Avvocati - mediatori: il Ministero esclude una riserva di formazione per il CNF

Il Ministero della Giustizia il 9 dicembre scorso ha diramato una circolare integrativa in materia di mediazione civile e commerciale rispetto a quella del 27 novembre 2013 con la quale erano state fornite alcune indicazioni relative alle nuove norme dettate dal decreto del fare e, cioè, dal decreto legge numero 69/2013.

Formazione degli avvocati mediatori di diritto. Orbene, come si ricorderà, la Circolare aveva affrontato anche il tema della formazione degli avvocati mediatori di diritto. Ed infatti, il decreto del fare aveva consentito agli avvocati di essere mediatori di diritto avvertendo, però, che essi «devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense». Successivamente, la Circolare, valorizzando a mio avviso, però, erroneamente il riferimento all’inciso «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense» aveva affermato «che gli obblighi di formazione e aggiornamento per il mediatore avvocato debbano avvenire nell’ambito dei percorsi formativi professionali forensi, la cui organizzazione è demandata al consiglio nazionale forense e agli ordini circondariali dall’articolo 11 legge 31 dicembre 2012 numero 247». La formulazione di quel testo mi aveva preoccupato un po’ nel mio commento del 2 dicembre scorso dal momento che avrei preferito leggere un “possano” nel senso che l’avvocato mediatore può scegliere il percorso formativo più adatto a sua insindacabile scelta. In fondo, non soltanto - come ha giustamente notato qualcuno - l’articolo 55-bis del codice deontologico non prevede nessun riferimento alla formazione, ma soprattutto all’epoca della sua approvazione la legge professionale forense ancora non era stata approvata. Il chiarimento del Ministero. Ecco allora che a integrazione e chiarimento del contenuto della circolare del 27 novembre 2013 il Ministero ha specificato che il richiamo all’articolo 11 legge 31 dicembre 2012 numero 247, contenuto nel paragrafo “Avvocati e Mediazione”, deve intendersi effettuato all’intera disposizione, e, quindi, anche alle competenze ivi attribuite alle “associazioni forensi e ai terzi” in materia di formazione professionale forense. In questo modo, pur mantenendo ferma l’attribuzione della competenza al CNF delle modalità e condizioni per l’assolvimento degli obblighi formativi in materia di mediazione che continua a preoccuparmi - quantomeno finché non vedranno la luce quelle modalità ad opera del CNF - per il rischio dell’eventuale “monopolio” formativo del CNF in materia , la Circolare quantomeno fa giustamente salva la concorrenza ricordando - memore anche della posizione della Corte di Giustizia in tema di formazione - che anche i terzi ivi compressi quindi gli enti di formazione potranno fare formazione in materia. Formazione dei CTU. Peraltro, la formazione in materia di mediazione inizia ad essere sempre più valutata positivamente come requisito fondamentale per lo svolgimento di certi incarichi. In tal senso si muove, ad esempio, l’elaborato della Commissione Vaccarella - incaricata di predisporre misure relative al processo civile e alla mediazione - laddove introduce all’articolo 22 disp. att. c.p.c. un quarto comma secondo cui il CTU dev’essere adeguatamente formato in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati. Una specificazione quanto mai importante se si pensa che la stessa Commissione come pure il testo - ancorché non definitivo - del c.d. collegato alla legge di Stabilità per la giustizia diffuso nei giorni scorsi prevede che le controversie in materia di responsabilità medica e sanitaria e quella derivante da circolazione stradale e nautica dovranno essere introdotte sul modello delle controversie previdenziali relative alle prestazioni di inabilità con ricorso ex articolo 696 bis c.p.c. Ecco allora che si comprende che quello strumento e,cioè, l’accertamento tecnico preventivo in funzione conciliativa potrà dare tutti i suoi frutti se i CTU sapranno valorizzare perché ne avranno le competenze tecniche specifiche il momento conciliativo.

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