo ha chiesto espressamente alla Commissione, in vista della proposta legislativa per l’aggiornamento della direttiva contro il riciclaggio di denaro di «inserire come obbligatoriala penalizzazione del cosiddetto autoriciclaggio, ovvero il riciclaggio di denaro di provenienza illecita compiuta dallo stesso soggetto che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita». D’altro canto, nel panorama internazionale non sono pochi i paesi che già prevedono il reato di autoriciclaggio. Si tratta di Paesi di common law, come Stati Uniti, Regno Unito e Australia, ma anche di paesi di cultura giuridica “continentale”, quali Spagna, Belgio, Portogallo, Francia che in realtà lo ho adottato in base ad una pronuncia della Cassazione , Grecia, Svizzera, san Marino e Sta-to della Città del Vaticano, nonché il Giappone. In attesa della mutual evaluation del FMI-GAFI del 2015, la Banca d’Italia ha più volte segnalato l’urgenza dell’introduzione di simile reato. Nel luglio 2009, il Governatore Mario Draghi osservava, nella testimonianza alla Commissione Parlamentare Antimafia, come la «positiva esperienza di altri Paesi, richiamata anche nel 2005 dal FMI, suggerirebbe di allineare la nozione penale a quella amministrativa, introducendo il reato di autoriciclaggio», eventualmente circoscrivendone la sfera di azione. Una posizione analoga veniva espressa dal Direttore della UIF Giovanni Castaldi nella testimonianza resa alla Commissione Parlamentare Antimafia nel 2011. Così come il Direttore della UIF Claudio Clemente ricordava, presentando nel luglio 2014 il Rapporto sulle attività del 2013, come il disallineamento tra la nozione penale e amministrativa di autoriciclaggio «condizioni negativamente la repressione del riciclaggio stesso e, quindi, l’efficacia complessiva del sistema di contrasto». Di recente il Governatore Ignazio Visco ha autorevolmente sottolineato, nel corso di un convegno tenutosi lo scorso 7 novembre a Milano in tema di contrasto all’illegalità come precondizione della crescita economica, l’importanza di completare l’apparato repressivo per perseguire efficace-mente reati diffusi, ma di difficile emersione, come la truffa, la corruzione e l’evasione fiscale. Il reato di autoriciclaggio, infatti, affiancando alla pena prevista per i reati presupposto quella per il riciclaggio dei proventi, consentirebbe di sottrarre molti processi alla prescrizione. Nel merito, il Governatore ha osservato come il testo rappresenti un compromesso tra diverse posizioni, anche molto distanti ma che l’approvazione rapida della legge rappresenterebbe comunque un primo, importante, passo dopo anni di discussione. Da ultimo, lo stesso Direttore della UIF ha confermato, in Commissione al Senato, che la proposta in discussione in Senato appariva efficace, sottolineando l’opportunità di agire celermente al fine di non vanificare l’azione di prevenzione e denuncia delle segnalazioni di operazioni sospette, passate dalle 12.500 del 2007 alle 74.000 stimate per l’anno in corso. * Le opinioni espresse dagli Autori non impegnano in alcun modo l’istituto di appartenenza